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al suo creditore o agli aventi causa da esso dopo vent’otto anni dalla data dell’ultimo documento.

2264. Le regole della prescrizione sopra altri oggetti diversi da quelli indicati nel presente titolo sono spiegate nei loro luoghi particolari.

Sezione III.

Della Prescrizione di dieci e di venti anni.

2265. Quegli che acquista in buona fede, e con giusto titolo un’immobile, ne prescrive la proprietà col decorso di anni dieci, se il vero proprietario abita nel circondario giurisdizionale del tribunale d’appello, nell’estensione del quale sia situato l’immobile; e col decorso di anni venti, se è domiciliato fuori del suddetto circondario.

L. 12, cod. de praescriptione longi temporis. — L. 7, cod. quibus non obiicitur longi temporis praescriptio. — l. 38, ff. de usurpationibus et usucapionibus. — L. unic., in fin., cod. de usucapione transformanda. — V. L. 12, ff. de usurpat. et usucap.; l. 7, §. 5, ff. pro empt.; l. 27, ff. de contrahend. empt.; l. 9, cod. de usucap. pro empt. — L. 2, §. 15, ff. pro empt.; l. 14, ff. eod. tit.; l. 5, ff. pro derelicto.

2266. Se il vero proprietario ha tenuto in diversi tempi il suo domicilio nel circondario giurisdizionale, e fuori di esso, è necessario per compiere il corso della prescrizione aggiungere a quanto manca ai dieci anni di presenza, un numero d’anni d’assenza, che sia il doppio di quello che manca per compiere i dieci anni di presenza.

2267. Un titolo nullo per difetto di forme non può servire di base alla prescrizione di dieci e di venti anni.

L. 27, ff. de usurpationibus et usucapionibus.

2268. La buona fede è sempre presunta, e chi allega la mala fede deve somministrarne le prove.

2269. Basta che la buona fede sia esistita al tempo dell’acquisto.