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conservati nello stesso modo che gli altri registri dei corpi e stati maggiori, e saranno depositati negli archivj della guerra, al reingresso dei corpi o delle armate nel territorio del Regno.
91. I registri saranno numerati e vidimati, presso ciascun corpo, dall’ufficiale che lo comanda; e presso lo stato maggiore, dal capo dello stato maggiore generale.
92. Le dichiarazioni di nascita all’armata saranno fatte nei dieci giorni successivi al parto.
93. L’ufficiale incaricato del registro dello stato civile dovrà, entro dieci giorni dopo l’inscrizione di un atto di nascita, trasmetterne un estratto all’ufficiale dello stato civile dell’ultimo domicilio del padre dell’infante, o della madre se il padre non è conosciuto.
94. Le pubblicazioni del matrimonio dei militari e degl’impiegati al seguito delle armate, saranno fatte nel luogo del loro ultimo domicilio; ed inoltre, se si tratti d’individui addetti ad un corpo, venticinque giorni prima della celebrazione del matrimonio, saranno messe all’ordine del giorno del corpo; se poi si tratti d’ufficiali senza truppe o d’impiegati che formano parte dell’armata, saranno messe all’ordine del giorno dell’armata medesima o del corpo d’armata.
95. Immediatamente dopo l’inscrizione dell’atto di celebrazione del matrimonio, l’ufficiale incaricato del registro ne spedirà copia all’ufficiale dello stato civile dell’ultimo domicilio degli sposi.
96. Gli atti di morte saranno estesi, presso ciaschedun corpo, dal quartiermastro; e per riguardo agli ufficiali senza truppa ed agl’impiegati, dall’ispettore delle riviste, sulla deposizione di tre testimonj; e l’estratto di questi registri sarà trasmesso, entro dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile dell’ultimo domicilio del defunto.