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essere tenuto indenne dei danni che soffrirebbe, tanto per la divisione degli oggetti contenuti nel di lui acquisto, quanto per quella delle coltivazioni.

CAPO IX.

Del Modo di rendere libere le ipoteche, quando non esista Inscrizione sui beni dei Mariti e dei Tutori.

2193. Gli acquirenti d’immobili appartenenti ai mariti o ai tutori, quando non esistono inscrizioni sui detti immobili a causa dell’amministrazioni dei tutori, o dei mariti rispetto alle doti, alle ricupere e convenzioni matrimoniali della moglie, potranno togliere le ipoteche, che esistessero sopra i beni da essi acquistati.

2194. A quest’oggetto depositeranno copia del contratto traslativo del dominio debitamente collazionato alla cancelleria del tribunal civile del luogo ove sono situati i beni, notificheranno con atto intimato, tanto alla moglie o al surrogato tutore, quanto al Regio Procuratore presso il tribunale civile, l’eseguito deposto. L’estratto di questo contratto esprimente la data di esso, i nomi, cognomi, professioni, domicilj dei contraenti, l’indicazione della qualità e della situazione dei beni, il prezzo e gli altri pesi della vendita, sarà e resterà affisso per due mesi nell’aula di udienza del tribunale: in detto tempo le moglj, i mariti, i tutori, i surrogati tutori, i minori, gl’interdetti, i parenti o gli amici, ed il Regio Procuratore, saranno ammessi a chiedere, se vi è luogo, ed a far eseguire all’officio del conservatore delle ipoteche le inscrizioni sull’immobile alienato, le quali avranno il medesimo effetto come se fossero state fatte nel giorno del contratto di matrimonio, o nel giorno in cui il tutore ha assunta l’amministrazione; tutto ciò senza pregiudizio delle istanze che potessero aver luogo contro i mariti ed i tutori, come fu detto di sopra, a causa delle