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42 | la guerra |
Capitolo IV
Temperavansi a vicenda nell’antica siciliana costituzione il principato e ’l baronaggio; nè illimitati dritti avea questo sulle persone, nè gravissimi sulle facoltà: i villani men servi che altrove; non eran servi i rustici; i borghesi e cittadini, fin delle terre feudali, sentivano lor libertà, lor immunità sosteneano1. Il poter giudiziale dipendendo direttamente dal principe, non serviva a tutte voglie della feudalità. Comportabili le gabelle; miti i servigi; rarissimi gli universali tributi: e i parlamenti soli accordavan questi; i parlamenti conoscean solennemente le leggi dal re dettate. In questi termini, dopo ondeggiar molto del potere tra i baroni e ’l principe, il buon Guglielmo ristorò gli ordini politici: la feudalità di nuovo turbolli: Federigo imperatore più monarchicamente li assestò, come nel ca-
- ↑ Non proverò con citazioni questi ordini notissimi del nostro dritto pubblico. Quanto a’ doveri de’ vassalli verso i feudatari, è bene ricordare ciò che scrive Ugone Falcando al proposito delle pretensioni d’alcuni novelli baroni francesi in tempo de’ Guglielmi, cioè nel secol XII, e delle risposte de’ vassalli siciliani. At illi libertatem civium oppidanorum Siciliæ prætendentes, nullos se reditus aiebant, nullas exactiones debere, sed aliquoties dominis suis, urgente qualibet necessitate, quantum vellent sponte et libera voluntate servire: e appresso: multorum civium et oppidanorum odia suscitarent, dicentes: id eum proponere ut universi populi Siciliæ reditus annuos et exactiones solvere cogerentur juxta Galliæ consuetudinem, quæ cives liberos non haberet. In Caruso, Bibl. sic. tom. I, pag. 475. Gli abusi feudali per altro furon seguiti in Francia dalla famosa rivoluzione comunale del secolo XII.