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secondo il loro grado sopra i fondi rilasciati o aggiudicati, dopo tutti quelli che si trovano inscritti a carico dei precedenti proprietarj.

Leg. 30, §. 1, ff. de exceptione rei judicatae.

2178. Il terzo possessore che ha pagato il debito ipotecario, o rilasciato l’immobile ipotecato, o subita la spropriazione del predetto immobile, ha il regresso per essere rilevato, come di ragione, contro il debitore principale.

Argum. ex l. 1, ff. de evictionibus.

2179. Il terzo possessore il quale intende di rendere libera la sua proprietà pagando il prezzo del fondo, deve osservare le formalità che saranno stabilite nel capo VIII. del presente titolo.

CAPO VII.

Dell’estinzione dei Privilegj e delle Ipoteche.

2180. I privilegj e le ipoteche si estinguono.

1.° Con lo scioglimento dell’obbligazione principale;

2.° Con la rinuncia del creditore all’ipoteca;

3.° Coll’adempimento delle formalità e condizioni prescritte ai terzi possessori per render liberi i beni da essi acquistati;

4.° Con la prescrizione.

La prescrizione si acquista a vantaggio del debitore riguardo ai beni che si trovano in suo potere, trascorso quel periodo di tempo che è determinato per la prescrizione delle azioni che producono l’ipoteca o il privilegio.

La prescrizione riguardo ai beni posseduti da un terzo, si acquista da questo col periodo di tempo stabilito per prescrivere il dominio in suo favore: nel caso in cui la prescrizione si appoggi ad un titolo, essa comincia a decorrere dal giorno in cui il titolo predetto sia stato trascritto sui registri del conservatore.

Le inscrizioni fatte eseguire dal creditore non interrompono