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64 la guerra [1266-82]



Ma se di ragione alcun parla, se d’aggravio si lagna, se di presente non ubbidisce, alzan lo staffile i protervi, snudano il ferro; di ferro cinti essi sempre, inermi i nostri per feroce divieto: e percuotono, uccidono; o peggio del ferire, traggono in prigione gli oltraggiati cittadini che osin parlare; e alla violenza privata allor sottentra la violenza pubblica, e se non si ripara con danaro, il magistrato invocando la legge e Dio condanna a morte, a prigione, ad esiglio1. Di qui dunque ci avvieremo ad esaminar l’amministrazione della giustizia.

Illustre fu dator di leggi l’imperator Federigo: le forme d’applicarle ei dettò con senno e dottrina; se non che mescolovvi l’ingordigia fiscale. Così gli ordini giudiziali al governo angioino pervennero; nel quale essendo avarizia maggiore, e non altezza alcuna di consiglio, il buono ei contaminò di quegli ordini, il tristo ne accrebbe; e i tempî d’Astrea fe’ bordelli. A magistrati affidolli, di que’ che ben allignano sotto la tirannide; e più venali allor erano, perchè a’ giudici annuali delle terre, anzichè darsi stipendio, richiedeasi un dritto per la loro elezione2. Strani decreti

    • Anon. chron. sic. pag. 154.
    • Bart. de Neocastro, cap. 14.
    • Nic. Speciale, lib. 1 cap. 2.
    • Saba Malaspina, cont, pag. 333 e 353.
    Rade volte, com’avvien pure, il re prendea a riparare qualche caso particolare. Un diploma del 24 febbraio, non si vede di qual anno, fa scritto al vicario in Sicilia, per le violenze fatte al canonico Stefano d’Ala, e la sua prigionia arbitraria. Nel r. archivio di Napoli, reg. segnato 1268, O fog. 88 a t.

    Un altro diploma del 7 maggio quarta Ind. (1276) riguarda un simil caso di Deponto da Nicastro, cui un Raoul de Teretis milite, con una sua masnada, avea cattivato, portato alla Catona, e indi nel castel di Scilla.
  1. Si sa che sotto Federigo imperatore i baiuli erano insieme giudici civili di prima istanza, officiali dell’azienda regia, e magistrati municipali. Par che siano stati sostituiti, forse da Carlo, a questi baiuli i giudici nelle terre demaniali, e i maestri giurati nelle feudali o ecclesiastiche. Questi pel rescritto della conferma della loro elezione pagavano, oltre le mance ai notai, un dritto di tarì d’oro diciotto e mezzo al fisco. Veg. diploma del 13 agosto 1278, docum. II. e conto del giustiziere della Sicilia oltre il Salso, nel reg. del r. archivio di Napoli segnato 1268, O fog. 75, ove è messo a entrata questo dritto.