Codice cavalleresco italiano/Libro IV/Capitolo I

Sul terreno

../../Libro IV ../Capitolo II IncludiIntestazione 2 giugno 2022 100% Da definire

Libro IV Libro IV - Capitolo II

[p. 199 modifica]

I.

Sul terreno.

Qualora le parti non intendessero sottoporre al giudizio della Corte o di un Giurì d’onore la soluzione pacifica e civile della vertenza, e preferissero i rigori della legge, valgano le norme che seguono per la condotta dello scontro.

ART. 309.

I testimoni sono responsabili di tutti i fatti relativi al duello da loro presenziato e contrari alle leggi d’onore e a quelle penali, alle consuetudini cavalleresche e alle condizioni pattuite per lo scontro.

ART. 310.

I Codici stabiliscono: Appena spirata l’ora indicata pel duello, gli avversari devono trovarsi sul terreno.

[p. 200 modifica]
ART. 311.

Se una circostanza qualunque, indipendente dalla volontà, ritarda l’arrivo di uno degli avversari, si concederanno al ritardatario sino a quindici minuti di comporto; spirati i quali, i testimoni redigeranno apposito verbale e si ritireranno con la parte rappresentata (Angelini, XIV, 3° concede un’ora di comporto).

ART. 312.

Se il ritardo fu causato da forza maggiore i padrini o testimoni del ritardatario ne terranno informati, nel tempo più breve, quelli della controparte, esponendo la causa del ritardo e, offrendo le giustificazioni, domanderanno di rimettere lo scontro ad altra ora o ad altro giorno (Angelini, XIV, 4°).

ART. 313.

Solo quando sarà attribuito a negligenza della parte il ritardo constatato, l’avversario che attese inutilmente, può negare al ritardatario l’azione cavalleresca, che non ebbe effetto nel giorno e nell’ora precedentemente stabilita. In tal caso è nullo il verbale di cui all’art. 312 (Angelini, XVI, 4°).

ART. 314.

Sul terreno i primi non devono interloquire tra di loro, nè coi testimoni avversari. Tutte le comunicazioni da farsi alla controparte devono essere fatte a mezzo dei propri testimoni (Châteauvillard, V, 1°).

ART. 315.

Se lo scontro alla sciabola dovrà aver luogo con la [p. 201 modifica]camicia, questa sarà priva della manica corrispondente al braccio col quale si maneggia l’arma.

ART. 316.

Coloro che sono abituati a fare uso di occhiali o del così detto pince-nez, sono autorizzati a servirsene in qualunque specie di duello e con qualsiasi arma (V. art. 456 e l’Angelini, XII, 11, e XV, 12°).