Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/16

al tempo della sua morte naturale, apparterranno allo Stato per diritto di caducità.

Tuttavia il Governo potrà disporre a favore della vedova, dei figlj o parenti del condannato, in quel modo che l’umanità sarà per suggerirgli.



TITOLO II.

DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.

CAPO PRIMO.

Disposizioni generali.

34. Gli atti dello stato civile esprimeranno l’anno, il giorno e l’ora in cui saranno ricevuti, i nomi, i cognomi, l’età, la professione ed il domicilio di tutti coloro che in essi saranno denominati.

35. Gli ufficiali dello stato civile non potranno inserire cosa alcuna negli atti che riceveranno, sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione, oltre quello che debb’essere dichiarato dai comparenti.

36. Le parti interessate, nei casi in cui non saranno tenute a comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persona munita di procura speciale ed autentica.

37. I testimonj presentati per gli atti dello stato civile non potranno essere che maschi, in età almeno di ventun anno, parenti o altri, e saranno scelti dalle persone interessate.

38. L’ufficiale dello stato civile darà lettura degli atti alle parti comparenti, o a’ loro procuratori ed ai testimonj.

In essi atti sarà fatta menzione dell’adempimento di questa formalità.

39. Questi atti saranno sottoscritti dall’ufficiale dello stato civile, dai comparenti e dai testimonj; ovvero si farà menzione della causa che ha impedito ai medesimi di sottoscriversi.