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a un negoziante od armatore, dal capitano, comito o patrone del medesimo. L’atto di morte sarà inscritto appiè del ruolo dell’equipaggio.
87. Al primo porto a cui approderà il bastimento, sia per pigliar fondo, sia per qualunque altra causa, fuorchè quella del suo disarmamento, gli ufficiali dell’amministrazione della marina, capitano, comito o patrone, i quali avranno formati atti di morte, saranno tenuti a depositarne due copie a termini dell’art. 60.
All’arrivo del bastimento nel porto di disarmamento, il ruolo d’equipaggio si depositerà all’ufficio del Preposto all’inscrizione marittima; questi trasmetterà all’ufficiale dello stato civile del domicilio del defunto una copia dell’atto di morte da lui sottoscritto, la quale sarà successivamente trascritta nei registri.
CAPO V.
Degli atti dello stato civile risguardanti i militari fuori del territorio del Regno.
88. Gli atti dello stato civile fatti fuori del Regno, risguardanti militari od altre persone impiegate al seguito delle armate, saranno estesi nelle forme prescritte dalle precedenti disposizioni, salve l’eccezioni contenute nei seguenti articoli.
89. Il quartiermastro in ciascun corpo d’uno o più battaglioni o squadroni, ed il capitano comandante negli altri corpi, faranno le funzioni d’ufficiale dello stato civile: queste stesse funzioni si eseguiranno, riguardo agli ufficiali senza truppa ed agl’impiegati dell’armata, dall’ispettore delle riviste addetto all’armata o al corpo dell’armata.
90. Si terrà in ciascun corpo di truppa un registro per gli atti dello stato civile, relativi agl’individui del corpo, ed un altro allo stato maggiore dell’armata, per gli atti civili relativi agli ufficiali senza truppe ed agli impiegati: questi registri saranno