Codice di Napoleone il grande/Libro I/Titolo III
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TITOLO III.
DEL DOMICILIO.
102. Il domicilio di qualunque Italiano, per quanto risguarda l’esercizio de’ suoi diritti civili, è il luogo ove egli ha il suo principale stabilimento.
Leg. 7, cod. de incolis.
(Secondo le leggi romane la stessa persona poteva avere due domicilj. Leg. 31, Leg. 27, §. 1, Leg. 5, Leg. 6, §. 2, Leg. 27, § 2, Leg. 23, ff. ad municipalem et de incolis.)
103. L’abitazione reale trasferita in un’altro luogo con intenzione di fissare in questo il principale stabilimento, produrrà cangiamento di domicilio.
Leg. 4, et Leg. 20 ff. ad municipalem et de incolis.
104. La prova dell’intenzione risulterà da una espressa dichiarazione fatta dalla municipalità del luogo che si abbandonerà, e da quella del luogo dove si sarà trasferito il domicilio.
105. In mancanza di dichiarazione espressa, la prova dell’intenzione dipenderà dalle circostanze.
Leg. 27, §. 1, Leg. 35, Leg. 6, §. 2, et Leg. 2, § 2, ff. ad municipalem et de incolis.
106. Il cittadino chiamato a pubblico impiego temporario o rivocabile, conserverà il primiero suo domicilio, quando non abbia manifestata un’intenzione contraria.
Leg. 2, cod. de incolis.
107. L’accettazione d’impieghi conferiti a vita, porterà l’immediata traslazione del domicilio dell’impiegato nel luogo in cui debbe esercitare l’impiego.
Leg. 22, § 6, ff. ad municipalem et de incolis. Leg. 8, cod. de incolis.
108. La donna maritata non ha altro domicilio che quello del marito. Il minore non emancipato avrà il domicilio del padre e della madre o del tutore: il maggiore interdetto avrà il domicilio presso il curatore.
Leg. 38, § 3, ff. ad municipalem et de incolis. Leg. 37, §. 2, ad Leg. unic. cod. de mulieribus, et in quo loco. Leg. 13, cod. de dignitatibus.
109. I maggiori d’età che servono o lavorano abitualmente in casa altrui, avranno lo stesso domicilio delle persone a cui servono o in casa delle quali lavorano, alllorquando abiteranno con esse nella stessa casa.
Leg. 6, § 3, et Leg. 22, in pr. ff. ad municipalem et de incolis. 110. Il domicilio del defunto determina il luogo dell’aperta successione.
Leg. unic. cod ubi de hæreditate agatur.
111. Allorquando le parti o una di esse in un atto, e per l’esecuzione del medesimo, avranno eletto il domicilio in un luogo diverso da quello del loro domicilio reale, le citazioni, domande e i procedimenti relativi a quest’atto, si potranno fare al domicilio convenuto, ed avanti il giudice del medesimo.
V. Argum. ex Leg. 1, ff. de judiciis et ubi quisque agere debeat. Leg. 29 cod. de pactis.