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numero del registro in cui ne sarà annotata la consegna, e non potranno trascrivere gli atti di mutazione, nè inscrivere le note nei registri a ciò destinati, se non colla data e secondo l’ordine delle consegne che saranno ad essi fatte.

2201. Tutti i registri dei conservatori devono essere in carta bollata, numerati e vidimati in ciascuna pagina dal primo all’ultimo foglio, da uno dei giudici del tribunale, nel cui distretto è stabilito l’ufficio. Questi registri saranno chiusi e firmati ogni giorno come quelli della registrazione degli atti.

2202. I conservatori sono tenuti di conformarsi, nell’esercizio delle loro incombenze, a tutte le disposizioni di questo capo, sotto pena d’una multa di duecento fino a mille lire per la prima contravvenzione, e della destituzione per la seconda: senza pregiudizio dei danni ed interessi delle parti, che saranno pagati in preferenza della multa.

2203. Le menzioni di deposito, le inscrizioni e le trascrizioni sono fatte nei registri, successivamente, senza lasciare veruno spazio in bianco od interlinee, sotto pena, contro il conservatore, di mille fino a due mila lire di multa, e del risarcimento dei danni ed interessi delle parti, pagabili pure in preferenza della multa.



TITOLO XIX.

Della Spropriazione forzata, e della Graduazione fra i Creditori.

CAPO I.

Della spropriazione forzata.

2204. Il creditore può procedere alla spropriazione, 1.° de’ beni immobili e dei loro accessorj riputati immobili appartenenti in proprietà al debitore; 2.° dell’usufrutto spettante al debitore sopra i beni della stessa natura.