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nome della legge, che sono unite in matrimonio, e ne stenderà immediatamente l’atto.

76. Nell’atto di matrimonio si esprimeranno,

1. I nomi, i cognomi, le professioni, l’età, il luogo di nascita ed il domicilio di ciascuno degli sposi;
2. Se sono maggiori o minori;
3. I nomi, i cognomi, le professioni e i domicilj dei padri e delle madri;
4. Il consenso dei padri e delle madri, degli avi e delle avole, e quello della famiglia, nei casi in cui è richiesto;
5. Gli atti rispettosi, ove se ne siano fatti;
6. Le pubblicazioni nei diversi domicilj;
7. Le opposizioni, se ve ne sono state, la loro cessazione, ovvero la menzione che non vi è stata opposizione;
8. La dichiarazione dei contraenti di prendersi per isposi, e quella fatta dall’ufficiale pubblico, della loro unione;
9. I nomi, i cognomi, l’età, le professioni ed i domicilj dei testimonj, e la loro dichiarazione se sono parenti od affini delle parti, da qual lato ed in qual grado.

CAPO IV.

Degli Atti di morte.

77. Non si darà sepoltura, se non precede l’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile, da rilasciarsi su carta non bollata e senza spesa. L’ufficiale dello stato civile non potrà accordarla, se non dopo che si sarà trasferito presso il defunto per assicurarsi della morte, e dopo il trascorso di ore ventiquattro dalla morte medesima, a riserva de’ casi contemplati dai regolamenti di polizia.

78. Si estenderà l’atto di morte dall’ufficiale dello stato civile, in seguito della dichiarazione di due testimonj. Questi testimonj, se è possibile, saranno