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330 Codice cavalleresco italiano

Pubblicista (quando il) sfidato deve respingere la sfida, art. 240 r).

Qualità e pregi di un rappresentante, art. 82.

       »        morali e fisiche per duellare, art. 222.

Qualunque documento sottoscritto da un recusato è nullo, art. 76.

Quando si considera offeso con vie di fatto un gentiluomo, art. 418.

        »         non esiste una vertenza, art. 7.

        »         si usa concedere il duello a oltranza, art. 201.

        »         si fa cessare il duello, art. 358.

        »         il motivo della vertenza può essere taciuto, art. 86.

        »         non può aver séguito l’azione cavalleresca, art. 8.

        »         non si ammettono le scuse, art. 57 a).

        »         si chiude una vertenza, art. 72 e 73.

        »         si fa appello all’arbitro per disaccordo nello stabilire chi è offeso od offensore, art. 7, 8.

        »         si nega e a chi una riparazione, art. 113.

        »         si nominano i rappresentanti, art. 59.

        »         un rappresentante cade nella squalifica, art. 68.

        »         non si porta un cartello, 67.

        »         un giurì è regolamento costituito, art. 285 b).

        »         momentaneamente privo delle prerogative cavall., art. 84.

        »         si fa appello al Giurì d’onore per disaccordo nello stabilire chi è l’offeso od offensore, art. 7, 8.

        »         si fa appello al Tribunale ordinario, art. 3.

        »         si fa appello alla Corte d’onore, art. 8 nota, 215 b, 216.

        »         si recusa un giudice, art. 70, 72, 75, 76, 77 ecc.

Quanti devono essere i rappresentanti, art. 60.

Quarantotto ore trascorse dall’accusa d’indegnità, art. 228.

Querela (quando la) non impedisce la sfida, art. 152, 156.

       »        o querelato, non si accetta la sfida da chi ha fatto appello al Tribunale, anche se ritira la querela, art. 152, 155.

       »        contro un testimone non impedisce l’azione cavalleresca, art. 152.

Reazione (diritto alla), art. 24.

         »          (la) a mano armata quando è lecita, art. 27.