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65. Non effettuandosi il matrimonio entro l’anno, da computarsi dalla scadenza del termine delle pubblicazioni, non potrà più celebrarsi se non dopo che si saranno fatte nuove pubblicazioni nella forma di sopra stabilita.

66. Gli atti d’opposizione al matrimonio saranno sottoscritti sull’originale e sulla copia dagli opponenti o da persone munite di loro procura speciale ed autentica; essi dovranno essere intimati colla copia della procura, alla persona o al domicilio delle parti, ed all’ufficiale dello stato civile, il quale apporrà il vista sull’originale.

67. L’ufficiale dello stato civile farà senza ritardo una sommaria menzione delle opposizioni sul registro delle pubblicazioni; ed in margine dell’inscrizione di dette opposizioni, farà altresì menzione dei giudicati, o degli atti di recesso, copia dei quali gli sarà stata rimessa.

68. Nel caso di opposizione, l’ufficiale dello stato civile non potrà celebrare il matrimonio prima che gli sia presentato l’atto col quale è stata tolta l’opposizione, sotto pena di trecento lire di multa, e di tutti i danni ed interessi.

69. Non essendovi opposizione, ne sarà fatta menzione nell’atto di matrimonio; e se le pubblicazioni sono state fatte in più comuni, le parti produrranno un certificato rilasciato dall’ufficiale dello stato civile di ciascun comune, comprovante che non esiste opposizione alcuna.

70. L’officiale dello stato civile si farà dare l’atto di nascita di ciascuno dei futuri sposi. Quello sposo che si troverà nell’impossibilità di procurarselo, potrà supplirvi con presentare un atto di notorietà rilasciato dal giudice di pace del luogo della sua nascita, o da quello del suo domicilio.

71. L’atto di notorietà conterrà la dichiarazione di sette testimonj dell’uno o dell’altro sesso, siano