Codice cavalleresco italiano/Libro II/Capitolo VII
Questo testo è stato riletto e controllato. |
Jacopo Gelli - Codice cavalleresco italiano (1923)
Armi del duello
◄ | Libro II - Capitolo VI | Libro II - Capitolo VIII | ► |
VII.
Armi del duello.
ART. 159.
Stando alle norme consacrate dalle tradizioni cavalleresche e uniformandosi al Codice penale (articolo 243, 2°), le armi da usarsi nel duello non possono essere che la spada, la sciabola e la pistola, dette armi proprie, legali e cavalleresche. Nel duello all’americana, distinto col nome di eccezionale, possono essere adoperate armi improprie; ma ciò emigra dalle leggi dell’onore. Resta quindi chiarito che:
ART. 160.
Si ritengono per armi proprie:
- a) la spada; b) la sciabola; c) la pistola.
E perciò:
ART. 161.
Tutte le altre armi devono essere rifiutate, non soddisfacendo alla prima delle condizioni stabilite dalle consuetudini e dal Codice penale sulla legalità dell’arme.