Codice cavalleresco italiano/Libro II/Capitolo XVI
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XVI.
Duelli a primo sangue e ad oltranza.
I verbali di scontro non devono portare la solita frase: «il duello cesserà alla prima ferita, qualunque essa sia».
Nota. — Ciò è contrario alla dignità dei duellanti, e di coloro che li assistono, perchè la gravità della ferita dipende dal caso e non dalla volontà dei combattenti e dei testimoni; ed è pericoloso perchè, se alla prima scalfittura inconcludente non cessasse il duello, i testimoni si assumerebbero una responsabilità gravissima dinanzi alla legge. Necessita quindi non prestabilire che il duello è al primo sangue, per evitare il ridicolo e per non esporsi a gravi conseguenze penali. Il duello deve cessare quando una delle parti dichiari «la impossibilità di continuare». Medici e testimoni giudicheranno se la dichiarazione fu effetto delle ferite o della paura.
I duelli a morte e ad ultimo sangue non si devono proporre e tanto meno accettare; sono contrari all’onore, e giustamente cadono sotto le sanzioni dell’art. 243 del Codice penale1.
Nota. — I padrini nella loro missione di giustizia e di pace non possono permettere che, a scopo di riparare un oltraggio, i due avversari discendano sul terreno della pugna col determinato e preconcetto proposito di uccidersi l’un l’altro. Tale specie di combattimento, per il patto che la guida e per il carattere feroce che la distingue, si avvicina ad un omicidio premeditato.
Nel caso di offese molto gravi (quarto grado) da taluni si concede il duello ad oltranza; in tal caso non sarà detto nei verbali «che lo scontro deve avere resultati letali»2. Per cui, nei duelli ad oltranza, se fatti con armi bianche, si adotterà semplicemente il guantone di scherma, allo scopo di evitare che un lieve colpo al braccio costringa alla cessazione dello scontro.
Note
- ↑ Veggasi Gelli, Manuale del duellante parte quinta.
- ↑ È opportuno ricordare, a scanso di responsabilità non ponderate, che l’art. 243 del nostro Codice penale commina le pene stabilite per l'omicidio e la lesione personale pei duelli ne’ quali fu espressamente convenuto; ovvero ne risultò dalla specie di duello, o dalle distanze fra i combattenti (ne’ duelli alla pistola) o da altro condizioni stabilite, che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso.