Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/19

sopra un foglio volante ed in altro modo che su i registri a ciò destinati, daranno luogo all’azione dei danni ed interessi delle parti, restando però in vigore le pene stabilite dal Codice penale.

53. Il Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza sarà tenuto di verificare lo stato de’ registri al tempo del loro deposito presso la cancelleria; formerà un processo verbale sommario della seguita verificazione, denunzierà le contravvenzioni o i delitti commessi dagli ufficiali dello stato civile, e farà istanza per la loro condanna alle multe.

54. In tutti i casi in cui un tribunale di prima istanza pronunzierà intorno agli atti relativi allo stato civile, le parti interessate potranno ricorrere contro la sentenza.

CAPO II.

Degli Atti di nascita.

55. Le dichiarazioni di nascita dovranno farsi, nei tre giorni consecutivi al parto, all’ufficiale dello stato civile, cui si dovrà presentare il neonato.

56. La nascita dell’infante sarà dichiarata dal padre, ed in mancanza di questo, dai dottori di medicina o chirurgia, dalle levatrici, dagli ufficiali di sanità o da altre persone che abbiano assistito al parto; e qualora la madre avesse partorito fuori del suo domicilio, anche dalla persona presso di cui si sarà sgravata.

L’atto di nascita sarà successivamente esteso alla presenza di due testimonj.

57. S’indicheranno nell’atto di nascita il giorno, l’ora ed il luogo della medesima, il sesso dell’infante, e i nomi che gli saranno stati dati, i nomi, i cognomi, la professione ed il domicilio del padre e della madre, e quello dei testimonj.

58. Chiunque avrà trovato un infante recentemente nato, sarà tenuto a farne la consegna all’ufficiale dello stato civile, colle vesti e cogli altri effetti ritrovati