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il corso della prescrizione stabilita dalla legge a favore del debitore del terzo possessore.
Argum. ex l. 129, §. 1, ff. de regulis juris; l. 3, cod. de luitione pignoris, l. 2, cod. de partu pignoris; l. 20, cod. de pignoribus et hypothecis; l. 11, §. 1, ff. de pignoratitia actione; l. unic, cod. etiam ob chyrographariam pecuniam; l. 13, ff. quibus modis pignus vel hypotheca solvitur. — Leg. 5, ff. quibus modis pignus vel hypotheca solvitur. — Leg. 6, ff. eod. tit.; l. 2, cod. si adversus creditorem præscriptio opponitur; l. 3, l. 7, cod. de præscriptione triginta vel quadraginta annorum. — V. l. 31, ff. de pignoribus et hypothec. l. 31, ff. quib. mod. pign. vel hypothec. solvit.; l. 8, ff. de pignoratit. action.; leg. 16, §. 2, ff. de pignorib. et hypothec.
CAPO VIII.
Del Modo di render libere le Proprietà dai Privilegj e dalle Ipoteche.
2181. I contratti che trasferiscono la proprietà degl’immobili o dei diritti reali immobiliari, che il terzo possessore vorrà liberare dai privilegj e dalle ipoteche, saranno trascritti per intiero dal conservatore delle ipoteche nel cui circondario i beni si troveranno.
Questa trascrizione si farà sopra un registro destinato a tale effetto, ed il conservatore sarà tenuto di rilasciarne il certificato a chi lo chiederà.
2182. La semplice trascrizione dei titoli translativi di dominio sopra il registro del conservatore, non libera l’immobile dai privilegj e dalle ipoteche sopra di esso esistenti.
Il venditore trasferisce soltanto nell’acquirente la proprietà e le ragioni che egli aveva sulla cosa venduta, con i medesimi privilegj ed ipoteche di cui era gravata.