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dai genitori defunti, egualmente che per mezzo di testimonj.
47. Qualunque atto dello stato civile degl’Italiani e degli stranieri, formato in paese straniero, farà fede, se sarà esteso secondo le forme usate in quel paese.
48. Qualunque atto dello stato civile degl’Italiani, formato in paese straniero, sarà valido, se è stato ricevuto, secondo le leggi italiane, dagli agenti diplomatici, o dai commissarj delle relazioni commerciali del Regno.
49. In tutti i casi in cui dovrà farsi menzione di un atto relativo allo stato civile in margine di un altro atto di già inscritto, essa verrà fatta, a richiesta delle parti interessate, dall’ufficiale dello stato civile, nei registri correnti, o in quelli che saranno stati depositati negli archivj del comune, e dal cancelliere del tribunale di prima istanza, sui registri depositati nella cancelleria; pel qual effetto l’ufficiale dello stato civile ne darà avviso entro tre giorni al Regio Procuratore presso il tribunale predetto, il quale invigilerà, acciocchè la menzione sia fatta in modo uniforme ne’ due registri.
50. Ogni contravvenzione agli articoli precedenti per parte de’ mentovati funzionarj, sarà denunziata al tribunale di prima istanza, e punita con una multa che non potrà eccedere le cento lire.
51. Ogni depositario di registri sarà risponsabile civilmente delle alterazioni che vi sopravverranno, salvo a lui il ricorso contro gli autori delle medesime.
(La disposizione di questo articolo non è che un’applicazione delle leggi sulle obbligazioni del depositario. V. argum. ex Leg. 1, §. 16, ff. deposit. vel contr. Leg. 42, ff. ad Leg. Aquil.; Leg. 18, §. 1, ff. commodat.)
52. Qualunque alterazione o falsità negli atti dello stato civile, qualunque inscrizione di questi atti fatta