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97. In caso di morte negli spedali militari ambulanti o sedentarj, l’atto sarà esteso dal direttore di detti spedali, e trasmesso al quartiermastro del corpo, od all’ispettore delle riviste dell’armata o del corpo d’armata di cui il defunto era parte: questi ufficiali ne trasmetteranno una copia all’ufficiale dello stato civile dell’ultimo domicilio del defunto.
98. L’ufficiale dello stato civile del domicilio delle parti al quale sarà stata spedita dall’armata copia d’un atto dello stato civile, sarà tenuto ad inscriverla successivamente ne’ registri.
CAPO VI.
Della Rettificazione degli atti dello stato civile.
99. Domandandosi la rettificazione d’un atto dello stato civile, vi si provvederà dal tribunale competente, previe le conclusioni del Regio Procuratore, e salva l’appellazione, le parti interessate saranno chiamate, se vi sarà luogo.
100. La sentenza di rettificazione non potrà mai essere opposta alle parti interessate le quali non l’avessero domandata, o che non fossero state citate.
Argum. ex Leg. 1, cod. inter alios acta vel judicata. Leg. 27, §. 4 ff. de pactis.
101. Le sentenze di rettificazione saranno inscritte nei registri dall’ufficiale dello stato civile, subito che gli saranno state rimesse, e ne sarà fatta annotazione nel margine dell’atto riformato.
TITOLO III.
DEL DOMICILIO.
102. Il domicilio di qualunque Italiano, per quanto risguarda l’esercizio de’ suoi diritti civili, è il luogo ove egli ha il suo principale stabilimento.
Leg. 7, cod. de incolis.
(Secondo le leggi romane la stessa persona poteva avere due domicilj. Leg. 31, Leg. 27, §. 1, Leg. 5,