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Del Possesso.}}
2228. Il possesso è la detenzione di una cosa che si trova in nostro potere, o il godimento d’un diritto che esercitiamo noi stessi, o per mezzo di un altro che ritiene la cosa o esercita il diritto in nome nostro.
Leg. 1, in pr. et §. 9, ff. de adquirenda vel amittenda possessione.
2229. Per indurre la prescrizione, è necessario un possesso continuo e non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, ed a titolo di proprietà.
Leg.7, cod. de adquirenda et retinenda possessione. Leg. 6, in pr. de adquirenda vel amittenda possessione; l. 4, §. 22 et 23, ff. de usurpationibus et usucapionibus.
2230. Si presume sempre che ciascuno possieda per sè stesso, ed a titolo di proprietà, quando non si provi che siasi incominciato a possedere in nome altrui.
2231. Quando siasi cominciato a possedere in nome altrui, si presume sempre che si possieda collo stesso titolo, quando non siavi prova in contrario.
Leg. 3, §. 19, ff. de adquirenda vel amittenda possessione.
2232. Gli atti meramente facoltativi e quelli di semplice tolleranza, non possono servire di fondamento nè per il possesso nè per la prescrizione.
Leg. 41, ff. de adquirenda vel amittenda possessione.
2233. Gli atti di violenza non possono egualmente servire di fondamento ad un possesso per indurre la prescrizione.
Il possesso atto a produrre la prescrizione non incomincia se non quando sia cessata la violenza.
Leg. 7, cod. de adquirenda et retinenda possessione.