Una grossa multa in ragion della popolazione si
riscuotea sulle terre, ove, seguito un omicidio, il reo non si
scoprisse: per la occultazione studiata, gastighi maggiori1. E
avvenia che il magistrato (giustiziere chiamavasi, e girava per tutta
la provincia) intendendo il misfatto, correa, minacciava, investigava;
addottogli l’accusato, negava di rilasciarlo sotto malleveria, ch’era
beneficio della legge2; ma strettosel tra le ugne e pelatolo,
l’assolvea spesso poi per moneta; e il re godeane, riscuotendo la
multa sul comune, come per non trovato delinquente3. Le prigioni di
tal giustizia penale ognuno le immagini, e condanni d’esagerazione poi
la rimostranza de’ Siciliani che citammo di sopra! «Altri, essa dice,
è inghiottito dall’abisso di perpetuo carcere; carcere non quale
costruì la giustizia, o la severità stessa delle leggi, a custodia,
non a gastigo de’ malfattori. È vinta la umana immaginativa dagli
orrori ch’io vidi. Giace a Napoli sotto il pendio d’immensa rupe una
spelonca, fatta carcere da questi stranieri, tetra e negra oltre
natura, flagellata sempre dal mare che la circonda, scrollata e
minacciata dalle tempeste. Orrida è di torture, di supplizi: che
mostrano a’ prigioni qual termine s’apparecchi a lor guai: un acerbo
dolore ti trafigge all’udirvi gemiti, stridi, sospiri, aneliti de’
languenti in catene. Questo fu tanti anni il covile de’ miseri
abitanti del regno; il sollazzo de’ tiranni. Lo costruì il furor della
spada: or passiamo alla fame dell’oro,» dice lo scritto, e continua le
- ↑ Capitoli del regno di Sicilia, cap. 45 del re Giacomo.
Capitoli del regno di Napoli, pag. 21 e 22. Ved. anche un diploma nel r. archivio di Napoli, reg. segnato 1268, O fog. 75, nel quale si leggono i conti di un giustiziere della Sicilia oltre il Salso, e tra le altre partite d’entrata se ne trova una di multa per gli omicidi clandestini.
- ↑ Capitoli del regno di Sicilia, cap. 15 di re Giacomo.
Epistola di Clemente IV, in Raynald, Ann. ecc. 1267 §. 4.
- ↑ Saba Malaspina, cont. pag. 333.