Codice cavalleresco italiano/Libro IV/Capitolo VI

Direttore del combattimento

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VI.

Direttore del combattimento.

ART. 338.

Il direttore del combattimento è nominato dai testimoni.

ART. 339.

Il direttore del combattimento è scelto tra i testimoni delle due parti, ed ha l’incarico di rammentare ai duellanti i loro doveri principali, cioè:

di non iniziare l'attacco prima che egli abbia pronunciato il comando: «A loro!»;

di sospendere immediatamente il combattimento e mettersi fuori misura al comando di «Alt!»;

di non afferrare l’arma nemica con la mano disarmata;

di non parare il colpo con la mano disarmata nei duelli alla spada (Angelini, XV, 16°).

ART. 340.

Al direttore del combattimento spetta di:

chiedere se è noto il verbale di scontro;

far prendere le distanze;

dare il comando «A loro!» per far incominciare il combattimento;

consegnare le armi ai duellanti (qualora sia testimone dell’offeso).

ART. 341.

Generalmente la scelta per dirigere lo scontro cade [p. 210 modifica]sul più anziano dei testimoni, a meno che si preferisca di affidare il delicato incarico al più esperto, o ad un estraneo alla vertenza, scelto dalle parti.

A questo eletto non spetta alcun compenso, eccetto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in seguito alla nomina a direttore dello scontro.

Nota. — Un eccellente direttore di duello dovrebbe possedere in alto grado le seguenti qualità:

molta pratica delle armi per giudicare a prima vista dei loro effetti;

che abbia assistito a parecchi scontri o come primo, o come testimone;

che possegga molto sangue freddo per poter seguire il combattimento in tutte le sue più piccole fasi;

che disponga di un colpo d’occhio sicuro, perchè non gli sfugga la più lieve scalfittura;

che sia dotato di molta energia per impedire o reprimere, a seconda dei casi, qualsiasi infrazione alle regole cavalleresche o alle condizioni dello scontro;

6° che sia imparziale, perchè possa giudicare spassionatamente gli atti dei combattenti.

Nota. — Chi non ha molta pratica delle armi non può rendersi conto dei colpi dati e delle loro conseguenze; ed è perciò, che i duelli, condotti da persone poco sperimentate, il più delle volte danno resultati funesti.

ART. 342.

Incombe a chi dirige il combattimènto di scegliere tra i testimoni della controparte uno che lo coadiuvi nel disimpegno dell’incarico ricevuto, e di designare il posto che ciascun testimone dovrà occupare durante lo scontro.