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presso il medesimo, ed a dichiarare tutte le circostanze del tempo e luogo in cui sarà stato ritrovato.

Se ne estenderà un circostanziato processo verbale, ch’enuncierà inoltre l’età apparente dell’infante, il sesso, il nome che gli sarà dato, l’autorità civile cui verrà consegnato. Questo processo verbale sarà inscritto nei registri.

59. Nascendo un infante in tempo di un viaggio per mare, l’atto di nascita sarà formato entro le ventiquattro ore in presenza del padre, qualora ivi si trovi, e di due testimonj presi fra gli ufficiali del bastimento, o, in mancanza di questi, fra le persone dell’equipaggio. Un tale atto sarà esteso, cioè sui bastimenti dello Stato, dall’ufficiale dell’amministrazione della marina; e sui bastimenti appartenenti ad un armatore o negoziante, dal capitano, comito o patrone della nave. L’atto di nascita sarà inscritto appiè del ruolo dell’equipaggio.

60. Nel primo porto ove approderà il bastimento, tanto per prendere fondo, quanto per qualunque altra causa, fuorchè quella del suo disarmamento, gli ufficiali dell’amministrazione della marina, capitano, comito o patrone, saranno tenuti a depositare due copie autentiche degli atti di nascita che avranno formati, cioè, in un porto italiano, nell’uffizio del preposto all’inscrizione marittima, ed in un porto straniero, presso il commissario delle relazioni commerciali.

Una di queste copie resterà in deposito presso l’uffizio dell’inscrizione marittima, o nella cancelleria del commissariato; l’altra si trasmetterà al ministro della marina, il quale farà pervenire una copia, da lui certificata, di ciascuno di detti atti all’ufficiale dello stato civile del domicilio del padre dell’infante, o a quello della madre, se il padre non è conosciuto: