Codice cavalleresco italiano/Libro II/Capitolo VII

Armi del duello

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VII.

Armi del duello.

ART. 159.

Stando alle norme consacrate dalle tradizioni cavalleresche e uniformandosi al Codice penale (articolo 243, 2°), le armi da usarsi nel duello non possono essere che la spada, la sciabola e la pistola, dette armi proprie, legali e cavalleresche. Nel duello all’americana, distinto col nome di eccezionale, [p. 82 modifica]possono essere adoperate armi improprie; ma ciò emigra dalle leggi dell’onore. Resta quindi chiarito che:

ART. 160.

Si ritengono per armi proprie:

a) la spada; b) la sciabola; c) la pistola.

E perciò:

ART. 161.

Tutte le altre armi devono essere rifiutate, non soddisfacendo alla prima delle condizioni stabilite dalle consuetudini e dal Codice penale sulla legalità dell’arme.