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L. 30, §. omnis, cod. de jure dotium. — Argum. ex l. 25, ff. de stipulatione servorum.

2258. La prescrizione non ha luogo contro l’erede beneficiato riguardo ai crediti che ha contro l’eredità. Essa corre contro un’eredità giacente, quantunque non gli sia deputato un curatore.

L. 22, §. 11, cod. de jure deliberandi.

2259. La prescrizione corre ancora durante i tre mesi per fare l’inventario, ed i quaranta giorni per deliberare.

CAPO V.

Del Tempo necessario per prescrivere.

Sezione I.

Disposizioni Generali.

2260. La prescrizione si calcola a giorni, e non ad ore.

[2261.]1 Essa si acquista spirato che sia l’ultimo giorno del termine.

L. 6 et l. 7, ff. de usurpationibus et usucapionibus. — L. 15, ff. de diversis temporibus praescriptionum.

2261. Nelle prescrizioni le quali si compiono in un dato numero di giorni, si computa qualunque giorno feriato.

In quelle che si compiono a mesi, si ritengono eguali tutti i mesi, quantunque composti di numero diseguale di giorni.2

Sezione II.

Della Prescrizione di trent’anni.

2262. tutte le azioni, tanto reali che personali, si prescrivono col decorso di trent’anni, senza che quegli che allega questa prescrizione sia tenuto ad esibirne un titolo, e senza che gli si possa opporre l’eccezione derivante da mala fede.

L. 3, cod. de praescriptione 30 vel 40 annorum.

2263. Il debitore d’una rendita può essere astretto a somministrare a proprie spese un nuovo documento

  1. Testo inserito dalle Aggiunte e variazioni del 3 settembre 1807.
  2. Testo soppresso dalle Aggiunte e variazioni del 3 settembre 1807.