Codice cavalleresco italiano/Libro II/Capitolo IV

Accettazione del cartello di sfida.

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IV.

Accettazione del cartello di sfida.

ART. 135.

Il vero gentiluomo riceverà con affabilità e cortesia i mandatari dell’avversario, e ascolterà le comunicazioni che questi saranno per fare, senza interromperli e senza commenti. Se l’appello fu fatto nelle forme prescritte, risponderà di mettersi a disposizione del suo avversario.

ART. 136.

Se la sfida sarà stata fatta e accettata a voce, la [p. 73 modifica]risposta si darà pure a voce; se in scritto, anche la risposta dovrà essere scritta1.

ART. 137.

Dal momento della presentazione del cartello di sfida sono accordate ventiquattr’ore, salvo caso di forza maggiore, alla parte sfidata per comunicare i nomi dei suoi rappresentanti, i quali dovranno entro le ventiquattr’ore successive presentarsi a quelli dell’avversario.

Nota. — Di tale opinione furono pure: Viti, art. 8°; Bellini, II, III e IV, II e IV, III, 12°; ma è anche opportuno e vantaggioso per tutti sollecitare le cose per la definizione della vertenza e quindi non si perda mai tempo, specialmente prezioso quando si tratta con la sollecitudine di impedire che la vertenza dilaghi.

ART. 138.

Accettata la domanda di soddisfazione lo sfidato cercherà due persone che lo rappresentino. Al pari dell’avversario li metterà al giorno della cosa, e li pregherà di assisterlo nella vertenza d’onore.

Se questi accetteranno l’incarico, il loro mandante [p. 74 modifica]li munirà di una lettera, per notificare la nomina a rappresentanti a quelli della controparte2.

Nota. — In questa lettera non si parlerà di mandato illimitato o imperativo, dacchè spetta al solo offeso stabilire la qualità del mandato, il quale sarà sempre di pieni poteri.

ART. 139.

I nuovi mandatari, consegnata la lettera di nomina a quelli della controparte, all’ora designata si troveranno nel luogo citato nella stessa lettera, per conferire con i rappresentanti dell’avversario, e stabiliranno con questi l’ora e il luogo per la trattazione della vertenza.

ART. 139 bis.

Chi accetta di rappresentare lo sfidato ha per primo dovere quello di sindacare se e quanto l’appello sia giustificato e regolare (Bellini, V, II).

ART. 140.

Qualora, invece, la sfida fosse stata fatta a viva [p. 75 modifica]voce, i rappresentanti della parte sfidata si recheranno, all’ora indicata, all’indirizzo lasciato dai mandatari dello sfidante e converranno con essi sul luogo e sull’ora per la trattazione della vertenza.

ART. 141.

Accettato il difficile incarico di padrino, è tacitamente impegnata la parola d’onore dei rappresentanti di mantenere il segreto, anche se il motivo, che suscitò la vertenza d’onore da comporsi, non potesse in qualsiasi maniera «compromettere l’onore o la tranquillità di chi li delegò a rappresentarlo, o d’altra persona». Codesto obbligo si estende anche ai giudici d’onore, i quali sono strettamente vincolati — come un confessore — a non rivelare a chicchessia, nemmeno ai Tribunali ordinari, se chiamati in qualità di testi, a deporre su quanto si è svolto in seno alla giuria (v. nota all’art. 293 a).

ART. 142.

Quest’obbligo si riferisce pure a quei fiduciari nel giurì e rappresentanti, i quali durante la trattazione della vertenza avessero rassegnato le dimissioni nelle mani del loro mandante, e a quelli che fossero stati pregati da questo di ritirarsi.

ART. 143.

Accettata la sfida e scelti i rappresentanti dalla controparte, se al giudizio onesto e civile di un giurì o della Corte d’onore le parti preferissero le vie che possono condurre a uno scontro con le armi, lo sfidato dovrà recarsi con i propri testimoni nella città ove abita l'offeso, in omaggio al principio: «tutti gli svantaggi siano per l'offensore».

Note

  1. Lettera di accettazione:

    Data                    ore          

    In risposta alla comunicazione                    il sottoscritto dichiara di porsi immediatamente a disposizione del signor M.                    e promette di far conoscere, entro le 24 ore, il nome di due persone che lo rappresentino presso i signori A.e B., allo scopo di esaminare l’appello e condurre a termine la questione.

    Firma            

              Al signor M.

  2. Lettera dello sfidato per notificare la nomina dei propri rappresentanti a quelli dell’avversario.

    Data                    ore          

    Facendo seguito alla dichiarazione (si riferisce alla lettera di accettazione) ho l’onore di riferire alle SS. LL. che avendo pregato i signori C. e D. di volermi rappresentare nella soluzione della vertenza sorta col signor M., questi signori hanno accettato il mandato e hanno dichiarato che si troveranno alle ore                    nel                    (designare l'ora e il luogo) per conferire con loro signori.

    Firma.            

                   Ai Signori A. e B. rappresentanti del Sig....