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2240. Non si fa luogo a prescrizione contro il proprio titolo, all’effetto di cangiare, riguardo a sè medesimo, la causa ed il principio del suo possesso.

Leg. 3, §. 19, ff. de adquirenda vel amittenda possessione; l. 19, §. 1, ff. eod. tit; l. 33, §. 1, ff. eod.; l. 33, §. 1, ff. de usurpationibus et usucapionibus; l. 2, §. 1, ff. pro hærede vel pro possessore; leg. 5, cod. de adquirenda et retinenda possessione.

2241. Ha luogo la prescrizione contro il proprio titolo ad effetto di acquistare colla medesima la liberazione dalla contratta obbligazione.

CAPO IV.

Delle Cause che interrompono o che sospendono il corso della prescrizione.

Sezione I.

Delle Cause che interrompono la prescrizione.

2242. La prescrizione può essere interrotta o naturalmente o civilmente.

2243. È interrotta naturalmente, quando il possessore è privato, per più d’un anno, del godimento della cosa, o dal precedente proprietario, o anche da un terzo.

Leg. 5, ff. de usurpationibus et usucapionibus, leg. 7, §. 5, cod. de præscriptione 30 vel 40 an.

2244. È interrotta civilmente in virtù d’una citazione giudiciale, d’un precetto o d’un sequestro intimato a quello a cui si vuole impedire il corso della prescrizione.

Leg. 7, §. 5, cod. de præscriptione 30 vel 40 annorum; l. 3, cod. de annuali except.

2245. La citazione avanti il giudice di pace per la conciliazione, interrompe la prescrizione, dal giorno della di lei data, quando è susseguita da un decreto a comparire in giudizio, notificato nei termini stabiliti dalla legge.

2246. La citazione giudiziale fatta anche avanti un giudice incompetente, interrompe la prescrizione.