Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/460

loro data: essa cessa il loro effetto, se prima della scadenza di detto termine non si sono rinnovate.

2155. Le spese delle inscrizioni sono a carico del debitore, se non vi è stipulazione in contrario: l’anticipazione di esse si fa dall’inscrivente, purchè non si tratti d’ipoteche legali, per l’inscrizione delle quali il conservatore ha regresso contro il debitore. Le spese della trascrizione chiesta dal venditore, sono a carico del compratore.

2156. Le azioni alle quali le inscrizioni possono far luogo contro i creditori, saranno promosse avanti il tribunale competente, con citazione loro fatta personalmente, o all’ultimo loro domicilio indicato nel registro; e ciò si osserverà, non ostante la morte tanto dei creditori, che di quelli presso de’ quali avranno eletto il domicilio.

CAPO V.

Della Cancellazione e della Riduzione delle Inscrizioni.

2157. Le inscrizioni si cancellano di consenso delle parti interessate ed a ciò capaci, o in vigore d’una sentenza pronunciata in ultima istanza o passata in giudicato.

2158. Nell’uno e nell’altro caso, coloro che ne richiedono la cancellazione depongono all’ufficio del conservatore copia dell’atto autentico contenente il consenso, o copia della sentenza.

2159. La cancellazione non procedente da reciproco consenso, deve chiedersi al tribunale nella cui giurisdizione si è fatta l’inscrizione, eccetto che tale inscrizione sia stata fatta per garanzia d’una condanna eventuale o indeterminata, sulla esecuzione o liquidazione della quale verta giudizio tra il debitore ed il preteso creditore, o essi siano per essere giudicati in un altro tribunale, nel qual caso l’istanza per la cancellazione deve proporsi o rimettersi a questo tribunale.