Codice cavalleresco italiano/Libro IV/Capitolo X
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X.
Diritti e doveri dei testimoni nei duelli alla sciabola e alla spada.
È dovere dei testimoni di dare il comando di «Alt!» per far cessare, o per sospendere il combattimento, appena inferta una ferita all’offensore.
Se il ferito è l’offeso, i testimoni hanno il diritto di comandare «Alt!»; ma sempre dopo ch’egli abbia risposto al colpo dell’avversario, o che questi gli abbia inflitto una seconda ferita.
Il diritto di continuare o no il combattimento dopo una ferita, spetta alla parte riconosciuta offesa.
Se il duello non è ad oltranza (e tali duelli sono anticavallereschi), si riterrà esaurita la vertenza e si farà sospendere il combattimento dopo la seconda ferita. Nei duelli ad oltranza, invece, i duellanti continueranno a combattere, e l’«Alt!» sarà dato solo quando:
a uno dei combattenti si spezzasse la lama dell'arma;
uno dei duellanti cadesse a terra;
uno degli avversari fosse ridotto nell’impossibilità di continuare il duello per ferita;
quando venissero violate le leggi d’onore;
quando non fossero conservate le condizioni espresse nel verbale di scontro.
I testimoni hanno l’obbligo assoluto d’interporsi a loro rischio e pericolo, anche a costo della vita:
nel disarmo;
se uno dei duellanti cade a terra;
se uno insulta l’altro con parole e con gesti;
se si spezza una lama;
nelle lotte di corpo a corpo;
se vengono infrante le condizioni cavalleresche;
se non vengono osservate le condizioni stabilite nel verbale di scontro (De Rosis, IV, 35);
nel caso in cui uno degli avversari afferrasse l’arma nemica e tentasse di vibrare un colpo all’antagonista;
se al comando di «Alt!» il combattimento non cessasse istantaneamente.
Nota. — Veggansi art. 339, 356, 364, 367, 22°, 373, 380, 385, 413. Gelli, e Angelini, XV, 2°, e il De Rosis, III, 35°.
È vietato ai testimoni di parlare o di gesticolare durante il combattimento. Il loro compito è di prestare la massima attenzione a quanto fanno i combattenti e non distrarli con parole o con gesti (Angelini, XV, 21°).
Sarà degno di squalifica e verrà deferito a una Corte d’onore, e se del caso al Tribunale, il testimonio che, durante il combattimento cerchi di parare, o para effettivamente un colpo diretto da uno all’altro avversario.
Sarà sospeso il combattimento e redarguito dai compagni il testimonio che, durante lo scontro, si permetta di censurare i colpi di uno dei duellanti, o che faccia un atto, che possa essere interpretato quale tentativo di parata.
Commette un atto sleale, e sarà squalificato, il testimonio che fa sospendere il combattimento accampando con frode una ferita che realmente non esiste.
Nessun testimonio può arrogarsi il diritto di comandare «Alt!» per sospendere il combattimento:
per dare nuova lena ad uno dei duellanti, contrariamente a quanto sarà stato convenuto nel verbale di scontro, circa i riposi;
perchè uno dei tiratori si è spinto sotto misura; cosa che, come scrive anche il generale Angelini, deve fare ogni buon tiratore, mentre eseguisce la finta a fine di poter colpire il corpo dell’avversario;
quando gli avversari si fossero serrati corpo a corpo, senza però servirsi della mano disarmata per respingersi o afferrare il ferro nemico, e senza percuotersi con la guardia dell’arma;
quando uno degli antagonisti, battendo in ritirata, venisse addossato a un muro, a un fosso o ad una siepe, come è detto ove si parla della marcia indietro (retrocedere).
I testimoni sospenderanno lo scontro, se uno dei combattenti svenisse prima della vista del sangue; e dichiareranno decaduto dal diritto delle armi quel duellante a cui fosse capitata tale iattura.