Codice di Napoleone il grande/Libro I/Titolo II

Libro I - Titolo II - Degli atti dello stato civile (Artt. 34-101)

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Libro I - Titolo II - Degli atti dello stato civile (Artt. 34-101)
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TITOLO II.

DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.

CAPO PRIMO.

Disposizioni generali.

34. Gli atti dello stato civile esprimeranno l’anno, il giorno e l’ora in cui saranno ricevuti, i nomi, i cognomi, l’età, la professione ed il domicilio di tutti coloro che in essi saranno denominati.

35. Gli ufficiali dello stato civile non potranno inserire cosa alcuna negli atti che riceveranno, sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione, oltre quello che debb’essere dichiarato dai comparenti.

36. Le parti interessate, nei casi in cui non saranno tenute a comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persona munita di procura speciale ed autentica.

37. I testimonj presentati per gli atti dello stato civile non potranno essere che maschi, in età almeno di ventun anno, parenti o altri, e saranno scelti dalle persone interessate.

38. L’ufficiale dello stato civile darà lettura degli atti alle parti comparenti, o a’ loro procuratori ed ai testimonj.

In essi atti sarà fatta menzione dell’adempimento di questa formalità.

39. Questi atti saranno sottoscritti dall’ufficiale dello stato civile, dai comparenti e dai testimonj; ovvero si farà menzione della causa che ha impedito ai medesimi di sottoscriversi. [p. 15 modifica] 40. Gli atti dello stato civile saranno inscritti, in ciascun comune, sopra uno o più registri tenuti in duplo.

41. I registri saranno numerati dal primo all’ultimo foglio, e ciascuno di questi fogli sarà vidimato dal presidente del tribunale di prima istanza, o dal giudice che ne farà le veci.

42. Gli atti saranno inscritti ne’ registri senza interruzione, e senza alcuno spazio in bianco. Le cancellature e le postille saranno approvate e sottoscritte nello stesso modo che il corpo dell’atto. Non vi saranno abbreviature, e non potrà mettersi veruna data in cifre numeriche.

43. Infine di ogni anno, i registri saranno chiusi e firmati dall’ufficiale dello stato civile, e dentro un mese, uno dei registri sarà depositato negli archivj del comune, e l’altro presso la cancelleria del tribunale di prima istanza.

44. Le procure e le altre carte che debbono restare unite agli atti dello stato civile, dopo che saranno state segnate dalla persona che le avrà prodotte, e dall’ufficiale dello stato civile, saranno depositate presso la cancelleria del tribunale, col duplicato dei registri il cui deposito deve farsi in detta cancelleria.

45. Qualunque persona potrà farsi rilasciare dai depositari de’ registri dello stato civile, gli estratti dei medesimi. Questi estratti uniformi ai registri, e legalizzati dal presidente del tribunale di prima istanza, o dal giudice supplente, faranno fede sino a che siano attaccati di falso.

Argum. ex Leg. 4, et Leg. 6, ff. de edendo.

46. Allorquando non si saranno tenuti i registri, o si saranno smarriti, avrà luogo la prova, col mezzo tanto di documenti che di testimonj; ed in questo caso, i matrimonj, le nascite e le morti potranno provarsi coi registri e colle scritture provenienti [p. 16 modifica]dai genitori defunti, egualmente che per mezzo di testimonj.

47. Qualunque atto dello stato civile degl’Italiani e degli stranieri, formato in paese straniero, farà fede, se sarà esteso secondo le forme usate in quel paese.

48. Qualunque atto dello stato civile degl’Italiani, formato in paese straniero, sarà valido, se è stato ricevuto, secondo le leggi italiane, dagli agenti diplomatici, o dai commissarj delle relazioni commerciali del Regno.

49. In tutti i casi in cui dovrà farsi menzione di un atto relativo allo stato civile in margine di un altro atto di già inscritto, essa verrà fatta, a richiesta delle parti interessate, dall’ufficiale dello stato civile, nei registri correnti, o in quelli che saranno stati depositati negli archivj del comune, e dal cancelliere del tribunale di prima istanza, sui registri depositati nella cancelleria; pel qual effetto l’ufficiale dello stato civile ne darà avviso entro tre giorni al Regio Procuratore presso il tribunale predetto, il quale invigilerà, acciocchè la menzione sia fatta in modo uniforme ne’ due registri.

50. Ogni contravvenzione agli articoli precedenti per parte de’ mentovati funzionarj, sarà denunziata al tribunale di prima istanza, e punita con una multa che non potrà eccedere le cento lire.

51. Ogni depositario di registri sarà risponsabile civilmente delle alterazioni che vi sopravverranno, salvo a lui il ricorso contro gli autori delle medesime.

(La disposizione di questo articolo non è che un’applicazione delle leggi sulle obbligazioni del depositario. V. argum. ex Leg. 1, §. 16, ff. deposit. vel contr. Leg. 42, ff. ad Leg. Aquil.; Leg. 18, §. 1, ff. commodat.)

52. Qualunque alterazione o falsità negli atti dello stato civile, qualunque inscrizione di questi atti fatta [p. 17 modifica]sopra un foglio volante ed in altro modo che su i registri a ciò destinati, daranno luogo all’azione dei danni ed interessi delle parti, restando però in vigore le pene stabilite dal Codice penale.

53. Il Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza sarà tenuto di verificare lo stato de’ registri al tempo del loro deposito presso la cancelleria; formerà un processo verbale sommario della seguita verificazione, denunzierà le contravvenzioni o i delitti commessi dagli ufficiali dello stato civile, e farà istanza per la loro condanna alle multe.

54. In tutti i casi in cui un tribunale di prima istanza pronunzierà intorno agli atti relativi allo stato civile, le parti interessate potranno ricorrere contro la sentenza.

CAPO II.

Degli Atti di nascita.

55. Le dichiarazioni di nascita dovranno farsi, nei tre giorni consecutivi al parto, all’ufficiale dello stato civile, cui si dovrà presentare il neonato.

56. La nascita dell’infante sarà dichiarata dal padre, ed in mancanza di questo, dai dottori di medicina o chirurgia, dalle levatrici, dagli ufficiali di sanità o da altre persone che abbiano assistito al parto; e qualora la madre avesse partorito fuori del suo domicilio, anche dalla persona presso di cui si sarà sgravata.

L’atto di nascita sarà successivamente esteso alla presenza di due testimonj.

57. S’indicheranno nell’atto di nascita il giorno, l’ora ed il luogo della medesima, il sesso dell’infante, e i nomi che gli saranno stati dati, i nomi, i cognomi, la professione ed il domicilio del padre e della madre, e quello dei testimonj.

58. Chiunque avrà trovato un infante recentemente nato, sarà tenuto a farne la consegna all’ufficiale dello stato civile, colle vesti e cogli altri effetti ritrovati [p. 18 modifica]presso il medesimo, ed a dichiarare tutte le circostanze del tempo e luogo in cui sarà stato ritrovato.

Se ne estenderà un circostanziato processo verbale, ch’enuncierà inoltre l’età apparente dell’infante, il sesso, il nome che gli sarà dato, l’autorità civile cui verrà consegnato. Questo processo verbale sarà inscritto nei registri.

59. Nascendo un infante in tempo di un viaggio per mare, l’atto di nascita sarà formato entro le ventiquattro ore in presenza del padre, qualora ivi si trovi, e di due testimonj presi fra gli ufficiali del bastimento, o, in mancanza di questi, fra le persone dell’equipaggio. Un tale atto sarà esteso, cioè sui bastimenti dello Stato, dall’ufficiale dell’amministrazione della marina; e sui bastimenti appartenenti ad un armatore o negoziante, dal capitano, comito o patrone della nave. L’atto di nascita sarà inscritto appiè del ruolo dell’equipaggio.

60. Nel primo porto ove approderà il bastimento, tanto per prendere fondo, quanto per qualunque altra causa, fuorchè quella del suo disarmamento, gli ufficiali dell’amministrazione della marina, capitano, comito o patrone, saranno tenuti a depositare due copie autentiche degli atti di nascita che avranno formati, cioè, in un porto italiano, nell’uffizio del preposto all’inscrizione marittima, ed in un porto straniero, presso il commissario delle relazioni commerciali.

Una di queste copie resterà in deposito presso l’uffizio dell’inscrizione marittima, o nella cancelleria del commissariato; l’altra si trasmetterà al ministro della marina, il quale farà pervenire una copia, da lui certificata, di ciascuno di detti atti all’ufficiale dello stato civile del domicilio del padre dell’infante, o a quello della madre, se il padre non è conosciuto: [p. 19 modifica]questa copia sarà in seguito inscritta nei registri.

61. Arrivando il bastimento in un porto di disarmamento, il ruolo dell’equipaggio sarà depositato presso l’uffizio del preposto all’inscrizione marittima, il quale trasmetterà una copia dell’atto di nascita da lui sottoscritta, all’ufficiale dello stato civile del domicilio del padre, o, essendo questi ignoto, a quello della madre dell’infante: questa copia sarà successivamente inscritta nei registri.

62. L’atto di ricognizione di un’infante sarà inscritto sotto la sua data nei registri, e se ne farà menzione in margine dell’atto di nascita, qualora esista.

CAPO III.

Degli Atti di matrimonio.

63. Prima della celebrazione del matrimonio, l’uffiziale dello stato civile farà due pubblicazioni in giorno di domenica, avanti la porta della casa del[la] comune, coll’intervallo di otto giorni. Le pubblicazioni, e l’atto che ne verrà esteso, esprimeranno i nomi, cognomi, le professioni e i domicilj dei futuri sposi, la loro qualità di maggiori o minori, ed i nomi, i cognomi, le professioni e i domicilj dei loro genitori. Questo atto conterrà inoltre i giorni, i luoghi e le ore in cui saranno state fatte le pubblicazioni, e sarà inscritto in un solo registro, che dovrà essere numerato ad ogni foglio, e vidimato, come è detto all’articolo 41, e depositato, in fine di ciascun anno, nella cancelleria del tribunale del circondario.

64. Una copia dell’atto di pubblicazione sarà e rimarrà affissa alla porta della casa del comune, duranti gli otto giorni d’intervallo dall’una all’altra pubblicazione. Il matrimonio non potrà celebrarsi prima del terzo giorno, da che sarà seguita la seconda pubblicazione, non compreso il giorno della medesima. [p. 20 modifica] 65. Non effettuandosi il matrimonio entro l’anno, da computarsi dalla scadenza del termine delle pubblicazioni, non potrà più celebrarsi se non dopo che si saranno fatte nuove pubblicazioni nella forma di sopra stabilita.

66. Gli atti d’opposizione al matrimonio saranno sottoscritti sull’originale e sulla copia dagli opponenti o da persone munite di loro procura speciale ed autentica; essi dovranno essere intimati colla copia della procura, alla persona o al domicilio delle parti, ed all’ufficiale dello stato civile, il quale apporrà il vista sull’originale.

67. L’ufficiale dello stato civile farà senza ritardo una sommaria menzione delle opposizioni sul registro delle pubblicazioni; ed in margine dell’inscrizione di dette opposizioni, farà altresì menzione dei giudicati, o degli atti di recesso, copia dei quali gli sarà stata rimessa.

68. Nel caso di opposizione, l’ufficiale dello stato civile non potrà celebrare il matrimonio prima che gli sia presentato l’atto col quale è stata tolta l’opposizione, sotto pena di trecento lire di multa, e di tutti i danni ed interessi.

69. Non essendovi opposizione, ne sarà fatta menzione nell’atto di matrimonio; e se le pubblicazioni sono state fatte in più comuni, le parti produrranno un certificato rilasciato dall’ufficiale dello stato civile di ciascun comune, comprovante che non esiste opposizione alcuna.

70. L’officiale dello stato civile si farà dare l’atto di nascita di ciascuno dei futuri sposi. Quello sposo che si troverà nell’impossibilità di procurarselo, potrà supplirvi con presentare un atto di notorietà rilasciato dal giudice di pace del luogo della sua nascita, o da quello del suo domicilio.

71. L’atto di notorietà conterrà la dichiarazione di sette testimonj dell’uno o dell’altro sesso, siano [p. 21 modifica]o no parenti, dei nomi, dei cognomi, della professione e del domicilio del futuro sposo, e di quello de’ genitori, se sono conosciuti, del luogo, e, per quanto sarà possibile dell’epoca di sua nascita, e le cause per le quali non può produrre l’atto. I testimonj sottoscriveranno l’atto di notorietà unitamente al giudice di pace, e nel caso che non potessero, o non sapessero scrivere, se ne farà menzione.

72. L’atto di notorietà sarà presentato al tribunale di prima istanza del luogo dove si deve celebrare il matrimonio, il tribunale, dopo aver sentito il Regio Procuratore, darà o ricuserà la sua omologazione, a misura che troverà sufficienti o non sufficienti le dichiarazioni dei testimonj, e le cause per le quali non si possa produrre l’atto di nascita.

73. L’atto autentico del consenso dei padri, delle madri, degli avi, delle avole, o in mancanza loro, di quello della famiglia, conterrà i nomi, i cognomi, le professioni e i domicilj del futuro sposo, e di tutti quelli che saranno concorsi all’atto, come anche il loro grado di parentela.

74. Il matrimonio sarà celebrato nel comune ove uno degli sposi avrà il domicilio. Questo domicilio, per ciò che risguarda il matrimonio, si avrà per istabilito da sei mesi di abitazione continua nello stesso comune.

75. Nel giorno indicato dalle parti, dopo i termini delle pubblicazioni, l’ufficiale dello stato civile, nella casa del comune, ed in presenza di quattro testimonj, siano o no parenti, farà lettura alle parti dei documenti sopra mentovati, relativi al loro stato ed alle formalità del matrimonio, egualmente che del capo VI. del titolo del Matrimonio, contenente i diritti ed i doveri rispettivi degli sposi. Riceverà da ciascuna delle parti, l’una dopo l’altra, la dichiarazione ch’elleno si vogliono prendere rispettivamente per marito e moglie; pronunzierà in [p. 22 modifica]nome della legge, che sono unite in matrimonio, e ne stenderà immediatamente l’atto.

76. Nell’atto di matrimonio si esprimeranno,

1. I nomi, i cognomi, le professioni, l’età, il luogo di nascita ed il domicilio di ciascuno degli sposi;
2. Se sono maggiori o minori;
3. I nomi, i cognomi, le professioni e i domicilj dei padri e delle madri;
4. Il consenso dei padri e delle madri, degli avi e delle avole, e quello della famiglia, nei casi in cui è richiesto;
5. Gli atti rispettosi, ove se ne siano fatti;
6. Le pubblicazioni nei diversi domicilj;
7. Le opposizioni, se ve ne sono state, la loro cessazione, ovvero la menzione che non vi è stata opposizione;
8. La dichiarazione dei contraenti di prendersi per isposi, e quella fatta dall’ufficiale pubblico, della loro unione;
9. I nomi, i cognomi, l’età, le professioni ed i domicilj dei testimonj, e la loro dichiarazione se sono parenti od affini delle parti, da qual lato ed in qual grado.

CAPO IV.

Degli Atti di morte.

77. Non si darà sepoltura, se non precede l’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile, da rilasciarsi su carta non bollata e senza spesa. L’ufficiale dello stato civile non potrà accordarla, se non dopo che si sarà trasferito presso il defunto per assicurarsi della morte, e dopo il trascorso di ore ventiquattro dalla morte medesima, a riserva de’ casi contemplati dai regolamenti di polizia.

78. Si estenderà l’atto di morte dall’ufficiale dello stato civile, in seguito della dichiarazione di due testimonj. Questi testimonj, se è possibile, saranno [p. 23 modifica]due più prossimi parenti o due vicini, o, quando la morte di qualche persona accada fuori del di lei domicilio, si assumeranno in testimonj, quello nella di cui casa essa sarà defunta, ed un parente o altro testimonio.

79. L’atto di morte conterrà, il nome, il cognome, l’età, la professione ed il domicilio del defunto; il nome e cognome del conjuge superstite, se la persona defunta era congiunta in matrimonio, o del predefunto conjuge, se era vedova; i nomi, i cognomi, l’età, le professioni e i domicilj dei dichiaranti; ed il grado di loro parentela, se sono parenti.

Lo stesso atto conterrà inoltre per quanto si potranno sapere, i nomi, i cognomi, la professione e il domicilio del padre e della madre del defunto, ed il luogo della sua nascita.

80. In caso di morte negli spedali militari, civili o in altre case pubbliche, i superiori, direttori, amministratori e soprintendenti di queste, saranno tenuti di darne l’avviso, entro ore ventiquattro, all’ufficiale dello stato civile, il quale vi si trasferirà per assicurarsi della morte, e ne stenderà l’atto in conseguenza delle dichiarazioni che gli saranno state fatte, e delle informazioni che avrà prese, in conformità del precedente articolo.

Nei detti spedali e nelle dette case si terranno registri destinati ad inscrivere queste dichiarazioni ed informazioni.

L’ufficiale dello stato civile trasmetterà l’atto di morte all’ufficiale dell’ultimo domicilio della persona defunta, il quale lo inscriverà ne’ registri.

81. Risultando segni o indizj di morte violenta, od essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere se non dopo che l’ufficiale di polizia, assistito da un medico o chirurgo, abbia esteso il processo verbale sullo stato [p. 24 modifica]del cadavere, e delle circostanze relative come anche delle notizie che avrà potuto ricavare sul nome, sul cognome, sull’età, sulla professione, sul luogo di nascita e sul domicilio del defunto.

82. L’ufficiale di polizia dovrà immantinente trasmettere all’ufficiale dello stato civile del luogo dove sarà morta la persona, tutte le notizie enunciate nel suo processo verbale, in vista delle quali si stenderà l’atto di morte.

L’ufficiale dello stato civile ne trasmetterà una copia a quello del domicilio della persona defunta, se è noto: questa copia sarà inscritta nei registri.

83. I cancellieri criminali saranno tenuti, entro ventiquattr’ore dall’esecuzione di una sentenza di morte, a trasmettere all’ufficiale dello stato civile del luogo ove il condannato avrà sofferta l’esecuzione, tutte le notizie enunciate nell’articolo 79, in vista delle quali si stenderà l’atto di morte.

84. Morendo alcuno nelle prigioni ovvero nelle case d’arresto o di detenzione, ne sarà dato immediatamente avviso dai carcerieri o custodi all’ufficiale dello stato civile, il quale vi si trasferirà, ed estenderà l’atto di morte nelle forme prescritte dall’articolo 80.

85. In qualunque caso di morte violenta occorsa nelle prigioni e case di arresto, o di esecuzione delle sentenze di morte, non si farà nei registri veruna menzione di tali circostanze, e gli atti di morte saranno semplicemente estesi nella forma prescritta dall’articolo 79.

86. Succedendo la morte in un viaggio di mare, se ne formerà l’atto entro ore ventiquattro alla presenza di due testimonj presi fra gli ufficiali del bastimento, o, in loro mancanza, fra gli uomini dell’equipaggio. Quest’atto sarà esteso, cioè sopra un bastimento dello Stato, dall’ufficiale di amministrazione della marina; e sopra un bastimento appartenente [p. 25 modifica]a un negoziante od armatore, dal capitano, comito o patrone del medesimo. L’atto di morte sarà inscritto appiè del ruolo dell’equipaggio.

87. Al primo porto a cui approderà il bastimento, sia per pigliar fondo, sia per qualunque altra causa, fuorchè quella del suo disarmamento, gli ufficiali dell’amministrazione della marina, capitano, comito o patrone, i quali avranno formati atti di morte, saranno tenuti a depositarne due copie a termini dell’art. 60.

All’arrivo del bastimento nel porto di disarmamento, il ruolo d’equipaggio si depositerà all’ufficio del Preposto all’inscrizione marittima; questi trasmetterà all’ufficiale dello stato civile del domicilio del defunto una copia dell’atto di morte da lui sottoscritto, la quale sarà successivamente trascritta nei registri.

CAPO V.

Degli atti dello stato civile risguardanti i militari fuori del territorio del Regno.

88. Gli atti dello stato civile fatti fuori del Regno, risguardanti militari od altre persone impiegate al seguito delle armate, saranno estesi nelle forme prescritte dalle precedenti disposizioni, salve l’eccezioni contenute nei seguenti articoli.

89. Il quartiermastro in ciascun corpo d’uno o più battaglioni o squadroni, ed il capitano comandante negli altri corpi, faranno le funzioni d’ufficiale dello stato civile: queste stesse funzioni si eseguiranno, riguardo agli ufficiali senza truppa ed agl’impiegati dell’armata, dall’ispettore delle riviste addetto all’armata o al corpo dell’armata.

90. Si terrà in ciascun corpo di truppa un registro per gli atti dello stato civile, relativi agl’individui del corpo, ed un altro allo stato maggiore dell’armata, per gli atti civili relativi agli ufficiali senza truppe ed agli impiegati: questi registri saranno [p. 26 modifica]conservati nello stesso modo che gli altri registri dei corpi e stati maggiori, e saranno depositati negli archivj della guerra, al reingresso dei corpi o delle armate nel territorio del Regno.

91. I registri saranno numerati e vidimati, presso ciascun corpo, dall’ufficiale che lo comanda; e presso lo stato maggiore, dal capo dello stato maggiore generale.

92. Le dichiarazioni di nascita all’armata saranno fatte nei dieci giorni successivi al parto.

93. L’ufficiale incaricato del registro dello stato civile dovrà, entro dieci giorni dopo l’inscrizione di un atto di nascita, trasmetterne un estratto all’ufficiale dello stato civile dell’ultimo domicilio del padre dell’infante, o della madre se il padre non è conosciuto.

94. Le pubblicazioni del matrimonio dei militari e degl’impiegati al seguito delle armate, saranno fatte nel luogo del loro ultimo domicilio; ed inoltre, se si tratti d’individui addetti ad un corpo, venticinque giorni prima della celebrazione del matrimonio, saranno messe all’ordine del giorno del corpo; se poi si tratti d’ufficiali senza truppe o d’impiegati che formano parte dell’armata, saranno messe all’ordine del giorno dell’armata medesima o del corpo d’armata.

95. Immediatamente dopo l’inscrizione dell’atto di celebrazione del matrimonio, l’ufficiale incaricato del registro ne spedirà copia all’ufficiale dello stato civile dell’ultimo domicilio degli sposi.

96. Gli atti di morte saranno estesi, presso ciaschedun corpo, dal quartiermastro; e per riguardo agli ufficiali senza truppa ed agl’impiegati, dall’ispettore delle riviste, sulla deposizione di tre testimonj; e l’estratto di questi registri sarà trasmesso, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile dell’ultimo domicilio del defunto. [p. 27 modifica] 97. In caso di morte negli spedali militari ambulanti o sedentarj, l’atto sarà esteso dal direttore di detti spedali, e trasmesso al quartiermastro del corpo, od all’ispettore delle riviste dell’armata o del corpo d’armata di cui il defunto era parte: questi ufficiali ne trasmetteranno una copia all’ufficiale dello stato civile dell’ultimo domicilio del defunto.

98. L’ufficiale dello stato civile del domicilio delle parti al quale sarà stata spedita dall’armata copia d’un atto dello stato civile, sarà tenuto ad inscriverla successivamente ne’ registri.

CAPO VI.

Della Rettificazione degli atti dello stato civile.

99. Domandandosi la rettificazione d’un atto dello stato civile, vi si provvederà dal tribunale competente, previe le conclusioni del Regio Procuratore, e salva l’appellazione, le parti interessate saranno chiamate, se vi sarà luogo.

100. La sentenza di rettificazione non potrà mai essere opposta alle parti interessate le quali non l’avessero domandata, o che non fossero state citate.

Argum. ex Leg. 1, cod. inter alios acta vel judicata. Leg. 27, §. 4 ff. de pactis.

101. Le sentenze di rettificazione saranno inscritte nei registri dall’ufficiale dello stato civile, subito che gli saranno state rimesse, e ne sarà fatta annotazione nel margine dell’atto riformato.