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[1266-82] del vespro siciliano. 65


Carlo dettò secondo i parziali bisogni; ogni misura passò; ogni dritto confuse. E già dissi come a’ satelliti suoi la giustizia fosse strumento e non freno: onde suonano ipocrisia brutta quanti statuti ne restano, che fan sembiante di protegger persone e proprietà, da quelli manomesse a man salva1. Leggiamo così, nè per volger di secoli ne inganna re Carlo, i severi gastighi da uno statuto suo minacciati agli occupatori dei beni altrui per frode o forza2. Così ne rivelano gli effetti del mal reggimento, e non la cura o efficacia di quello, le promulgate leggi contro i rubatori di strada: che prove qualunque bastassero a condannarli: che le città o terre ristorassero de’ furti avvenuti in contado: che non armandosi gli abitanti a scacciare i masnadieri, il comune si componesse per danaro col fisco: le ville, le case rustiche arderebbersi ove que’ trovassero asilo, o a denunziarli non si corresse. Verghe, marchio, e bando pei furti infino al valor di uno augustale3; infino a un’oncia taglio della mano; oltre un’oncia la morte4. Applicavasi al fisco la terza parte de’ furti ricuperati5.

  1. Che questa non sia una supposizione mia lo attestano tutti gli storici di sopra citati, e gli statuti stessi che promulgò Carlo appresso il vespro. Ricordisi la legge sulla occupazione de’ demani citata di sopra, ch’è la sola obbligatoria anche pei Francesi e Provenzali.

    In un diploma del 16 aprile 1274, re Carlo commette al vicario di Sicilia, che gli abitanti di Eraclea non sian molestati nè spogliati dai vicini, _che non sono nè Francesi nè Provenzali_; che è una diretta confessione, o almen prova quali suonassero i richiami del pubblico. Tra i Mss. della Bibl. com. di Palermo Q. q. G. 1.
  2. Capitoli del regno di Napoli, pag. 4, 15 marzo 1272.
  3. Questa moneta valea la quarta parte di un’oncia.
  4. Capitoli del regno di Napoli, pag. 10, anno 1269.
  5. Capitoli del regno di Sicilia, cap. 42 del re Giacomo.