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la quale debba interinalmente eseguirsi, non ostante l’appellazione; ma non può farsi l’aggiudicazione che dopo una sentenza definitiva pronunciata in ultima istanza, ovvero passata in giudicato.

Non può intentarsi il detto procedimento sull’appoggio di una sentenza contumaciale pendente il termine ad opporre.

2216. Il procedimento alla spropriazione non può annullarsi sotto pretesto che il creditore lo abbia intentato per una somma maggiore del suo credito.

2217. Ad ogni dimanda per la spropriazione degl’immobili deve precedere l’intimazione di pagare fatta da un usciere, a richiesta ed istanza del creditore alla persona del debitore o al suo domicilio.

Le formalità dell’intimazione e quelle degli atti per la spropriazione, sono determinate dalle leggi sulla procedura.

CAPO II.

Della Graduazione e della distribuzione del Prezzo fra i Creditori.

2218. La graduazione e la distribuzione del prezzo degl’immobili, ed il modo di procedere in giudizio per tali oggetti, sono regolati dalle leggi sulla procedura civile.


TITOLO XX.

Della Prescrizione.

CAPO I.

Disposizioni Generali.

2219. La prescrizione è un mezzo per acquistare un diritto o per essere liberato da un’obbligazione, mediante il decorso d’un determinato tempo, e sotto le condizioni stabilite dalla legge.

Leg. 3, ff. de usurpationibus et usucapionibus.

2220. Non si può rinunciare preventivamente al diritto di prescrizione: si può però rinunciare alla prescrizione già acquistata.