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ipoteche da essi accordate a terze persone senza aver loro dichiarato che gl’immobili erano di già gravati d’ipoteche, per causa di matrimonio o di tutela.

2195. Se nel corso di due mesi da che venne affisso l’estratto del contratto, non è seguita inscrizione per parte ed in nome delle mogli, minori od interdetti sopra gl’immobili venduti, essi passano all’acquirente senza alcun peso, a causa delle doti, ricupere e convenzioni matrimoniali della moglie, o dell’amministrazione del tutore, e salvo il regresso, ove siavi luogo, contro il marito e contro il tutore.

Se fu fatta inscrizione per parte ed in nome di dette mogli, minori o interdetti, e se esistono creditori anteriori i quali assorbiscano il prezzo in tutto od in parte, l’acquirente è liberato col pagamento del prezzo o di porzion del medesimo da lui fatto ai creditori collocati in grado utile, e le inscrizioni in nome delle mogli, o minori, o interdetti saranno cancellate o in tutto, o sino alla debita concorrenza.

Se le inscrizioni in nome delle mogli, minori, o interdetti sono le più antiche, l’acquirente non potrà fare alcun pagamento di prezzo a pregiudizio delle dette inscrizioni, che avranno sempre, come fu detto antecedentemente, la data del contratto del matrimonio, o dell’assunta amministrazione del tutore; ed in tal caso, saranno cancellate le inscrizioni degli altri creditori che non si trovano in grado utile.

CAPO X.

Della Pubblicità de’ Registri, e della Responsabilità de’ Conservatori.

2196. I conservatori delle ipoteche sono tenuti a rilasciare a tutti coloro, che lo richiedono, copia degli atti trascritti ne’ loro registri, e quella delle inscrizioni, che tuttora sussistono, o il certificato che non ve ne esiste alcuna.