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indice alfabetico 413

Dolfin Giovanni, LVII doge, pag. 194 — Proibizione agli ufficiali della zecca di negoziare nelle materie preziose, pag. 194 — Nuove e più gravi pene a coloro che danneggiano le monete, pag. 195 — Descrizione delle monete di Giovanni Dolfin, pag. 196 — Bibliografia, pag. 197.

Ducato — Nome dato anticamente al grosso, pag. 81.

Ducato d’oro — Creato col decreto 31 ottobre 1284, pag. 123 — tipo del ducato, pag. 124 — bontà, peso e valore, pag. 126 — ragguaglio fra l’oro e l’argento, pag. 126 — valutato 40 soldi ad grossos, pag. 126 e 132 — Il prezzo del ducato è portato a 24 grossi d’argento, pag. 152 e 380 — Saggio o campione dei ducati, pag. 171 — Ducati bollati, pag. 172 — Valore del ducato durante il principato di Andrea Contarini, pag. 209 — Nel 1407 il ducato valeva 93 soldi, mentre nel 1417 valeva 100 soldi, pag. 246 — Si ordina il taglio delle monete d’argento nel 1429, in modo che il ducato equivalga a 104 soldi, pag. 257Ducati veneziani imitati all’estero, pag. 202 — in levante, pag. 214 — a Mitilene e Foglie, pag. 214 — a Teologo od Altoluogo, pag. 214 — a Rodi, pag. 250 — ed oltre a ciò a Chiarenza, a Scio ed a Pera.


E


Enrico II, imperatore e re d’Italia, III come re di Germania, pag. 34 — Descrizione dei denari di Enrico II, pag. 55 — Bibliografia, pag. 55.

Enrico III e IV, imperatori e re d’Italia, IV e V come re di Germania, pag. 34 e 38 — Descrizione dei ducati di Enrico III e di Enrico IV colla protome di S. Marco, pag. 56 — Bibliografia pag. 58.


F


Falier Marino, LV doge, pag. 185 — Proibizione di monete false coi tipi dei carrarini, frisachesi 6 denari a XXII, pag. 186 — Descrizione delle monete di Marino Falier, pag. 187 — Bibliografia, pag. 188.

Falsificatori di monete puniti dalle leggi, pag. 96 — Nella promissione ducale il doge deve giurare di perseguitare e punire i falsificatori di monete, pag. 101 e 115 — Provvedimenti contro i falsari e danneggiatori delle monete, pag. 150 e pag. 167 — Pene stabilite per i falsificatori, estese ai forestieri, pag. 190 — ed a coloro che introducono monete false nello Stato, pag. 266 e 277