Codice cavalleresco italiano/Libro I/Capitolo III

Contegno dell’offeso e dell’offensore.

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Contegno dell’offeso e dell’offensore.
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III.

Contegno dell’'offeso e dell’offensore.

ART. 241 .

Tranne che per le offese con vie di fatto, l’offeso non ha il diritto alla reazione.

Nota. — Angelini, a Cap. IV, 11° e a Cap. VII, 4°, conferma l’asserto. Il G. d’O. di Siena, 27-4-1922, in causa Piccolomini-Ponticelli, ritenne giustificata la violenza immediata, o quasi, contro vie di fatto, anche se l’offensore è irresponsabile nel senso cavalleresco.

ART. 25.

L’offeso con ingiuria di primo o di secondo grado [p. 21 modifica]il quale reagisce con vie di fatto, subisce la posizione di offensore conforme gli art. 12 a, 16, 17 e 18.

ART. 26.

Nelle offese con vie di fatto è scusabile il percosso che si avvalga di qualsiasi oggetto, di qualsiasi arma, che sul momento gli capiti sotto mano, per colpire, a sua volta, l’aggressore, o per difendersi ad oltranza (Angelini, a cap. IV, 11° e a cap. VII, 4°, conferma l’asserto).

ART. 27.

Il diritto alla reazione è riconosciuto solamente per le vie di fatto consumate, ma non tentate.

Nota. — Non modificano le condizioni, nè la posizione dei due avversari:

1° Rifiutare lo scambio della carta da visita, perchè ciò non significa negare la riparazione, o nascondere il proprio domicilio per sottrarsi alla riparazione.

2° Se offensore, recarsi al domicilio dell’avversario per provocarlo, per sfidarlo, o per trattare con lui delle condizioni dello scontro; o peggio: per addivenire ad un accomodamento (v. art. 16 a 20).

Note

  1. Gelli, Manuale del duellante, pag. 38, 2a edizione (Hoepli).