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del grosso, del quale, per documenti sicuri, si conoscono tanto l’intrinseco quanto il valore. Nella prima colonna segno il peso della lira, relativamente al valore del grosso, tanto in grani veneti, quanto in grammi metrici, poi, ténendo conto del titolo, reco nella terza l’argento puro, che a norma dei tempi formava la lira, e finalmente nell’ultima colonna pongo il valore, che tale quantità d’argento rappresenta nella nostra monetazione attuale.

L’altra lira di conto, adoperata da tempi assai remoti, era la lira di grossi, che nel primo secolo della sua esistenza aveva anch’essa la sua base nel metallo bianco, perchè la sua unità era il grosso, il quale per tale motivo fu detto denaro grosso. Dodici denari grossi erano il soldo di grossi, e venti di tali soldi formavano la lira di grossi, che perciò aveva il valore corrispondente all’argento contenuto in 240 grossi. Il vantaggio più notevole di questa moneta, per cui essa veniva preferita dal commercio e dallo stato nei conti da regolarsi a lunga scadenza, era la stabilità, che mancava invece alla lira di piccoli, perchè il grosso rimase per lungo tempo dello stesso peso e dello stesso titolo, mentre il piccolo e la lira, che da esso prendeva il nome, diminuirono più volte di valore, mutandosi il rapporto fra il grosso ed il piccolo sempre in favore del grosso. Infatti dapprima il grosso corrispondeva a 26, più tardi a 28, e finalmente a 32 piccoli, e così la lira di grossi equivaleva a 26, 28 o 32 lire di piccoli, secondo le modificazioni avvenute nell’intrinseco del denaro o del piccolo.

Nel 1284 fu creato il ducato d’oro, che in breve tempo ebbe favore e diffusione grandissima anche fuori di Venezia. Fu ragguagliato in origine a 18 grossi d’argento, ma quando nei primi lustri del secolo XIV salì al valore di 24 grossi1,

  1. Non avendolo fatto prima, diamo qui il testo del decreto 12 settembre 1328, che forma il § CCLXI del Capitolare dei Signori di notte al Criminal, conservato nel Museo Correr al n.° A. 6. 17. c. 90.

    1328. indie. 12. die 12 septembris.

    Capta fuit pars infrascripta in consilio de xl qnod dncati enrrant pro grossis xxiiij usqne ad daos annos et recipi debeant pro omnibus vendicionibus et omnibus solucionibns tam mer-