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40. Gli atti dello stato civile saranno inscritti, in ciascun comune, sopra uno o più registri tenuti in duplo.
41. I registri saranno numerati dal primo all’ultimo foglio, e ciascuno di questi fogli sarà vidimato dal presidente del tribunale di prima istanza, o dal giudice che ne farà le veci.
42. Gli atti saranno inscritti ne’ registri senza interruzione, e senza alcuno spazio in bianco. Le cancellature e le postille saranno approvate e sottoscritte nello stesso modo che il corpo dell’atto. Non vi saranno abbreviature, e non potrà mettersi veruna data in cifre numeriche.
43. Infine di ogni anno, i registri saranno chiusi e firmati dall’ufficiale dello stato civile, e dentro un mese, uno dei registri sarà depositato negli archivj del comune, e l’altro presso la cancelleria del tribunale di prima istanza.
44. Le procure e le altre carte che debbono restare unite agli atti dello stato civile, dopo che saranno state segnate dalla persona che le avrà prodotte, e dall’ufficiale dello stato civile, saranno depositate presso la cancelleria del tribunale, col duplicato dei registri il cui deposito deve farsi in detta cancelleria.
45. Qualunque persona potrà farsi rilasciare dai depositari de’ registri dello stato civile, gli estratti dei medesimi. Questi estratti uniformi ai registri, e legalizzati dal presidente del tribunale di prima istanza, o dal giudice supplente, faranno fede sino a che siano attaccati di falso.
Argum. ex Leg. 4, et Leg. 6, ff. de edendo.
46. Allorquando non si saranno tenuti i registri, o si saranno smarriti, avrà luogo la prova, col mezzo tanto di documenti che di testimonj; ed in questo caso, i matrimonj, le nascite e le morti potranno provarsi coi registri e colle scritture provenienti