Codice cavalleresco italiano/Libro I/Capitolo VI

Scuse

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VI.

Scuse1.

ART. 49.

Le scuse devono essere pari all’offesa. Sono, perciò, fatte verbalmente alla presenza dei due o dei quattro rappresentanti, a seconda dei casi, se l’offesa fu a parole; devono farsi con lo scritto, se l’offesa fu fatta con lo scritto; per la stampa, se effettuate per mezzo di quella (cioè per mezzo di pubblicazioni), salvo sempre il risarcimento del danno.

ART. 50.

Le dichiarazioni di scusa, tanto verbali quanto scritte, devono essere chiare e concise e verbalizzate.

Nota. — Le scuse non devono umiliare chi le fa, e nel verbalizzarle si useranno tutte le cautele, affinchè non sembrino strappate con la minaccia di guai maggiori, nel qual caso saranno di magra soddisfazione per l’offeso.

ART. 51.

Le scuse di qualunque specie, devono essere fatte prima che i rappresentanti stabiliscano le condizioni, l’ora e il luogo dello scontro, semprechè non siasi fatto appello al giurì o alla Corte d’onore.

ART. 52.

Le scuse presentate dopo la firma del verbale di scontro disonorano chi le fa. Offerte, devono essere [p. 33 modifica]accolte, ma considerate come rifiuto di scendere sul terreno e non liberano dall’obbligo del risarcimento del danno.

ART. 53.

Le scuse offerte sul terreno devono essere respinte e considerate come rifiuto di battersi, e il duello non deve avere più luogo (Angelini, cap. XIV, 19°, opinò in questo senso).

ART. 54.

Chi offre le scuse sul terreno, si priva volontariamente e per sempre dell’onore cavalleresco.

ART. 55.

Se le scuse sul terreno furono presentate per istigazione dei rappresentanti, la responsabilità del fatto cadrà anche su costoro e non sul loro primo solamente.

ART. 56.

La condotta dei mandanti, in seguito alle scuse, sarà giustificata da un verbale, in duplice copia, sottoscritto dai rappresentanti.

ART. 57.

Se l’offesa fu pubblica, o se privata, fu risaputa da terzi; se i due avversari non si strinsero la mano dopo le offerte ed accettate scuse, l’offeso può pubblicare il verbale di scusa, e pretendere in altra sede il risarcimento del danno subito.

Nota. — Le scuse offerte sul terreno, dopo uno scontro, onorano, non disonorano chi le fa, ed è riconoscimento nobile e decoroso del proprio torto.

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ART. 57 a.

Per le offese di turbata pace domestica o con vie di fatto, non vi sono scuse possibili, tranne nel caso in cui le vie di fatto fossero state conseguenza di un deplorevole equivoco di persona. La Corte d’onore o un giurì stabiliranno la riparazione morale e la liquidazione del danno.

Nota. — Sarebbe curioso che l’offensore, dopo di aver goduto di una donna altrui, o dopo di aver malmenato un disgraziato, se la cavasse col presentare le sue più sentite scuse all’infelice marito o al bastonato gentiluomo!

Note

  1. Gelli, Manuale del duellante, pag. 41, 2a edizione (Hoepli).