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2247. Si ha come non interrotta la prescrizione, e il decreto a comparire è nullo per difetto di forma,
Se l’attore ha receduto dalla domanda,
Se lascia trascorrere il termine per proseguire l’istanza,
Se venga rigettata la sua domanda.
2248. La prescrizione è interrotta, quando il debitore o il possessore riconosca il diritto di quello contro cui era incominciata.
Leg. 3, cod. de duobus reis constituendis.
2249. L’interpellazione fatta a norma degli antecedenti articoli, ad uno dei debitori solidarj, o la ricognizione del diritto fatta da uno di questi, interrompe la prescrizione contro gli altri, ed anche contro i loro eredi.
L’interpellazione fatta ad uno degli eredi d’un debitore solidario, o la ricognizione del diritto fatta da questo erede, non interrompe la prescrizione riguardo agli altri coeredi, quand’anche il credito fosse ipotecario, se l’obbligazione non è indivisibile.
Questa interpellazione o ricognizione non interrompe la prescrizione, riguardo agli altri condebitori, che per quella parte cui è obbligato lo stesso erede.
Per interrompere la prescrizione intieramente, riguardo agli altri condebitori, è necessaria l’interpellazione a tutti gli eredi del debitore defunto, ovvero la ricognizione per parte di tutti questi eredi.
Leg. 5, cod. de duobus reis stipulandi.
2250. L’interpellazione fatta al debitore principale, o la ricognizione da lui fatta del diritto, interrompe la prescrizione contro il fidejussore.
Sezione II.
Delle Cause che sospendono il corso della Prescrizione.
2251. La prescrizione ha luogo contro qualunque persona, purchè queste non sia contemplata in qualche eccezione stabilita da una legge.