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due più prossimi parenti o due vicini, o, quando la morte di qualche persona accada fuori del di lei domicilio, si assumeranno in testimonj, quello nella di cui casa essa sarà defunta, ed un parente o altro testimonio.
79. L’atto di morte conterrà, il nome, il cognome, l’età, la professione ed il domicilio del defunto; il nome e cognome del conjuge superstite, se la persona defunta era congiunta in matrimonio, o del predefunto conjuge, se era vedova; i nomi, i cognomi, l’età, le professioni e i domicilj dei dichiaranti; ed il grado di loro parentela, se sono parenti.
Lo stesso atto conterrà inoltre per quanto si potranno sapere, i nomi, i cognomi, la professione e il domicilio del padre e della madre del defunto, ed il luogo della sua nascita.
80. In caso di morte negli spedali militari, civili o in altre case pubbliche, i superiori, direttori, amministratori e soprintendenti di queste, saranno tenuti di darne l’avviso, entro ore ventiquattro, all’ufficiale dello stato civile, il quale vi si trasferirà per assicurarsi della morte, e ne stenderà l’atto in conseguenza delle dichiarazioni che gli saranno state fatte, e delle informazioni che avrà prese, in conformità del precedente articolo.
Nei detti spedali e nelle dette case si terranno registri destinati ad inscrivere queste dichiarazioni ed informazioni.
L’ufficiale dello stato civile trasmetterà l’atto di morte all’ufficiale dell’ultimo domicilio della persona defunta, il quale lo inscriverà ne’ registri.
81. Risultando segni o indizj di morte violenta, od essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere se non dopo che l’ufficiale di polizia, assistito da un medico o chirurgo, abbia esteso il processo verbale sullo stato