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322 | Codice cavalleresco italiano |
Nullità dei verbali di squalifica, art. 223 d), 305 a).
Obblighi dei testimoni, art. 366.
» dei primi sul terreno, art. 314.
» dei rappresentanti (v. Rappresentanti), art. 86, 289.
» del primo che ritira il mandato ai suoi rappresentanti, art. 76, 77.
» dei rappresentanti dello sfidato, art. 139.
» dei giudici d’onore, art. 70 e succ.; 96, 141.
» del presidente di un giurì o C. d’O., art. 295, 296 e succ.
Obbligo di attendere l’avversario sul terreno per 15 minuti, art. 311.
» di riconoscere il giurì unilaterale, art. 296.
» di rappresentare un uguale, art. 64 nota.
» del segreto, art. 142.
» di respingere la sfida, art. 240 e succ.
» di rifiutarsi di duellare con armi illegali, art. 161.
Occhiali (uso degli) nel duello, art. 316.
Offensore è colui che provoca, art. 5.
» (contegno del), art. 24 e seg.
» non provocato, art. 220 k).
» che pretende scegliere le armi, art. 162 e seg.
» di squalificato come si giudica, art. 223 k.
» non provocato non solleva eccezioni, art. 223 c).
» deve subire la forma del mandato, art. 138.
» ammalato, infermo, impotente ecc. quando è esonerato dalla riparazione, art. 240 t).
» non provocato (gratuito), art. 241 k).
» sfidato trascorse 48 ore dall'offesa ecc. respinge la sfida, art. 340 l).
» sfidato con forme non cavalleresche respinge la sfida, art. 240 k).
» aggredito per sorpresa rifiuta la riparazione, art. 240 g).
» che nega l’offesa, art. 2.
» che offende più persone, deve riparazione al primo offeso, se le offese furono dello stesso grado, art. 46.
» che si reca al domicilio dell’avversario per pro-