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2234. Il possessore attuale, il quale provi di avere anticamente posseduto, si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio; salva la prova in contrario.
2235. Per compiere la prescrizione, può il possessore unire al proprio possesso quello del suo autore, qualunque sia la maniera con cui vi è succeduto, tanto a titolo universale o particolare, quanto a titolo lucrativo od oneroso.
Instit., lib. 2, tit. 6, §. 12, l. 14, l. 20, leg. 31, §. 5 et 6, ff. de usurpationibus et usucapionibus; leg. 2, §. 16 et 17, leg. 11, cod. de præscriptione longi temporis.
CAPO III.
Delle Cause che impediscono la prescrizione.
2236. Quelli che possiedono in nome altrui, non possono mai prescrivere, per qualunque decorso di tempo.
Il conduttore, il depositario, l’usufruttuario e tutti gli altri che ritengono precariamente la cosa altrui, non possono prescriverla.
Leg. 1, cod. communia de usucapionibus.
2237. Similmente non possono prescrivere gli eredi di coloro che ritenevano la cosa altrui in forza d’uno dei titoli enunciati nel precedente articolo.
Leg. 13, §. 1, ff. de adquirenda vel amittenda possessione.
2238. Ciò non ostante le persone indicate negli articoli 2236 e 2237 possono prescrivere, se il titolo del loro possesso si trova immutato o per una causa proveniente da un terzo, o in forza dell’opposizioni fatte dalle medesime persone al diritto del proprietario.
2239. Quelli ai quali i conduttori, depositaerj ed altri possessori a titolo precario, hanno trasferita la cosa con un titolo traslativo della proprietà, possono prescrivere la stessa cosa.