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del cadavere, e delle circostanze relative come anche delle notizie che avrà potuto ricavare sul nome, sul cognome, sull’età, sulla professione, sul luogo di nascita e sul domicilio del defunto.
82. L’ufficiale di polizia dovrà immantinente trasmettere all’ufficiale dello stato civile del luogo dove sarà morta la persona, tutte le notizie enunciate nel suo processo verbale, in vista delle quali si stenderà l’atto di morte.
L’ufficiale dello stato civile ne trasmetterà una copia a quello del domicilio della persona defunta, se è noto: questa copia sarà inscritta nei registri.
83. I cancellieri criminali saranno tenuti, entro ventiquattr’ore dall’esecuzione di una sentenza di morte, a trasmettere all’ufficiale dello stato civile del luogo ove il condannato avrà sofferta l’esecuzione, tutte le notizie enunciate nell’articolo 79, in vista delle quali si stenderà l’atto di morte.
84. Morendo alcuno nelle prigioni ovvero nelle case d’arresto o di detenzione, ne sarà dato immediatamente avviso dai carcerieri o custodi all’ufficiale dello stato civile, il quale vi si trasferirà, ed estenderà l’atto di morte nelle forme prescritte dall’articolo 80.
85. In qualunque caso di morte violenta occorsa nelle prigioni e case di arresto, o di esecuzione delle sentenze di morte, non si farà nei registri veruna menzione di tali circostanze, e gli atti di morte saranno semplicemente estesi nella forma prescritta dall’articolo 79.
86. Succedendo la morte in un viaggio di mare, se ne formerà l’atto entro ore ventiquattro alla presenza di due testimonj presi fra gli ufficiali del bastimento, o, in loro mancanza, fra gli uomini dell’equipaggio. Quest’atto sarà esteso, cioè sopra un bastimento dello Stato, dall’ufficiale di amministrazione della marina; e sopra un bastimento appartenente