Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/462

di fatto, procura di conciliare le ragioni verosimili del creditore con i riguardi di conservare libera al debitore una sostanza proporzionata; senza pregiudizio delle nuove inscrizioni con ipoteca eseguibili dal giorno della loro data quando l’evento avrà fatto ascendere il credito indeterminato ad una somma maggiore.

2165. Il valore degl’immobili di cui deve istituirsi il conguaglio con l’ammontare dei crediti accresciuto di più del terzo, si determina col moltiplicare quindici volte il valore della rendita risultante dalla matrice dei ruoli della contribuzione fondiaria, o dalla quota di contribuzione sui ruoli, secondo la proporzione che esiste nei comuni ove sono situati i beni fra questa matrice o quota, e la rendita degl’immobili non soggetti a deperimento, e di dieci volte questo valore per gl’immobili che vi sono soggetti. Non ostante potranno i giudici prevalersi ancora degli schiarimenti che possono desumersi da’ contratti di locazione non sospetti; dai processi verbali di stima che fossero precedentemente stesi in epoche non remote, e da altri simili, e valutare la rendita alla media proporzione dei resultati di queste diverse notizie.

CAPO VI.

Dell’Effetto de’ Privilegj e dell’Ipoteche contro i Terzi Possessori.

2166 I creditori aventi privilegio od ipoteca inscritta sopra un’immobile, ancorchè passi in qualunque altro possessore, ritengono sopra di esso le loro ragioni, per essere collocati e pagati secondo l’ordine dei loro crediti o inscrizioni.

L. 17, ff. de pignoribus et hypothecys. L. 12, l. 15, cod. de distractione pignorum. — L. 14, cod. de obligationibus et actionibus.

2167. Se il terzo possessore non adempie alle formalità che verranno stabilite in appresso, onde rendere