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o no parenti, dei nomi, dei cognomi, della professione e del domicilio del futuro sposo, e di quello de’ genitori, se sono conosciuti, del luogo, e, per quanto sarà possibile dell’epoca di sua nascita, e le cause per le quali non può produrre l’atto. I testimonj sottoscriveranno l’atto di notorietà unitamente al giudice di pace, e nel caso che non potessero, o non sapessero scrivere, se ne farà menzione.
72. L’atto di notorietà sarà presentato al tribunale di prima istanza del luogo dove si deve celebrare il matrimonio, il tribunale, dopo aver sentito il Regio Procuratore, darà o ricuserà la sua omologazione, a misura che troverà sufficienti o non sufficienti le dichiarazioni dei testimonj, e le cause per le quali non si possa produrre l’atto di nascita.
73. L’atto autentico del consenso dei padri, delle madri, degli avi, delle avole, o in mancanza loro, di quello della famiglia, conterrà i nomi, i cognomi, le professioni e i domicilj del futuro sposo, e di tutti quelli che saranno concorsi all’atto, come anche il loro grado di parentela.
74. Il matrimonio sarà celebrato nel comune ove uno degli sposi avrà il domicilio. Questo domicilio, per ciò che risguarda il matrimonio, si avrà per istabilito da sei mesi di abitazione continua nello stesso comune.
75. Nel giorno indicato dalle parti, dopo i termini delle pubblicazioni, l’ufficiale dello stato civile, nella casa del comune, ed in presenza di quattro testimonj, siano o no parenti, farà lettura alle parti dei documenti sopra mentovati, relativi al loro stato ed alle formalità del matrimonio, egualmente che del capo VI. del titolo del Matrimonio, contenente i diritti ed i doveri rispettivi degli sposi. Riceverà da ciascuna delle parti, l’una dopo l’altra, la dichiarazione ch’elleno si vogliono prendere rispettivamente per marito e moglie; pronunzierà in