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Della cancellazione, e della riduzione delle inscrizioni|||
Dell’effetto dei privilegj, e delle ipoteche contro i terzi possessori|||
Dell’estinzione dei privilegj, e dell’ipoteche|||
Del modo di render libere le proprietà dai privilegj, e dalle ipoteche|||
Del modo di rendere libere le ipoteche quando non esista iscrizione sui beni del marito e dei tutori|||
Della pubblicità dei registri, e della responsabilità dei conservatori|||
Titolo XIX. Della spropriazione forzata, e della graduazione fra i creditori. Della spropriazione forzata|||
Della graduazione e della distribuzione del prezzo fra i creditori|||
Titolo XX. Della prescrizione. Disposizioni generali|||
Del possesso|||
Delle cause che impediscono la prescrizione|||
Delle cause che interrompone, o che sospendono il corso della prescrizione|||
Delle cause che interrompono la prescrizione|||
Delle cause che sospendono il corso della prescrizione|||
Del tempo necessario per prescrivere|||
Disposizioni generali|||
Della prescrizione di trent’anni|||
Della prescrizione di dieci anni, e di vent’anni|||
Di alcune particolari prescrizioni|||
Concordato fra Sua Santità Pio VII. e la Repubblica Italiana|||