Codice cavalleresco italiano/Libro IV/Capitolo XI

Doveri dei combattenti nei duelli alla sciabola e alla spada

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Doveri dei combattenti nei duelli alla sciabola e alla spada
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XI.

Doveri dei combattenti nei duelli alla sciabola e alla spada.

ART. 366.

È stretto dovere dei testimoni di accertarsi, prima di scendere sul terreno, che il loro cliente conosce perfettamente le disposizioni cavalleresche che regolano lo scontro.

ART. 367.

In caso negativo lo faranno edotto che:

i duellanti non devono incominciare il combattimento prima che il testimone, direttore dello scontro, abbia pronunciato il comando «A loro!»;

la sciabola o la spada dovranno essere maneggiate con una sola mano, senza il concorso dell’altra;

nel duello alla sciabola resta interdetto l’uso della mano disarmata per afferrare l’arma nemica, benchè sia tollerato di parare con la mano o col braccio il colpo dell’avversario (Châteauvillard, V, 17°; Angelini, XIV, 70);

nel duello alla spada non è lecito afferrare l’arma dell’avversario, nè di pararne il colpo con la mano disarmata (Angelini, XIV, 6°);

l’avversario si offende con la lama, ma non con la guardia, nè con la coccia di questa;

è proibito di urtare col corpo l’avversario e di toccarlo con la mano o col piede; [p. 220 modifica]

nei duelli con l’arma bianca sono permessi i salti in avanti, indietro o laterali; i volteggi, il piegarsi col corpo in qualunque senso, e il chinarsi fino a porre la mano disarmata in terza (Châteauvillard, V, 16°);

nè il ginocchio, nè altra parte del corpo mai devono toccare il terreno;

i colpi cosidetti alla Jarnac non sono considerati anticavallereschi e sleali;

10° è lecito offendere contemporaneamente al disarmo, sempre però prima che l’arma avversaria sia completamente al suolo (Angelini, XIV, 9°);

11° dopo il disarmo il duello deve continuare, a meno che lo impediscano ferite gravi;

12° chi ha disarmato l’avversario non ha l’obbligo di raccogliergli il ferro;

13° colpire l’avversario quando è completamente disarmato, caduto al suolo, o quando gli si fosse spezzata l’arma, equivale ad un assassinio (Angelini, XIV, 12° e Châteauvillard, VII, 15°);

14° durante un assalto è lecito dare più colpi di seguito con la sciabola (Angelini, XIV, 11°);

15° ferito che sia l’avversario, il feritore senza aspettare l’Alt! deve saltare fuori misura e rimanere nella posizione di in guardia per parare il colpo di risposta dell’avversario, se questi lo vibra (Angelini, XIV, 18°);

16° l’offeso, benchè ferito, ha il diritto di tirare il colpo di risposta, e l’offensore può offenderlo nuovamente nella parata;

17° dopo la ferita, deve essere sospeso il combattimento, e i testimoni, sul parere dei medici, giudicheranno se debbasi ritenere esaurito il combattimento;

18° solo i testimoni sono autorizzati a sospendere il duello; [p. 221 modifica]

19° si considera quale atto sleale accusare una ferita che non esiste (Angelini, XIV, 15°);

20° le parole sconce ed offensive, le grida o le esclamazioni, che possono distrarre o ingannare l’avversario, sono proibite (Angelini, XIV, 17°);

21° chi dicesse all’avversario: «Voi siete ferito», e approfittasse della sorpresa, che un tale avvertimento può cagionargli, per ferirlo realmente, commetterebbe un assassinio (Angelini, XIV, 16°);

22° al comando di «Alt!», dato per qualsiasi motivo, i duellanti devono immediatamente saltare fuori misura e restare in guardia in attesa che i testimoni decidano sul da farsi (Angelini, XIV, 18°);

23° le scuse offerte sul luogo dello scontro e con le armi in pugno saranno considerate come rifiuto di battersi (De Rosis, III, 29°).