Ordini, e Consuetudini, che si osservano nell'Offitio del Vicariato della Valpolicella, 1731/Ordini, e Consuetudini, che si osservano nell'Offitio del Vicariato della Valpolicella
<dc:title> Ordini, e Consuetudini, che si osservano nell'Offitio del Vicariato della Valpolicella </dc:title><dc:creator opt:role="aut"></dc:creator><dc:date>1731</dc:date><dc:subject></dc:subject><dc:rights>CC BY-SA 3.0</dc:rights><dc:rights>GFDL</dc:rights><dc:relation>Indice:Ordini, e Consuetudini, che si osservano nell'Offitio del Vicariato della Valpolicella, 1731.djvu</dc:relation><dc:identifier>//it.wikisource.org/w/index.php?title=Ordini,_e_Consuetudini,_che_si_osservano_nell%27Offitio_del_Vicariato_della_Valpolicella,_1731/Ordini,_e_Consuetudini,_che_si_osservano_nell%27Offitio_del_Vicariato_della_Valpolicella&oldid=-</dc:identifier><dc:revisiondatestamp>20170721232213</dc:revisiondatestamp>//it.wikisource.org/w/index.php?title=Ordini,_e_Consuetudini,_che_si_osservano_nell%27Offitio_del_Vicariato_della_Valpolicella,_1731/Ordini,_e_Consuetudini,_che_si_osservano_nell%27Offitio_del_Vicariato_della_Valpolicella&oldid=-20170721232213
Ordini, e Consuetudini, che si osservano nell'Offitio del Vicariato della Valpolicella Ordini, e Consuetudini, che si osservano nell'Offitio del Vicariato della Valpolicella, 1731.djvu
Dell’Ordine, che si hà da tenere nella Creatione del Vicario della VALLE PULICELLA, e delli due Nodari, & altri Ufficii, che si fanno nello stesso giorno.
O
Rdiniamo che ogn’Anno nel Mese di Decembre avanti la Natività del Nostro Signor Giesù Christo de Mandato del Signor Vicario, siano citati per li Officiali della Valle, tutti li Massari delli Communi, & Ville, à quella sottoposti, li quali insieme con due Rasoneri descritti nel Libro del sua Commune debbano in pena di Lire cinque di danari Veronesi per cadaun di loro d’esserli irremissibilmente tolta, & applicata come nel Capitolo 64. sotto la Rubrica delle pene, trasferirli all’Officio del Vicariato di detta Valle, & tolti che faranno li suoi nomi, & cognomi in scritto per il Nodaro sopra à due Pollizini, siano inbusolati, & il Signor [p. 2modifica]Vicario debba di mano propria, cavare à sorte uno di questi, & quello che sarà estratto, debba restar solo à ballottare, al quale per detto Sig. Vicario ò per il Nodaro le sia dato il giuramento di far prima ma elettione del Vicario, come delli due Nodari, & altri Ufficii soliti farli in simil giorno, con facoltà poi riservata al Signor Vicario di poter diminuire in detta parte, & anco in tutto la detta pena, per legitima causa, & non altrimente.
C A P I T O L O I I.
A chi sia lecito proponere Cittadini da esser ballottati per Vicarii, come per li altri Ufficii.
I
Tem, Ordiniamo, che il Sindico, li dieciotto Consiglieri, e tutti li Massari delle Ville, e Communi sottoposti alla detta Valle possino proponer un Cittadino, che sia originario della Città di Verona, quali sian approbati per il Sig. Vicario, e per il Coniglio, & istessamente delli Nodari, & altri Ufficii.
C A P I T O L O I I I.
Quali persone debbano haver Voto per la ballottatione del Vicario, & altri Ufficii.
I
Tem, Ordiniamo, che il Signor Vicario in quelle elettioni habbia due voti, il Sindico, i Conseglieri, e Rasoneri, uno per ciascuno, & quel Cittadino, il quale scoderà più balle in suo favore, sia, & esser debba Vicario, e così sia osservato per li Nodari, & altri Ufficii. [p. 3modifica]
C A P I T O L O I V.
Della presentatione, che si hà da far del Vicario, che sarà eletto, all'Illustriss. & Eccellentissimo Signor Podestà di Verona.
I
Tem, Ordiniamo, che ogn'anno sei Conseglieri almeno, ò più ad arbitrio del Conseglio, li quali per tempo à questo faranno eletti, debbino insieme col Sindico della Valle, presentar il Vicario, che sarà stato eletto, all'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. Podestà di Verona, per tutto il mese di Gernaro, accioche sia da lui confirmato, e giuri nelle sua mani di prestar fedeltà, & obedienza al Serenissimo Dominio, e di administrar giustitia à chi la richercherà, & insieme di osservare gli Ordini, & Privilegi di detta Valle.
C A P I T O L O V.
Dell'Entrata honorifica del Vicario al suo Ufficio.
I
Tem, Ordiniamo, che il Vicario, che sarà per l'avenire elletto debbaentrar al suo Ufficio, e governo con la maggior honorevolezza, che sia possibile il giorno secondo di Febraro, uscendo dalla Città per la Porta San Giorgio, e venendo al loco del Vicariato, ascendendo dalla sua solita Sede, dove si rende ragione, & ivi fatta una condegna espositione della sua ellettione, e del suo futuro Governo riceva la bacchetta dal suo Precessore, & doppo accompagnato dal medemo con l'Insegna solita, e consueta della valle, debba visitar la Chiesa di [p. 4modifica]Santa Maria dall'Hospitale di meza Campagna secondo l'antica, & inveterata consuetudine.
C A P I T O L O V I.
Dell'Ufficio del Vicario, & come debbi essercitarlo.
I
Tem, Ordiniamo, che il Sig. Vicario debba essercitar personalmente il suo Ufficio, e venir ad essercitarlo il giorno del Martedì, e Venerdì in cascuna settimana, e render ragione à cadauno giustamente senza alcun rispetto, è d'amore, ò d'odio.
C A P I T O L O V I I.
Obligationi d'esser inviolabilmente osservate dal Signor Vicario.
I
Tem, Ordiniamo, che il Signor Vicario che pro tempore sarà elletto sii tenuto, & obligato inviolabilmente osservar le antiche consuetudini della Valle, come à Cap. 67, & particolarmente quello che rende premura alla Valle medema, per esperienza già negli anni passati pratticata, che facendosi lecito li Signori Vicarii doppo haver rascosso il suo Salario, e suoi utili ricusano /ancorche siano obligati) di venir al loco del Vicariato il secondo giorno di Febraro, per renonsiar la Vachetta del Vicarianto, al Signor Vicario successor, & poi quello accompagnare alla Chiesa di Santa Marian dall'Hospitale di meza Campagna secondo l'antica, & inveterata consuetudine come nel Cap. 5. Non volendo [p. 5modifica]adunque che simil fontione necessaria, e sempre costumata vadi in oblivione; obblighiamo li Signori Vicarii, che de catero faranno legitimamente eletti à dover il giorno sudetto fecondo di Febraro comparir al loco del Vicariato, & ivi ascendendo alla solita Sede, ove si rende ragione fatta prima una condegna raccommandatione al Signor Vicario successore d'ottimo governo, & particolarmente delle povere Vedove, Pupilli, & persone miserabili, debba poi remontiar come sopra la bachetta del Vicariato al Sig. Vicario, che sarà stato eletto, dovendo il medemo accompagnar alla Chiesa della Beata Vergine Maria di meza Campagna, e ricusando far simile fontione s'intendi subito incorso in pena di Ducati 200. d'esserli irremissibilmente levata, & applicata all'Arsenal di Venetia, con ogni rigore, & solite tasse.
C A P I T O L O V I I I.
Delle Ferie, & altre Feste, che si devono osservare.
I
Tem, Ordiniamo, che il Vicario non debba seder per render ragione al suo Ufficio in questi tempi, cioè dalla Vigilia di S. Tomio per tutta la Festa dell'Epifania di Nostro Signore; per otto giorni ultimi del Carnevale, fino al primo Venerdì di Quadragesima; per otto giorni avanti la Santissima Pasqua di Ressurettione, & altri otto doppo; per tutto il Mese di Luglio, per il raccolto; e per tutto il Mese di Ottobre, per la vendemia; dovendo però anco in questi due Mesi tener udienza nel loco del [p. 6modifica]Consiglio della Valle per le Cause privilegiate un giorno non festivo di ciascheduna settimana à sua elettione, e nelle altre Feste debba osservare lo Statuto di Verona Lib. 2 cap con la riforma fatta dalla Magnifica Città 30. Marzo 1633.
C A P I T O L O I X.
Degli Estimi, che si hanno da fare nelle Ville.
I
Tem, Ordinamo, che il Vicario nel far li Estimi delli Communi della Val Policella; sii tenuto osservare, & far osservar il Capitolo 164. descritto nel Libro 5. delli Statuti di Verona sotto la Rubrica de Æstimis faciendis in Villis, & il suo salario sia una gazetta per ciascun nome secondo l'ordinario al tempo della sottoscrittione delli detti Estimi, & di più habbia solamente il suo salario, terminato dal Spettabil Conseglio della Valle li 15. Decembre 1634. come nel Cap. 70., e non possi in quel caso il Signor Vicario pretender altra spesa del vivere.
C A P I T O L O X.
Delle Visioni de loco come debbino farle, e con qual Salario.
I
Tem, Ordiniamo, che il Signor Vicario, à richiesta d'ogni uno delli Litiganti, sii tenuto trasferirli personalmente sopra al loco della differenza, per veder, & conoscer, & à suo tempo terminar le liti ad ogni rchiesta delle parti, & esiamdio di una [p. 7modifica]di loro, e per suo salario, e mercede habbia, & haver debba, per ogni vision di loco un Ducato da esser pagato per quella persona che haverà dimandata la visione.
C A P I T O L O X I.
Delle Sentenze, che saranno promulgate dal Signor Vicario, e suo Salario.
I
Tem, Ordiniamo, che il Signor Vicario sia ténuto à far la sua Sentenza senza Salario al suo Ufficio udite le parti, per ogni, e qualunque summa tanto per causa di Dadie, quanto per ogni altra causa secondo lo stile, & antica consuetudine della Valle, & in essecutione della Sentenza dell'Illustrissimo Sig. Giovanni Mocenigo Podestà di Verona, sotto li 2. Settembre 1563. come appar nelli atti della Cancellarla Pretoria, come anco si vede in questo Libro a Cap. 68. mentre, che la lite sia tale, e quale, che possi esser terminata senza formasion di Processo; nell'altre cause poi dove fosse formato Processo, le quali li fossero rellasciate haver debba il suo salario conforme in tutto alla disposition del Statuto di Verona nel Libro 2. al Cap. 113. sotto la Rubrica se Salario Judicum, & Consiliariorum.
C A P I T O L O X I I.
Della Commission delle Cause al Conseglio de Savii.
I
Tem, Ordininiamo, che il Signor Vicario sia tenuto quando sarà richiesto dalle parti, ò da una [p. 8modifica]di loro commettere al Conseglio de Savii le cause, liti, e differenze diffinitive, e che hanno forza di diffinitiva; osservado in questo li Statuti della Città di Verosa sopra di ciò disponenti.
C A P I T O L O X I I I.
Dell'allegar sospetto il Vicario.
V
Olendo rimediar alle maligne cavilationi intrdotte d'alcuni, à grave danno, & pregiuditio de Poveri, e delle Vedove, e Pupilli, i quli poco stimando la Divina, & Humana Giustitia studiano di tirar in longo le Cause sotto colore, & pretesto di haver sospetto il Vicario, & à quest'effetto impetravano Lettere dall'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. Podestà, che nelle Cause loro il Vicario non dovesse ingerirsi, allegandolo in suspeto, non ad altro dine, che di estinguer questa sorte di persone povere, & che non hanno il modo di riccorrere alla Città per litigare, & avvandonare le loro Cause; Per tanto ordiniamo, che alcuna persona, la quale da quì avanti vorrà allegar sospetto il Vicario possi farlo non solo davanti alla contestatione della Lite, conforme alla disposition del Statuo di Verona nel Lib. 2. Cap. 10. Mà anco in ogni parte del giuditio, mà però sia tenuto far notar l'atto di tal suspitione nell'Ufficio della Valle, e nelli atti del Nottario di quella, & non in altro modo, & insieme ad esprimere in quello la causal, che lo move ad allegar il sospetto il Vicario, la quale se sarà conosciuta legitima, sia tenuto il [p. 9modifica]Vicario à dar un Delegaro, non suspetto à dette parti in quel giuditio fin dalla speditione, & se sarà fatto altrimente, overo se la causa non fosse conosciuta legitima possi il Vicario, regetta questa suspitione, come calumniosa, administrat raggione alle parti in prima istanza come sentirà per sua coscienza.
C A P I T O L O X I V.
Delle Accusationi, & Manifesti in quanta summa debbano esser condannati.
I
Tem, Ordiniamo, che il Vicario possi, & condannar debba, tutte le denontie, accuse, querele, manifesti, e inqusitioni, che si faranno per causa di danni dati, e strade guaste contro qual si voglia persona juxta formam Statuti in ciascuna volta, & all'emenda del danno da esser liquidato da gli Estimatori di quei Communi, ne quali il danno sarà stato dat, e questo non habbia loco nelle accuse, che fossero statet rimesse, overo accomodate per il Nodaro, le quali non possi il Vicario altrimente condannare.
C A P I T O L O X V.
Di quelli, che divedano li Pegni in quanto debbano esser condannati.
E
Ssendo permessa da ogni Magistrato la difesa della sua giurisditione con quelle pene giuditiali, che si convengono; Ordiniamo, che il Vicario possi condannar gl'inobedienti, e quelli che al [p. 10modifica]pignorare devederanno li Pegni alli Ministri, in lire venticinque di danari Veronesi per l'inobedienza, e meno secondo la quantità, e qualità del debito, e secondo l accidenti, che saranno occorsi ne devedar li Pegni.
C A P I T O L O X V I.
Di quelli, che nell'Ufficio proferiranno parole sporche, e dishoneste, & come debbano esser puniti.
S
I trovano molti li quali con puoco rispetto della Dignità deò Vicario si fanno lecito proferir parole obscene, e dishoneste avanti sua Persona mentre egli si trova feder pro Tribunali à render ragione, però volendo rasserenar la temerità di costoro: Ordiniamo, che il Vicario possa, e debba ogni volta, che venirà occasione far metter in ceppi dai suoi Publici Ufficiali queste tali persone, sotto la Loggia dell'Ufficio della Valle, e tenerveli tanto tempo quanto gli parerà, & questo la prima volta, mà se più d'una volta commettessero tal mancamento possi condannarli in libre 2.5. de danari Veronesi per ogni volta d'esser applicati come nel Cap. 63.
C A P I T O L O X V I I.
Del Salario, che si ha da pagar al Vicario.
I
Tem, Ordiniamo, che ciascun Vicario, che per tempo sarà eletto in detta Valle, haver debbì Ducati 50. da grossi 31. per Ducato per suo annuo Salario, la qual summa li sii pagata per l'Essattor della Valle, quando ciò dal Conseglio li sarà imposto. [p. 11modifica]
C A P I T O L O X V I I I.
Che li Nodari, che saranno elletti siano tenuti ad essercitar il suo Ufficio personalmente.
I
Tem, Ordiniamo, che li Nodari, che saranno eletti all'Ufficio della Valle siano tenuti ad essercitarlo personalmente, e non con il mezo d'interposta persona, nè da quello possino absentarsi nelli giorni giuridici senza licentia del Vicario sotto pena di Lire 5. di danari Veronesi per caduna volta, e meno ad arbitrio del Vicario, da esser applicati come di sopra.
C A P I T O L O X I X.
Dell'Ufficio del Nodaro, che sarà eletto al Civile.
I
Tem, Ordiniamo, che il Nodaro che sarà eletto al Civile sia tenuto a scriver, & à notar con ogni diligenza possibile, e cura tutti li Atti, Sentenze, & Dichiarationi, che si faranno per lo Vicario, & ogn'altra cosa, che occorrerà secondo la qualità, e natura della Cause; e dia parimente tenuto trasferirli con il Vicario per la facitura delli Estimi, per la metà delli Communi ad ogni sua requisitione, & in qualonque loco della Valle per sciver le visioni de lochi, con le ragioni, che saranno dette, e dedotte dalle parti, e registrare sopra de Protocolli le sudette cose, e tutte le Contumatie di qualonque sorte; e parimente sii tenuto conservar in filo tutte le Scritture giudiciali, Positioni, Capitoli, e le Depositioni de [p. 12modifica]Tertimonii, che occorreranno nell'Ufficio, e le Lettere, e Mandati dell'Illustriss. & Eccellentiss. Signori Rettori di Verona col giorno della presentatione, e col nome, e cognome di quelli che le presentaranno, e produrranno, in pena di Lire 10. di danari Veronesi per caduna volta, che in alcuna delle predette cose mancasse d'esser applicata ut supra. Dovendo poi reponer detti Protocolli, e Scritture, e conservarli nell'Ufficio, in un'Armaro particolarmente à perpetuo commodo tenuto.
C A P I T O L O X X.
Delle Mercedi, e Salario di tutte le Scritture, & Atti, e quanto possi il sudetto Nodaro ricevere.
I
Tem, Ordiniamo, che il Nodaro deputato al Civile possi haver l'infrascritte summe solamente per sua Mercede, e Salario di tutte le Scritture, e di tutti li Atti, e non altro.
Per ogni Formation di Commandamento, Citatione, Denontia, Pegnora, Interdetto, Sequestro, Intimatione, Tenuta, Denontia di contumacia, Commandamento penale, ed altri Atti simili, e tutto con le sue copie sia di narrativa longa, ò curata, insieme però con la sottoscrittione marchetti numero 4.
Se a sorte vi entrasse, ò vi ponesse il Sig. Nodaro la sola sottoscrittione per caduna marchetti num. 3.
Se questi Atti fossero contro più persone compresa la formatione, con le sue Copie per caduna persona marchetti num. 2. [p. 13modifica]Non comprese le Copie, ma intendendosi solamente Le sottoscrittione mentre siano siano contro più persone, per caduna persona marchetti numero 1.
Per ogni formation di Mandato, tanto ex Officio, quanto ad instantiam Partis con il bollo, e sottoscrittione sii contro qualonque numero di persone senza la Copia marchetti numero 8.
Comprese le Copie per caduna Copia march. n. 2.
Per la nottatione di caduna Contumacia, se è contro un nome solo marchetti numero 4.
Se è contro più per caduno marchetti num. 2.
Per caduna Contumatia retrograde marchetti numero 2.
Per caduna Pronontia senza estese marchetti n. 6.
Con l'Estefe sino a quanto si vogliano march. n. 13.
Per cadaun Atto di dimanda, e risposta con quante repliche vi fossero compreso anco l'Atto di proroga marchetti numero 8. per parte.
Per cadaun Atto di Proroga semplice marchetti numero 4.
Per cadaun Atto, ove oltre l'estefe di dimanda, e risposta vi entrasse ancor assegnation di termine di prova, ò relassatione di causa, ò ammonitione ad incontrar le Scritture, o presentarle la presentanza medema, overo l'uno, ò l'altro in tutto marchetti numero 1.2.
Ma se fossero fatti questi Atti separati per cadun Atto marchetti numero 4.
Per cadaun Registro di Lettere, Mandato di Verona marchetti numero. 8. [p. 14modifica]Per cadaun Giuramento in Cause Civili marchetti numero 8.
Per cadaun Giuramento, che si dà alli Massari per giurar fedeltà marchetti numero 8.
Per presentanza de Capitoli, quando non sii compresa in altri Atti marchetti numero 4.
Per cadauna presentanza d'interoganze con la condition come sopra marchetti numero 4.
Per cadaun Testimonio esaminato sopra Atti, e sopra Capitoli, con le sue interoganze di autentico marchetti numero 16.
E senza interoganze marchetti numero 8.
Per cadaun Compromesso, ò Eletion d'Arbitri, ò Estimatori marchetti numero 12.
Per cadauna Relatione si Stima giurata marchetti numero 12.
Per cadaun Atto di disenso, ò d'appellatione marchetti 8.
Per cadauna preferenza di Positioni con il giuramento marchetti numero 8.
Per la risposta di Positioni per caduna compresa la Copia in tutto marchetti numero 4.
Per ogni cartation di Processo, e Sottoscrittione ogni numero di Carte cinquanta marchetti num. 16.
Per cadauna Sentenza volontaria sia di qualunque summa troni 1.
Per cadauna Sentenza difinitiva vissis Juribus, la metà di quello sarà dato al Signor Vicario fino à [p. 15modifica]Lire dieci, e da lì in sù il terzo compresa la Copia.
Per ogni carta di Cpia ben formata di Testimoni, ò d'Atti, ò Scritture, ò di Processi, ò di qualsiasi altra cosa simile marchetti numero 6.
Per cadauna vision di loco senza Copia troni 3. marchetti 2.
Per caduna Sentenza de' conti, ò tassa di spese come dellegato, habbi il Salario come Giudice giusta la tariffa della Città.
Per cadun Deposito, e Restitutione march. n. 8.
C A P I T O L O X X I.
Dell'Ufficio del Nodaro al quasi Malefficio deputato.
I
Tem, Ordinimao, che’l Nodaro, che sarà deputato al quasi Maleficio, sia tenuto à scrivere, e notar con ogni possibile cura, e diligenza tutte'le Accuse, Querelle, Denontie e Manifesti di danni dati, e di strade guaste, e di quelli, che devedaranno i Pegni, che saranno per qualonque persona nell'Ufficio instituite, in quella dechiarando, specificando, e notando il nome de gli accusatori, e delle persone accusate, e i danni, e la qualità, quantità loro con le pertinenze, contrate, e confine, e contra le persone accusate si proceda con due Commandamenti à difesa da esser fatti per li publici Ufficìali le relationi dei quali saranno registrate nel fine di qualonque accusa, e l’istesso si osservi contra à quelli, che devedano li Pegni, e sii tenuto far nota di tutte le Condanne, che saranno fatte per il Sig. Vicario [p. 16modifica]contro altri innobedienti, & alli trasgressori delli Ordini, & Capitoli della Valle, le quali cose tutte siino descritte sopra il Libro solito, ò Processi, che fossero respective formati, da esser poi reposti nell'Ufficio in un Armar à perpetuo commodo, e sii tenuto trasferirli col Signor Vicario, per la facitura della metà delli Estimi da esser li medesimi scritti in un Libro à fine restino à perpetua memoria come sopra nell'Ufficio, sì che possi ogni uno à suo piacere veder l'ellettioni di detti Estimi, e pigliarne copia, & in un filo à parte, debba poi conservar tutti li Commandamenti che si faranno à diffesa contro qualonque persona accusata, e questo in pena di Lire dieci di danari Veronesi d'esser applicata come di sopra per cadauna volta, che in ciascheduna delle predette cose contrafarà.
C A P I T O L O X X I I.
Della Remissione delle Accuse, & in qual modo si debbino rimettere.
I
Tem, Ordiniamo, che secondo l’antica consuetudine della Valle il Nodaro deputato al quasi Maleficio, possi d’ordine del Sig. Vicario, & à richiesta di qual si voglia accusatore, rimettere ogni, e qualonque Accusa, e Manifesto di danno dato, e di Strade guaste solamente avanti alla Condanna di dette Accuse, ò avanti, che s'habbino per condannate juxta la dispositione dello Statuto di Verona, e ciò in pena per ogni volta, che contrasarà di Lire cinque de danari Veronesi da esser applicati come sopra. [p. 17modifica]
C A P I T O L O X X I I I.
Della Mercede, che può ricevere il Nodaro sopradetto per le cause sudette.
I
Tem, Ordiniamo, che il Nodaro deputato a quasi Malefficio possi ricever l’infrascritte Mercedi solamente.
Per la institutione di cadauna Accusa, Denontia, Querella, e Manifesti di danni dati, Strade guaste, e de Pegni devedati marchetti numero 8.
Per cadaun Commandamento à diffesa march. n . 4.
Per cadauna Remissione marchetti numero 8.
Per cadaun'Atto di negativa marchetti num. 8.
Per cadauna Piezaria per la negativa marchetti numero 8.
Per cadaun Testimonioesaminato sì ad offesa, come diffesa marchetti numero 16.
Per cadaun'Atto di Condanna delle dette cose marchetti numero 12.
Per cadauna Carta di copia ben formata marchetti numero 6.
C A P I T O L O X X I V.
Che li Nodari non possino haver altro di più della Mercede, che gli è tassata.
I
Tem, Ordiniamo, che li Nodari dell'Ufficio della Valle, non possino sotto qual si voglia colore, ò pretesto conseguir per sua mercede, cosa alcuna oltre quello, che negli suoi Capitoli gli è [p. 18modifica]tassato, in pena di Lire cinque de danari Veronesi da esser applicati come di sopra, & alla restitutione di tutto quello di più, che havesse conseguito, e ciò per ogni volta, che contrafarà.
C A P I T O L O X X V.
In qual modo si debbino divider li danari, che si riscuoteranno delle Condanne, Accuse, e Scritture.
I
Tem, Ordiniamo, che tutte le Condanne delle Accuse, Denontie, Querelle, e Manifesti de danni dati, Strade guaste, Pegni divedati, e tutte le Mercedi, che si riscuoteranno, tanto per il Nodaro deputato al Civile, quanto per quello deputato al quasi Malefficio, siano divise trà di loro egualmente, eccetto li Salarii delle Sentenze in scriptis, che saranno fatte dal Sig. Vicario, ò col Conseglio de Savii, e delle visioni de lochi, li quali Salarii egualmente trà li Nodari soli siano divisi, e questo perche al suo Salario come nel decimo, & undecimo Capitoli sopra à ciò disponenti.
C A P I T O L O X X V I.
Del Sindico, che si hà da eleggere nella Spettabil Communità della Valle Policella.
O
Rdiniamo, ch'ogni trè anni al tempo dell'Ellettione del Sig. Vicario sia elletto un [p. 19modifica]Sindico, il quale sia Huomo discreto, prudente, e di sufficiente esperienza nelle cose, e di buona conditione, e fama, e sia almeno di di età d'anni 30. all'ellettione del quale debbino intervenire tutti li nominati nel primo Capitolo. Dichiarando, che possi esser riballotato nello stesso Ufficio in concorrenza d'ogn'altro che volesse esser ballottato senz'alcun'altra vacanza, e quello sarà elletto sia obligato mantener un Cavallo da scella per tutte le occorrenze della Valle in pena di Lire dieci, e d'esser sospeso dalla Carica
C A P I T O L O X X V I I.
Dell'Ufficio del Sindico.
I
Tem, Ordiniamo, che il Sindico, che di tempo in tempo sarà elletto sia tenuto ogni volta occorrerà trattarsi dell'interesse della Valle, sempre trovarsi presente per diffesa delle ragioni, e giurisditioni, e d'ogni cosa spettante alla detta Valle, & accettar tutti li Commandamenti, Mandati, & ogni altra cosa, che fosse fatta contra alla Valle ad instanza di qualonque persona, e risponderli à sue spese, andar à Verona per questo, tornar per trattar ogni, e qualonque persona, e risponderli à sue spese, andar à Verona per questo, tornar per trattar ogni, e qualonque negotio della Valle, tanto nel Spettabil Consiglio di Verona, quanto in ogni altro loco e di tutte le predette cose dar conto al Signor Vicario, & al Consiglio della Valle.
Item non possi da per se solo terminar, né difinir cosa alcuna, senza licenza del Signor Vicario, e del Consiglio in voce, over in scritto, secondo il [p. 20modifica]bisogno delli negotii, e questo in pena di nullità, e di Ducati cinquanta di Danari Veronesi, d'esser applicati come di sopra, e di perpetua privatione del suo Ufficio, & al rifarcimento d'ogni danni, spesa, & interesse della Valle, per cadauna volta, che non osserverà essattamente tutte le predette cose, e ciascuna d'esse.
Item, che alcuno non possi esser ballottato per Sindico se prima non statto almeno trè anni del Consiglio.
Item, perche quest'Ufficio è importantissimo, & hà bisogno di persona molto esperimentata nel maneggio delli negotii delle Litti, e dell'Ufficio del Spettabil Territorio di Verona: si termina, che ogni volta, che occorrerà, che il Sindico vada à far conto con il Territorio sudetto, e suoi Sindici, e Rapresentanti, ò alcun pagamento li sia dato in sua compagnia un Consigliero, ò più ad arbitrio del Consiglio, il quale, o li quali assistano à tutte queste attioni, & vadino pian piano imparando quel maneggio con tutti li vantaggi della Valle.
C A P I T O L O X X V I I I.
Del Memoriale qual hà da tener il Sindico.
I
Tem, Ordiniamo, che il Sindicio debbi haver nel principio del suo Ufficio un Memoriale nel quale minutamente debba descriver, & annotar ogni, e qualonque summa di danari, ch'egli haverà havuto, tanto della Valle, e dal suo Essatore, [p. 21modifica]quanto spesi per essa, dichiarando minutamente, dove, quando, & in qual modo, & à quali persone gli haverà dati, e spesi, affine che il Signor Vicario, e Conseglio possi ad ogni suo piacere veder tutte queste cose, in pena de Lire cinque di danari Veronesi da esser applicati come di sopra.
C A P I T O L O X X I X.
Del Salario del Sindico, & in qual tempo li debbi esser pagato.
I
Tem, Ordiniamo, che il Sindico debbi haver ogn'anno quello, che li sarà tassato per il Sig. Vicario, e per il Consiglio, al tempo della sua ellettione, overo della sua confirmatione, quale gli debba esser pagato secondo l'antica usanza, fatti però prima li conti con la Valle di tutto il ricevuto, e speso, e con la restitutione di tutte le Scritture à quella spettanti, e pertineti.
C A P I T O L O X X X.
Dell'Essattore, che si hà da eleggere nella Spettabil Communità della Valle Policella.
O
Rdiniamo, che ogn'anno nel medemo tempo dell'elettione del Vicario, sia eletto un'Essattore di ottima condittione, e fama, all'elettione del quale debbino intervenire tutti quelli, che sono stati nominati nel primo Capitolo del presente Volume. [p. 22modifica]
C A P I T O L O X X X I.
Dell'Ufficio dell'Essattore.
I
Tem, Ordiniamo, che l'Esattore , che di tempo, in tempo, sarà eletto sia obligato rascuotere tutte le Dadie, & ogni altra Gravezza, che saranno imposte nella Valle, e pagarli ove li sarà dal Sig. Vicario, e dal Consiglio commandato, e farsi far le Bollette, e Ricevute de suoi pagamenti, e conservarle.
C A P I T O L O X X X I I.
Del Salario dell'Essattor, e da qual tempo debbi haverlo.
I
Tem, Ordiniamo, che l'Essattore haver debba ogni anno per sua Mercede quel Salario, che li sarà tassato dal Signor Vicario, ò dal Consiglio nel tempo della sua elettione, ò vero confirmatione d'esserli pagato conforme l'antica consuetudine, fatti però li suoi conti con la Valle del danaro scosso, e pagato, e mostrato, e consignando li suoi pagamenti alla Valle.
C A P I T O L O X X X I I I.
Dell'Elettione d'un Deputato à dar li conti alli Communi della Valle.
I
Tem, Ordiniamo, che ogn'anno al tempo, che si farà l'elettion del Vicario, sia ancor eletto un Deputato à far li Conti alli Communi, qul sia [p. 23modifica]Huomo di sufficiente esperienza, e d'ottima conditione, quale debba con ogni diligenza far, e stabilir li conti alli Communi della Valle con l'aggionta, cioè Parona, Dolcè, Peri, Ossenigo.
C A P I T O L O X X X I V.
Dell'Ufficio del Deputato alla detta facitura de Conti.
O
Rdiniamo, che il Deputato alla facitura de' Conti delli Communi, che pro tempore sarà eletto sia obligato ad ogni richiesta di cadauna Communità, stabilirli il suo conto, obligandolo poi, che per tutta la Quadrangesima doppo la sua elettione debbi haver stabilito, e formato il conto à cadaun Commune, niun eccettuato, per poter poscia in tempo proprio conceder de mandato del Signor Vicario le licenze delle Dadie alli Communi in essecution del Privilegio del Serenissimo Principe concesso, dovendo inviolabilmente, in pena di Lire venticinque, osservar le infrascritte Regole, & Ordini, d'esser poscia la pena sudetta in caso di trasgressione applicata come di sopra.
Prima doverà detto Deputato veder l'Estimo generale di cadaun Commune se è stato sottoscritto dal Sig. Vicario, ò, nò e caso che non fosse stato sottoscritto licentiar il Mssar, e commetterli, che debba farlo sottoscriver in pena di Ducati venticinque.
Veder poi le Dadie precedenti da chi li fù concesse, perche in caso fosse stata concessa da Giudici incompetenti, avanti si proceda più oltre sii [p. 24modifica]fatto il Sig. Vicario, & il Spettabil Consiglio.
E se sarà stata concessa legitimamente, veder se è stata senza fraude, è inganno, ò conforme all'Estimo, & alla Licenza, e se sarà stata commessa fraude, ò inganno riferirlo al Sig. Vicario, & al Spettabil Consiglio.
Se il Commune havesse entrate, ò rendite doverà detto Eletto veder, se sono stati fatti debitori li Massari, ò Essattori di quelle, e farli render conto, in che sono state spese; vedrò ancor il saldo del Massaro, ò Essattore precedente, che se fosse stato fatto debitore, doverà esser consignato da scoder al Massar nuovo, con obligo di renderne conto al suo tempo.
E poi vedrà detto Deputato, le spese fatte per il Massar, ò Essattor, estese in un Libro, perche se non fossero estese, far, che il suo Scrivano l'estenda in pena di perder il suo salario.
Vedrà anco se le dette spese saranno state fatte legitimamente conforme agli Ordini, e Capitoli del Commun, e se vi fosse alcun mancamento, spese superflue, ò giornate, che si aspettasse far il Massar, over altri Salariati di quel Commun siino casse, e regiette.
Fatti poi li conti, se il Cassar, ò Essattor non anderà debitor, e che il Commun non habbia entrate, ne sia fatta Fede, con dichiaratione di quanta Dadia può esser concessa à proportion solamente delle debite legitime, e matturate, poste in una Poliza la quale doverà esser registrata in filo, [p. 25modifica]& la Fede doverà esser portata al Signor Vicario.
Che quando li detti Massari haveranno havuto la licenza dal Deputato, e dal Signor Vicario di poner la Dadia, siino tenuti farla registrare al detto
Deputato in un Libro à ciò destinato, perche al tempo poi di renderne conto poi di renderne conto possi esser reincontrata con detto Libro.
Finalmente le sia totalmente prohibito il far detti conti fuori del loco del Vicariato, quando non fosse per qualche necessità, ò in giorno festivo per
maggior commodo delli Massari, & il suo Salario sarà ciò, che dal Signor Vicario, e dal Consiglio sarà terminato.
C A P I T O L O X X X V.
Delli quattro Ufficiali, che si hanno da eleggere nella Spettabil Communità della Valle Policella.
O
Rdiniamo, che ogn'anno al tempo dell'elettione del Sig. Vicario, e delli altri Ufficii siano eletti quattro Ufficiali per essequir ogni, e qualonque commissione, e mandati occorrenti all'Ufficio della Valle, li quali subito, che saranno stati eletti, giurar debbino in mano del Sig. Vicario medemo di esercitar fedelmente, e mandati occorrenti all'Ufficio della Valle, li quali subito, che saranno stati eletti, giurar debbino in mano del Sig. Vicario medemo di esercitar fedelmente, e con ogni integrità il loro Ufficio, e d'esser obedienti al Signor Vicario, & al suo deputato in tutte quelle cose, che concernono il suo Ufficio, & il commodo della Valle, sorto in pena di privatione del suo Ufficio, e di Lire 25. [p. 26modifica]di denari Veronesi da esser applicati come si sopra, la qual cassatione sia fatta per il Signor Vicario col Consiglio di XVIII. Potendo il Signor Vicario col detto Consiglio sostituirne incontinente un'altro in loco di quello, che fosse stato cassato, il qual habbia da esercitar il suo Ufficio tutto il resto del tempo, che mancasse per tutto quell'anno.
C A P I T O L O X X X V I.
Che gl'Ufficiali siano tenuti osservar l'infrascritte cose nel loro Ufficio.
I
Tem, Ordiniamo, che gl'Ufficiali siano tenuti ad ogni Mandato del Signor Vicario, convocar il Consiglio per quel giorno, & hora, che gli sarà imposto. Item, portar à gli Massari delli Communi della Valle, & anco di Parona, di Dolcè, di Perdi, e d'Ossenigo, tutti li Mandati degli Illustrissimi, & Eccellentissivi Rettori di Verona, overo dei suoi Rappresentanti. Insuper esequir tutti li Commandamenti ad instanza dell'Ufficio, contro alle persone accusate, à difenderli dalle Accuse, Denontie, Querele, e Manifesti contra di loro nell'Ufficio instituiti, & ogni altra cosa, che occorresse per l'Ufficio; e tutte queste cose debbino fare, & esequir per quella mercede solita, e consueta, in pena di restar privi del suo Ufficio nel modo dechiarato nel precedente Capitolo, e di Lire dieci danari Veronesi, e più, e meno ad arbitrio del Signor Vicario, da esser aplicati come sopra. [p. 27modifica]
C A P I T O L O X X X V I I.
Che gl'Ufficiali debbino continuamente habitar nella Valle.
I
Tem, Ordiniamo, che ciascun Ufficiale star, & habitar debbi continuamente con la sua famiglia nella Val Policella, e che tutti i giorni giuridci due hore avanti nona sempre debbino trovarsi presenti nell'Ufficio, dal quale debbino trovarsi presenti nell'Ufficio, dal quale non possino partir senza licenza del Sig. Vicario in pena di Lire cinque di danari Veronesi, e meno ad arbitrio del Sig. Vicario, da esser applicati come di sopra.
C A P I T O L O X X X V I I I.
Che li Ufficiali esercitano personalmente.
I
Tem, Ordiniamo, che li Ufficiali siino obligati à far, & esequir personalmente, e non col mezo di altre persone tutte le commissioni di Pegnore, Sequestri, Interdetti, Denontie, Commandamenti, Tenute, e Mandati, & ogni altra commissione in pena di Lire dieci di danari Veronesi, d'esser applicati come di sopra.
C A P I T O L O X X X I X.
Che li Ufficiali debbino tenir una filza di tutte le loro Commissioni.
I
Tem, Ordiniamo, che tutti gli Ufficiali almeno nei di giuridici debbino haver sempre, e tener [p. 28modifica]all'Ufficio una filza di tutte le commissioni di tutto l'anno, che li saranno date da esequir, à fine, che ogn'uno possi havere le sue relationi sotto pena di Lire dieci di danari Veronesi per cadauno di loro ogni volta, che contrafaranno, da esser applicati come di sopra.
C A P I T O L O X L.
Frà quanto tempo gl'Ufficiali debbano far le sue relationi.
I
Tem, Ordiniamo, che li Ufficiali debbino far le loro relationi di qualonque commissione, che li farà data d'esequir, così per l'Ufficio, come per ogni altra persona, in tempo di giorni tre nelli Communi circonvicini al Vicariato, e nel termine di giorni sei nelli lochi più lontani dal giorno, che li saranno state date, in pena di lire cinque danari Veronesi, e per ogni commissione, che frà il detto tempo non havessero eseguito, da esser applicati come si sopra, salvo se non havessero havuto legitimo impedimento, d'esser conosciuto per il il Sig. Vicario.
C A P I T O L O X L I.
Della Mercede dell'Ufficiali.
I
Tem, che li Ufficiali della Val Policella possino haver, e conseguri per loro mercede gl'infrascritti pagamenti, e non altro cioè.
Prima per ogni, e qualsivoglia forte [p. 29modifica]ne sia di che natura esser si voglia fatte con le sue copie marchetti numero 4.
Se d'ordine del Vicario citaranno, ò intimaranno nell'Ufficio à cadauno marchetti numero 4.
Se saranno ricercati à posta, dal loco del Vicariato sin al loco ove saranno mandati, oltre li sudetti marchetti 4. li siino dato per cadaun migliar marchetti numero 4.
Per cadaun Chiamà, che faranno all'udienza marchetti numero 2.
E se saranno contro più dal nome oltre il primo, per cadaun nome marchetti numero I.
Per cadaun Bollo marchetti numero 40.
Per cadauna Tenuta marchetti numero 24.
Per Tasse, che assicurano per ogni Trno di debito marchetti numero 2.
Salvo al Signor Vicario di pretender la metà delle Tasse, che saranno fatte, & assicurate da detti Ufficiali.
C A P I T O L O X L I I.
Frà quanto tempo gl'Ufficiali debbino presentar li Pegni all'Ufficio.
I
Tem, Ordiniamo, che li Ufficiali debbano presentar appresso al Massar di Pegni tutti li Pegni, che haveranno tolto à debitori nel termine di giorni trè, dal dì che saranno stati tolti in pena di Lire cinque di danari Veronesi d'esserli irremissibilmente tolta, & applicati come sopra, e privation [p. 30modifica]perpetua del suo Ufficio come di Sopra, overo ad arbitrio del Signor Vicario, e del Consiglio.
C A P I T O L O X L I I I.
Che li Ufficiali non possino far Essecutione fuori delli suoi Colonelli.
I
Tem, Ordiniamo, che li Ufficiali non possino essequir alcuna commissione fuori delli loro Colonelli, li quali ogni anno li saranno assignati per il Consiglio eccetto però le commissioni di Verona sopra le quali sarà descritto l'Exequatur, & eccettuato le commissioni à posta, le quali possino da ciascun Ufficiale esser esequite, sotto pena di Lire dieci di danari di Verona, da esser applicati come sopra, con la mercede tassata, e non più.
C A P I T O L O X L I V.
Che non facino Commissioni, se non saranno sottoscritte.
I
Tem, Ordiniamo, che gl'Ufficiali de catero, non ardiscano sotto qual si voglia modo, color, ò inganno esequir alcuna commissione, ò altro, se prima non saranno state sottoscritte dalli Nodari dell'Ufficio, e bollate; altrimenti non debbano esser obbedite dalli debitori, in pena di Lire venticinque di danari Veronesi, d'esser applicati come sopra, & di perpetua privation del suo Ufficio, overo ad arbitrio del Signor Vicario. [p. 31modifica]
C A P I T O L O X L V.
Del Salario delli Ufficiali.
I
Tem, Ordiniamo, che gl'Ufficiali, che di tempo, in tempo, saranno eletti, haver debbano ogni anno quel Salario, che li sarà tassato, al tempo della sua elettione, ò della sua confirmatione, per il Sig. Vicario, ò per il Consiglio d'esserli dato quando parerà all'Essattore, ò quando li sarà commodo, overo quando ciò dal Consiglio li sarà imposto.
C A P I T O L O X L V I.
Delli Disdotto Consiglieri, e si hanno da elegger nella Spettabil Communità dalla Valle.
O
Rdiniamo, che ogni anno il dì primo Settembre, secondo l'antica consuetudini, de mandato del Sig. Vicario per l'Ufficiali Publici sii chiamato il Consiglio, e tutti li Massari dell Communi della Valle, li quali in pena di Lire cinque de denari Veronesi da esserli irremissibilmente tolti, & applicati come sopra, debbano trasferirsi con li doi Rasoneri descritti nel Libro del suo Commune, all'Ufficio della Valle, per esso Consiglio de Diciotto.
C A P I T O L O X L V I I.
Quali persone habbino auttorità di poter ballottar per la elettione dei Consiglieri.
I
Tem, Ordiniamo, che l'elettione del Consiglio delli Disdotto, il Signor Vicario debba haver [p. 32modifica]doi voti, il Sindico, li Consiglieri; poi li Massari, e Rasoneri come di sopra convocati uno per ciascuno, à quali Massari, e Rasoneri sii dato il giuramento per il detto Vicario, ò per il Nodaro di far ottima elettione, e non possi concorrere à detta Carica di Consiglieri alcuno, che havesse Fratelli, Cugini, Padre, Figlioli, Nipoti, come nè anco Cognati, vivendo le Moglie, altrimente se fosse fatta elettione d'alcuno in Consiglio sia ipso jure nulla.
C A P I T O L O X L V I I I.
Che le Ballottationi si facino con ogni segretezza, e che li Ballottati in quell'istante siano tenuti uscir dal loco del Consiglio.
I
Tem, che ogni persona ogni volta, che occorrerà trattar, e concluder per via di ballottatione alcuna cosa nella Valle, sia tenuta à metter la mano in tutti doi li Bussoli, e metter la sua Balla secreta, in pena di Lire cinque de danari Veronesi per ogni volta, che contrasfarà, da esser applicati come sopra; affine che tutti con ogni possibile libertà, possino dire, e far ciò, che gli piace: e la persona, che sarà ballottata, se sarà in Conseglio, debbi uscir del loco del Consiglio per il tempo, che si ballotterà, e poi ritorni dentro. [p. 33modifica]
C A P I T O L O X L I X.
In qual modo si habbino da eleggere li Disdotto, e quanto tempo debbino vacare.
I
Tem, che ogn'anno siano eletti sei Conseglieri, li quali debbino restar nel Consiglio per tre anni in loco di quelli sei, che vacaranno per un'anno del Consiglio. E questo ordine si osserverà ogn'anno, sì che ve ne siano sempre sei di nuovi, e dodici de vecchi, affine che ogn'uno possi godere gl'Honori, e Benefici della Valle, e vada istruendoli delle sue Ragioni e Giurisditioni, per poterle difender, & administrarle; in pena di nullità di cadauna delle predette cose, che non saranno osservate, e di fa nuova elettione, salvo però, che se non vi fossero huomini sufficienti per la nuova elettione, in tal caso si predano di quelli sei, che fossero per andar in vacanza.
C A P I T O L O L.
Che alcuno non possi esser del Conseglio, se non haverà havuto più della metà delli voti correnti.
I
Tem, che alcuno, che si ballotterà, non s'intenda esser admesso al Consiglio, se non scoderà più della metà delli voti, che correranno, sotto pena di nullità, e di nuova elettion. [p. 34modifica]
C A P I T O L O L I.
Che alcuno non porti Arme nel Consiglio.
I
Tem, Ordiniamo, che alcuno sia di qualonque grado, e conditione non possi portar arme nel Consiglio, sotto pena di Lire cinque de danari Veronesi da esser applicati come di sopra.
C A P I T O L O L I I.
Del giuramento dei Consiglieri.
I
Tem, Ordiniamo, che tutti li Consiglieri la prima volta, che si congregaranno avanti al Signor Vicario, debbino giurar ad Sancta Dei Evangelia, di consigliar bene, e fedelmente, secondo la loro buona conscienza, e tener secreto tutto quello, che dal Signor Vicario gli sarà imposto.
C A P I T O L O L I I I.
Della pena dei Consiglieri, che non vengono in Consiglio.
I
Tem, Che ciascuno Consigliere quando sarà stato avisato per l'Uffitiale publico d'ordine del Signor Vicario, che debba personalmente venir al Consiglio, all'hora, che li sarà deputata, e da quello non partirsi senza licenza d'esso Signor Vicario, overo dal suo Delegato; dovendo sempre torsi uno dei Cittadini della Villa per Delegato, sotto pena nell'uno, e nell'altro dei detti casi di Lira cinque de danari di Verona, da esser applicati come di sopra. [p. 35modifica]
C A P I T O L O L I V.
Dell'Autorità del Consiglio.
V
Olendo Noi, che la Spettabil. Communità della Valle Policella sia sempre di bene in meglio governata dai Consiglieri, è necessario mostrar à questi huomini bene spesso di poca esperienza, la strada, e'l modo, e tutto ciò, che devono osservare, accioche possino attendere al quieto, e pacifico governo di quella; per quall causa ordiniamo, che lo Spettabil Consiglio delli Disdotto insieme con Signor Vicario, habbino, & haver debbino omnimoda auttorità, e liberà di sollecitar, e difendere tutte le Liti, Cause, Questioni, e Controversie, le quali havesse la Valle contra qualonque persona, ò altri contra Lei; mà però non possino instituir nuovo giuditio contro alcuna persona senza licenza, e conferimento del maggior Consiglio; eccetto però le Liti, e Cause spettanti all'osservatione dei Privilegi, e concernenti l'immunità della Valle, e dei Communi di quella, le quali possino loro cominciare, prosseguire, muovere, e terminare ad ogni loro beneplacito senza il consenso del maggior Consiglio di tutta la Valle.
Item, Similmente con la presenza, over licenza del Signor Vicario habbino auttorità, e libertà di metter Dadie, e di farle riscuotere per l'Essattore, e pagarle à chi si doverà secondo il bisogno, e l'occorrenza della Valle, dovendo con ogni diligenza quelle essiger, e riscoder, & in ogni casi li [p. 36modifica]ni restassero negligenti à pagar le medesime, sia obligato detto Essattore in tempo proprio far pignorar li debitori, affine l'interessi della Valle non vadino in sinistra parte, dovendosi servire delli quattro nostri Ufficiali, e non d'altri Ministri, quali per loro mercede, costumerà coforme costuma li Ministri, del Spettabil Territorio, e di tutte le predette cose secondo, che il tempo, in tempo, saranno da loro maneggiate, tenerne memoria sopra à i Libri Publici, e perpetuamente conservarla.
C A P I T O L O L V.
Del Salario delli Consiglieri.
I
Tem, Ordiniamo, che li Disdotto Consiglieri debbino haver per suo Salario Troni trè per cadauno ogni volta veniranno al Consiglio.
C A P I T O L O L V I.
Della Visita nella Valle dell'Eccellentissimo Capitanio.
O
Rdiniamo, che quando gl'Illustrissimi, & Eccelletissimi Signori Capitani di Verona, che saranno di tempo in tempo, vorranno andar in visita per la Val Policella, debbano servirli il Sindico, e trè Consiglieri solamente, cioè quelli, che esso Sindico stimerà più atti; e volendo andarvi li Signori Vicarii della Valle, debbano andarvi à loro proprie spese, mà non già à spese di essa povera Valle. [p. 37modifica]
C A P I T O L O L V I I.
Chi non è Originario non possi haver Ufficio nella Valle.
O
Rdiniamo, che ciascuna persona, la quale non sia Originaria della Val Policella, e facia le fontioni con essa, non possi in quella haver Ufficio eccettuati li Signori Vicarii.
C A P I T O L O L V I I I.
Che alcuno della Val Policella, non possi mover lite contra un'altro di detta Valle, se non al suo Ufficio della Valle.
O
Rdiniamo, che secondo l'antica consuetudine della Valle, & ancor per esecution della Parte presa nel Maggior Consiglio di detta Valle il dì primo Agosto 1571., & anco in esecution della Parte novamente presa nel detto Maggior Consiglio il dì primo Settembre 1662. le quali siano registrate nel fine del presente Capitolo; alcuna persona, che faccia le fationi con la Valle, non possi, e non debbi in alcun modo mover Lite, Causa, ò Questione, tanto per causa di Dadie, quanto per qual si voglia altra causa immaginabile contro alcuna persona di essa Valle, né meno instituir Querelle, Accuse, Denontie, e Manifesti di qualonque somma, tanto per danni dati, quanto per pegni devedati, se non all'Ufficio d'essa Valle, le quali in detto Ufficio siano conosciute, e distinte in prima instanza per il Signor Vicario, ò per il Consiglio de Savii sotto pena [p. 38modifica]di nullità, e di Ducati trenta di danari Veronesi da esserli tolti irremissibilmente à chi contrasarà, d'esser applicati per la metà al Disco del Serenissimo Prencipe in Verona, e per l'altra metà al Signor Vicario, & alli accusatori, li quali volendo saranno tenuti secreti.
C A P I T O L O L I X.
Il tenor della Parte di sopra nominata è questo, che segue.
Parte presa in materia delle Liti, ad primo Agosto 1571. In Consiglio grande.
C
Onsidernado quanto danno aporti à questa Valle, e specialmente à Poveri l'esser per causa de Liti astretti à dover di continuo consumar il tempo, e la vita in pene sù per li Palazzi dietro à tanti Procuratori, li quali per lo più delle volte per cavar danari dalle borse à Poverelli, danno loro à credere, e promettono certa Vittoria di qual si voglia torta Lite, & in fine altro non riportano, che danno, e rovina grande, perche dovendo seguitar le Liti, e Cause sue sono sforzati mal grado loro, consumar le povere sostanze sù l'hostarie, & in altre assai male spese, il che doveria esser il sostentamento della povera Famiglia loro; per il che si vede senza dubio questa esser una delle principal cause della total ruina della povera Valle, e perciò volendo noi riparar in tutto à questo. [p. 39modifica]L’anderà Parte, che de catero alcuno di qual grado, e coditione esser si voglia sottoposto alla Giurisdittione del Vicariato Nostro, non possi per modo alcuno, nè per qul si voglia causa far citar alcun’altro nela Giurisditione nostra inanzi ad alcun Giudice in Verona, à Magistrato, se prima non sarà data dal Spettabil Vicario Nostro, che sarà di tempo in tempo, la prima Sentenza, inanzi al quale sii tenuto cadaun principiar ongi forte Lite per qualonque causa, la qual Sentenza data in caso poi di appellatione possi cadauno riccorrer, e chiamar inanzi all’Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Podestà, e Capitanio di Verona, secondo la conditione delle Cause juxta il tenor di Privilegi, & Ordini della Valle; e se alcuno vottà pur non ostante la presente Parte, far citar alcuno in prima instanza in Verona, inanzi à qualsivoglia Giudice, ò Magistrato, non possi in tal caso il reo quantonque soccomebesse nella Lite, e fosse condannato nelle spese, esser costretto per modo alcuno à pafar alcun’altra forte di spese fatte in detta prima instanza contro di lui, anzi, sia l’attore obligato, ancorche vincesse la Lite à pagar al reo vinto, ogni sorte di spese, danni, & interessi, che per tal Lite havesse speso, e patito, così de Procuratori, Nodari, Ufficiali, come d’altri danni, & interessi. E questo acciò alcuno non possi esser citato inanzi ad altri, che al Vicario Nostro in prima instanza per minor spesa delli Poveri, che litigano.
Capta de Ballotis 52. Pro, e Contra 28.[p. 40modifica]
C A P I T O L O L X.
Parte presa in Consiglio Grande, il dì primo Settembre 1662. per la renovatione delle Regole, & Ordini della valle, e confirmation della Parte 1571. in materia delle Liti.
P
Ratticando il Spettabil Consiglio delli Disdotto gl’Interessi, Maneggi, Diffesa, e particolarmente li Ordini, e Regole della Val Policella, descritti in un Libretto in Stampa, ordinati l’Anno 1635. & vedendo, che in alquante circostanza, e particolarità in essi Ordini descritti, al presente non vengono costumate, nè meno pratticate, il che rende alle volte qualche mottivo di contrasto, e massime sopra quello, che rende più premura alli sudetti nostri Poverelli, contro quali per eternarli le Liti sopra d’una semplice Cittatione, Atto, ò Contumatia impretrano à Verona l’appellatione, riducendo il tutto contro li Ordini della Valle, e particolarmente della Parte 1571. in materia delle Liti, e quel che è peggio, causano, che alli Poveri di questa Valle, vanno al male li loro interessi, perchè volendo diffenderli, consumano le loro sostanza in Procuratori, e sopra le ostarie; annichilano la loro vita sopra della strade; & anco dovendosi aggionger alli detti Ordini alcuni modi, che alli giorni d’adesso si costumano, e pratticano per il buon governo, e retta regola della Valle, e che si devono praticar per honore, e reputatione della medesima, e principalmente aggiungervi da qual tempo si deve far l’elettione [p. 41modifica]del Deputato alli Conti delli Communi, con sue regole, e maniere, che deve osservar per poter maggiormente ampliar il Privilegio alla Valle in questo proposito concesso dal Serenissimo Principe, qual si deve appunto reputar di gran honore, e riputatione della Valle, & ancor di minor spesa, e d'avantaggio delli nostri poveri Communi, spechiadosi, che quando si andava à Verona per simil facitura de Conti convenieva restar più, epiù giorni, e notti sopra dell'osterie, con gravi dispendi avanti si fossero sbrigati.
Per tanto desideroso il Spettabil Consiglio delli Disdotto che siano regolati simili affari, sempre però con il consenso, presenza, & auttorità del Maggior Consiglio della valle, affine il tutto sii di ben in meglio osservato, & anco per levar l'occasione ad alcuni, che con temerità vanno difamando, non voler in niun modo, e maniera osservar detti Capitoli, e Regole, mancandovi à qulli la confirmation del Serenissimo Prencipe.
L'anderà Parte, che sii in tutto, e pre tutto confirmata la Parte presa in Consiglio Grande in materia delle Liti il primo Agosto 1571., e che da tutto il Minor, e Maggior Consiglio della Valle, sii terminato, che per la regolatione di detti Ordini, e Regole sii dal Consiglio delli Disdotto fatta elettione di un Soggietto per Piovadego, da esser eletto à buffoli, e ballotte, quali eletti con la presenza del Molto Illustre Signor Vicario, e del Signor Sindico, debbano rinovar detti Ordini, e Regole, aggiongendovi, e sminuendovi conforme parerà alla [p. 42modifica]loro prudenza, e poi sii ricorso à piedi di Sua Serenità per la loro confirmatione, e ciò sarà incombenza del Sindico, e con un Collega à sua elettione, senza altra redution di Consiglio in questo proposito per minor spesa della Valle.
Capta de Ballotis 60. Pro. e Contra 34.
Partito, che fù il Consiglio Maggiore, fù dal Consiglio di Disdotto fatta elettione dell'Infrascritti per l'essecutione della sopradetta Parte in concorso d'altri Soggietti.
Della Pieve di Negrar.
M. Mauro Guardini da Fane.
Della Pieve di San Fioran.
M. Paulo Zucco di Semonte.
Pella Pieve di San Giorgio.
M. Gio. Battista Bussella da Cavalo.
C A P I T O L O L X I.
Dell'Ordine di proceder nelle Cause Civili.
Q
Uanto poi all'ordine, e modo, che si hà da tener nel proceder in qualonque Causa Civile: Ordiniamo, che sia osservata la dispositione di Ragion commune, e li Statuti di questa Città, in quel modo, che commandano essi Statuti, e le Consuetudini del Commun di Verona in pena di nullità. [p. 43modifica]
C A P I T O L O L X I I.
Delle Appellationi.
I
Tem, Ordiniamo, che secondo il tenor delli Privilegi, e Consuetudini della valle tutte l'Appellationi, che saranno interposte delle Sentenze, e Dichiarationi di qualonque sorte, che saranno fatte dal Signor Vicario, si devolvano all'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Capitanio, in ciò se li aspetta solamente.
C A P I T O L O L X I I I.
Dell'applicationi delle pene nominate nei precedenti Capitoli.
O
Rdiniamo, che tutte le pene, che sono state imposte à gli Nodari, Sindico, Essattor, Deputato alli Conti delli Communi, Ufficiali, & ad ogni altra presona della Valle Policella, che non osservano li Ordini di detta Valle, debbino applicarsi per un terzo al Signor Vicario, per l'altro terzo alla Valle, d'esser impiegate in quelle spese, che occorreranno per beneficio della Valle, e per un terzo alli accusatori, e quando non vi fosse accusatore, questo terzo, che li toccarebbe, sia applicato all'istessa Valle, queste pene debbano esser rascosse per il Nodaro dell'Ufficio, & in questo Capitolo non s'intendi compresa la pena contenuta nel Capitolo LVIII. della quale è stato disposto, né meno quella contenuta nel Capitolo VII. [p. 44modifica]
C A P I T O L O L X I V.
Dell'Ellettione del Massar di Pegni.
I
Tem, Ordiniamo, che ogni anno il Signor Vicario nuovo al principio del suo Reggimento debba proponer un Massaro di Pegni, qual debbi esser approbato dal Consiglio delli Disdotto, e debbi dar idonea sicurtà, e che piaccia al detto Consiglio.
C A P I T O L O L X V.
Della Mercede del Massar di Pegni.
I
Tem, che il Massar di Pegni, che pro tempore sarà eletto, non possi haver per sua Mercede, se non ut infra.
Per cadauna Partita di Pegno presentato, sia di picciola, ò assai quantità marchetti numero 8.
Per ogni Rimessa del Pegno marchetti num. 4.
Per cadauna Vendita di Pegno all'Ufficial marchetti numero 2.
Per cadaun Deposito in forma di Pegno marchetti numero 8.
C A P I T O L O L X V I.
Queste sono le Consuetudini, che per longo tempo si sono osservate, e che di presente si osservano nell'Ufficio della Valle Policella ristampate, perche siano anco per l'avvenire osservate.
E
' Consuetudine, che tutti li Signori Vicarii, avanti ricevano il Possesso del loro [p. 45modifica]to, debbano vestir li Ufficiali dell'Ufficio di panno à Livrea.
2. E' consuetudine, che il Signor Vicario non renda ragione nell'Ufficio al suo Tribunale, se non un'hora avanti di nona.
3. E' consuetudine, che il Signor Vicario sia tenuto dar un Disnar nel fine del suo Reggimento il giorno secondo di Febraro al Consiglio dei Disdotto, alli Nodari, al Sindico, & all'Essattor della Valle, e facia il simile il giorno della sua Presentanza al Sindico, e sei Consiglieri.
4. E' consuetudine, che li Nodari debbano trovarsi presenti nell'Ufficio nelli giorni giuridici doppo l'hora di terza, prima che il Signor Vicario incomincii à render ragione.
5. E' consuetudine, che li Nodari possino da sestessi far tutte le Commissioni, che occorrerranno nell'Ufficio senza licenza del Signor Vicario, ma però il suo mandato.
6. E' consuetudine, che il Sindico, l'Essattor, e li Ufficiali nel principio del suo Ufficio per tutto il mese di Genaro debbano dar una buona, & idonea Sicurtà di far, & esercitar bene, e fedelmente li suoi Ufficii.
7. E' consuetudine, che ogn'anno sia dal Vicario nel principio del suo Reggimento, e dal Consiglio di Disdotto distribuita, & assignata à ciascun Ufficilae la sua quattra parte dei Communi della Valle per esercitar il loro Ufficio.
8. E' consuetudine, che tutto quello, che farà [p. 46modifica]concluso per il Signor Vicario, con dodeci almeno del numero delli Disdotto Consiglieri, in absenza delli altri, sii fermo, e valido, come se per tutto il numero delli Disdotto fosse fatto, e concluso.
9. E' consuetudine, che il Consiglio non possi esser congregato, nè possi in quello trattarsi alcuna cosa senza la presenza, over licenza del Sig. Vicario.
10. E' consuetudine, che quando li Ufficiali chiamano il Consiglio siino tenuti chiamar anco il Sindico.
11. E' consuetudine, che non si dia appellatione delle Sentenze del Vicario, se la Causa non eccederà la somma di Lire dieci di danari Veronesi.
12. E' consuetudine, che passati, che siano giorni dieci dopo fatta, e publicata la Senteza, non si dii più appellatione di quella, se non saranno amessi dal Vicario.
13. E' consuetudine, che li Pegni essistenti nell'Ufficio, non siano venduti, se non passati che saranno quindeci giorni doppo la loro presentatione, eccettuati però li pegni tolti per Dadie, Dacio, e per l'Ufficio, li quali si vendono tre giorni doppo tolti, e presentati.
14. E' consuetudine, che cadauna persona, quale non sia originaria, e facia le fationi con la Valle non possi in quella haver alcun Ufficio, eccetto li Signori Vicarii.
15. E' consuetudine, che nell'Ufficio della Valle vi sia un Libro per scrivervi sopra le cose, che si concluderanno, e per l'elettion dell'Ufficii. [p. 47modifica]Nelle altre cose ove non vi fosse consuetudine frequentemente osservata, si stia alla dispositione di Ragione, e delli Statuti del Commun di Verona, nel modo però che commandano li detti Statuti.
C A P I T O L O L X V I I.
Sentenza dell'Illustrissimo Sig. ZUANE MOCENIGO Podestà di Verona, nominata nel Capitolo XI. e da esser registrata come segue.
Exemplum ex Actis Cancellari Prætoriæ Veronæ die Jovis 2. Septembris 1563.
C
Larissimus Dominus ZOANNES MOCENIGO pro Illustriss. Ducali Dominio Venetiarum, & c. Verona suique Districtus Potestas existens in Camerino Prætorio, Auditis Egregio Zo: Bapcista Carraria Notario, D. Bernardino Zucho, D. Blasio Bussella, & Egregio Zulio de Melchioribus Notario, omnibus beminibus Vallis Pulicellæ prædicta, ut de eorum commissione consta e Inferumentum in bombicino rogatum per supradictum Zulium de Melchioribus Notarium diei penultimi Menfis Augusti modo ellapsis omnibus cum præsentia a Magnifica Equitis, & V. Doctoris Domini Bivilaquæ de Bivilaquis de Lazisio eorum Advocati; Odolentibus de binis litteris impestratis, una ad instantiam Dominæ Magdalene Uxoris quondam Domini Francisci de Cursiis de Nefrar nomine suo, & uti Tutricis Filiorum suorum pro molestatione sibi facta ad instantiaro Bartholomæi[p. 48modifica]Grandini de Turchi pro asserto suo credito librarum quinquaginta ex causa mercedis directa Spectabili D. Vicario dicti loci sub die 22. Augusti mensis præteriti, quibus mandatur ipso Domino Vicario, ut ulterius non procederet in dicta causa, & altera ad instantiam Dominæ Magdalenæ prædictæ sub die 24. dicti mensis Augusti destinatis quoque ipsis secundis litteris suprascriptio D, Vicario comitentibus ipsum facere non posse equitationem, tàm centra ipsam Dominam, & heredes dicti sui Mariti, quàm contra alios quoscumque dicti Vicariatus, absque suæ Magnificentiæ in scriptis ordine, & ut ineis latiùs legitur, & instantibus ipsis hominibus, & præfacto Magnifico D. Bevilaqua dictas litteras revocare tamquam impetratas contra Privilegia, Ordines, & Concessiones per Illustrissimum Consilium Decem ipsi Vallis Pulicellæ impartitas, ut constat ex multis Litteris Ducalibus lectis etiam suæ Magnificentiæ, cum dictum esset, quod Vicarius pro executionibus faciendis contra debitores inobedientes ad instantiam creditorium, non posset equitare, prout adeò observatum fuit, ne dum in ipso Vicariatu, tàm apecialiter privilegiato à prælibato Illustrissimo Consilio Decem; Verum etiam in cæteris Territorii Veronensis, quia si hoc toleratur, esset ad grave damnum creditorum, & daretur materia inobedientiæ, retar darenturque exactiones in non modicum præjuditium creditorium, & esset etiam contra formam Ordinum, & Statutorum, ac observatiam bujus Magnifice Civitatis, & supradicte Vallis. Ideo humiliter petentibus pro tàm benefto suo gravamine litteras ipsas perpetratas, & malo modo [p. 49modifica]Pagina:Ordini, e Consuetudini, che si osservano nell'Offitio del Vicariato della Valpolicella, 1731.djvu/57[p. 50modifica]
C A P I T O L O L X V I I I.
Dichiaratione dell'Illustrissimo Signor Sebastian Michelli, circa il poner le Dadie nella Val Policella.
Noi Sebastian Michelli per la Serenissima Signoria di Venetia Capitanio di Verona.
U
Dita l'humile, e riverente instanza fattaci dal Sindico della Valle Policella, veduti li Privilegi, che à detta Valle sono stati concessi per Sua Serenità, di potersi da por essa elleggerlsi un Vicario come appar da Lettere Ducali 17. Ottobre 1439., & 28. Giugno 1466., & havute informationi da Spettabili Sindici di questo Territorio, esser detta Valle in possesso antichissimo di mettere le sue Dadie, senza chieder licenza dal Magistrato Nostro, mà solo dal suo Vicario; con le presenti dichiaramo, e concediamo, che non ostante li Proclami Nostri in tal proposito dispensati per tutto il Territorio, possi detta Valle, e suo Consiglio, con la presenza del suo legitimo Vicario, poner le sue Dadie al presente, e nell'avenire, le quali tanto vagliano, come se da Noi, e dal Magistrato Nostro le fossero concesse.
Rdiniamo, che il Signor Vicario, sii obligato ogni qual volta sarà ricercato da cadauna Communità sottoposta al nostro Vicariato, d'esser presente alle loro Vicinie, ò Consiglio, per oviar contrasti, che in ciò puono occorrere, à dovervi andare, ò sostituire un Delegato, e per suo salario debbi haver troni numero 6. marchetti 4.
Al Signor Nodaro troni numero 3. marchetti 3.
Alli Officiali per ciascuno troni num. I march. I0.
E se non sarà come sopra ricercati andarvi, che solo à cadaun Commune, si fosse sufficiente la licenza, possi solo della medema haver il Nodaro, che formerà solo dalla medema haver il Nodaro, che formerà il Mandato con la sottoscrittione march. n. 8.
C A P I T O L O L X X I.
Che li Ufficiali non possino pignorar per Dadie, se non con l'infrascritta tassa, e che li Massari s'habbino à valersi delli Ufficiali della Valle.
I
Tem, Ordiniamo, che li Ufficiali, che pignoraranno per Dadie ad instanza di cadaun Massar, ò Essattor non possino haver se non da Troni cento in giù Marchetti due per Tron, e per ogni altra summa solo un Marchetto per Tron, e parimente sarà prohibito alli Massari, & Essattori alla Giurisdittion Nostra sottoposti, che in ogni occorrenza di far [p. 54modifica]pignorar, & assicurar per le Dadie, & altre Gravezze, debbano in pena di Lire 25. valersi delli Ufficiali nostri, e non d'altri Ministri, in pena anco di perder le spese, qual pena sarà applicata in caso d'innobedienza come nel Capitolo 63.
Jacobus ddalle Pezze Not. Canc. Vallis Pulicelle.
Lettera del Magistrato de Savii dell'Eccellientissimo Senato in materia del Registro de gl'Instromenti, preteso dal Signor Paulo comino con le quali si dechiara essente la Vaò Policella, & suoi Habitanti.
M
Agnifici, & Generositanquam fratres honorandi. Furono da Precessori Nostri scritte Lettere 12. Novembre prossimamente passato à favor della Val Policella, col mezo de quali si commetteva, che non fosse permesso, che gli Habitanti in detta Valle fossero molestati da Domino Paulo Comino per la Contributione di marchetti otto per ogni Contratto fatto in detta Valle, do dovesse quella esser conservata libera da detta gravezza, e come in dette Lettere, à quali per quanto ci vien esposto non viene prestata la dovuta obedienza, anzi in sprezzo di quelle continua il detto Comino molestar la detta Valle, & Habitanti in quella, il che viene in pregiuditio della Parte, e con poco rispetto à Commandi de Precessori Nostri; perciò dicemo à Vostra Magnificenza, che esequisca, e facia esequire dette Lettere in tutte le sue Parti, come stanno, e giaciono, havendo per nullo ogni attentato, & ogni novità [p. 55modifica]seguita doppo dette Lettere, essendo mente Nostra, che siino inviolabil, e pontualmente obedite, facendo cominar d'ordine Nostro al sudetto Comino pena di Ducati 500. da esser applicati all'Arsenal Nostro, che debba cessar da ogni molestia, e ritratttar ogni innovato; & in caso d'innobedienza s'intendi cittato per il presente mese d'Agosto, & venturo di Settembre per ogni giorni, e riduttion dell'Eccellentissimo Collegio nostro à vedersi levar la sudetta pena, e dell'esecutione ci darà aviso, e se li raccomandiamo, & c.
Di Venetia à 19. Agosto 1649.
Giulio Valier, & Colleghi Pressidenti del Colleggio de Sig. Savii Ordinarii del Senato.
P U B L I C H E D E L I B E R A T I O N I
I N M A T E R I A
D E G R A N I,
Et per oviar à Contrabandi.
SERENISSIMO PRENCIPE,
Illustrissimi, & Eccellentissimi Signori.
I
L Povero, e Fedelissimo suo Territorio di Verona, insieme con la Val Policella, e Montagna alta del Carbon pur Distretto Veronese, sì come prontamente hanno sostenuto, e [p. 56modifica]sosteniranno sempre volentieri tutte quelle Gravezze, che gli sono, e saranno imposte de Mandato del Serenissimo Dominio, havendo in particolar mostrato vivi segni della sua singolar devotione nelli prossimi passati motti di guerra, nelli quali ha convenuto far tante spese, com'è ben noto, così hà giusta causa di dolersi s'un nuovo aggravio, che hora gli vien adossato, poiche gl'Illustrissimo Signori Podestà di essa Città Volendo proveder con ottimo zelo, che li Biade, e Grani non siano estratti fuori da contrabbandieri, & havendo perciç da poco tempo in quà mandata à torno Corsi, Capelletti, & altri Soldati per oviare à contravendi, e stato imposto carico al detto povero Territorio, Val Policella, e Montagna alta di dover pagar, & allogiar essi soldati, la qul cosa è altretanto grave, & inaudita, poiche in altri tempi, quando è stato procurato di provedere à simili disordini, li danari, che si cavano dalle condanne de contrabandi sono stati abbondantemente sufficienti a mantenir la spesa delli Ministri in ciò necessarii, senza aggravar il Contado, la Conservatione del quale è tanto à cuore à Vostra Serenità. Né si creda, che queste spese siano di poco rilievo, poiche in doi soli Reggimenti importano più di 60. mille lire, oltre le gravissime estorsioni fatte alli poveri Communi da quelle genti mercenarie, e forastiere, & oltre la spesa delle guardie, che sono stati necessitati farsi da essi poveri Communi; Ricorrono perciò essi poveri, & affitti suoi Servi à piedi della [p. 57modifica]Pagina:Ordini, e Consuetudini, che si osservano nell'Offitio del Vicariato della Valpolicella, 1731.djvu/65[p. 58modifica]L'istesso facciano Zaccaria Sagredo, e Giulio Giustiniani già Podestà à Verona.
Oratio Tomasi Nod. Ducale.
1624. adi 8. Aprile.
Di ordine degl'Eccellentissimi Signori Savii soprascritti fu aggiunto, che alla soprascrittura supplicatione rispondano li Rettori di Verona presenti, & il Podestà ultimamente ritonato.
Oratio Tomasi. Nod. Ducale
Exemplum ex Libro Reg. G. existente in Officio Cancellariæ Sp. Territorii Verona Car. I.
1624. 16. Agosto in Pregadi.
D
Alle Scritture hora lette hà inteso questo Consiglio così gli aggravii insopportabili rappresentati col mezzo di sua riverente supplicatione dal Fedelissimo Territorio di Verona, insieme con la Valle Policella, e la Montagna alta del Carbon pur Distretto Veronese, per occasione di espeditioni, che vengono fatte da poco tempo in quà dalli Rettori di quella Città di Militie Corse, Capelletti, & altre per oviare à contrabandi di Biave, che nel corso di due soli Reggimenti hanno importato d'interesse à detto Territorio più di Lire 60. mille oltre l'estorsioni usate da quelli Soldati à poveri Communi, come quanto sopra questa importante materia discorrono li Rettori presenti, e passati dalla Città di Verona, colle risposte loro, & essendo necessario [p. 59modifica]prendersi ciò alcuna risolutione à solevamento del sudetto Fidelissimo Territorio in questo proposito.
L'anderà Parte, che come particolarmente consigliano li Dilettissimi Nobili nostri Giulio Giustiniano, e Zaccaria Sagredo ritornati gl'anni precedenti di Podestà della Città medesima, siano con l'autorità di questo Consiglio prohibite, e levate del tutto per l'avenire le predette Custodie, & Ispedittioni de Corsi, Capelletti, e de altre Militie per occasione di oviar à contrabandi de Grani, e di Biave per guardia de passi, che rispondono verso i passi Arciducali della parte di Val Policella, e Montagna alta del Carbon, mà debbano quelli Rettori Nostri valersi in dette operationi de Campagnoli, & altri Ministri come si è fatto per l'adietro, e specialmente in tempo delli predetti Reggimenti Sagredo, e Giustiniani con buon frutto. Dovendo detti Campagnoli, & altri Ministri senz'alcun'aggravio de Communi esser delle loro mercedi sodisfatti col denaro, che si trarà dalle condanne de Grani, Biave, & Animali, che saranno trovati in contrabando, detratta però la portione che spetterà à quelli, che contrabando medesimo, che così si venirà à fare il publico, e il privato servitio, e quei poveri Sudditi restaranno sollevati dalla continua molestia, e interesse, che patiscono al presente, consolati anco di vedersi conservati li loro antichi Privilegi, restando obligati detti Communi di usare ogni diligenza nel taglio de sentieri, & in quelle guardie, che loro toccano fare con la debita custodia de passi; e [p. 60modifica]se occorresse per sentor, & aviso, che havessero i Rettori di qualche gorsso contrabando spinger alcuna volta per brevi giorni in alcun luogo una banda de Soldati possano farlo, e debbano espressamente commettere, e d'haver particolar cura, che non aggravino i Communi se non di quel solo ordine di banca, che è disposto dalle publiche deliberationi in simili casi, protestando al Capo, che sopra essi Soldati mandassero, che oltre ogni refacimento à dannificati sarà egli castigato nella vita se sarà da alcuno contrafatto, formando inquisitione, per assicurarsi di ciò, che sarà stato operato per far risarcire, e per castigare in caso di contrafattione.
Oratio Tomasi Nodaro Ducale.
1624. à 18. Ottobre in Pregadi.
Alli Rettori di Verona.
V
I mandassimo questo Agosto passato una deliberatione presa nel Senato à sedeci del medesimo Mese intorno al levar le Militie Corse, e Capellette poste à i passi Arciducali per oviare à i contrabandi, accioche fosse sollevato quel Fedelissimo Territorio, insieme con la Val Policella, e la Montagna alta del Carbon, dovendovi valere de Campagnoli, & altri Ministri, come ancora si è fatto senz'aggravio de' Communi; con tutto ciò il sudetto Territorio ci hà rappresentato, che non venga esequita la detta deliberatione come vedrete dall'inclusa copia: il che havendoci portato somma ammiratione. Vi [p. 61modifica]commettemo co'l medesimo Senato, che in tutto dobbiate far'esequire la sudetta deliberatione, levando le Militie, e deputando in quel luogo i Campagnoli, & altri Ministri come è il solito, li quali siano tenuti far le guardie senz'aggravio de'Communi, mà siano sodisfatti da quello che si trarà da contrabandi, e come nella medesima deliberatione, essendo tale la nostra risoluta intentione, alla quale siamo sicuri, che farete dar la debita essecutione, della quel ci darete aviso.
Pellegrino Marazzi Nodaro Ducale.
Capitoli, & Ordini presi nel Consiglio della Magnifica Città di Verona, regolati, e confermati dall'Eccellentiss, Senato 1624. 9. Decembre.
Circa il condurre Grani da luogo à luogo, per la libertà del Mercato della Brà, e condotta delle Commandate.
Receptæ 24. Novembris 1624.
F
RANCISCUS CONT ARENO, DEI GRATIA DUX VENETIARUN &.c. Nobilibus, & Sapientibus Viris Joanni Vendrameno de suo mandato Porestati, & Joanni Zeno Caoitaneo Veronæ, & successoribus, fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum, significamus vobis hodie in Sonsilio Nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti, videlicet.
H
A inteso questo Consiglio dalle Scritture hora lette, così l'instanza fatta dalla Magnifica, e [p. 62modifica]Fedelissima Città di Verona, col mezzo de suoi espressi Ambasciatori, per nome ancor di quel Fedelissimo Territorio in proposito della regolatione della materia de Grani nell'istessa Città, e Territorio, come quanto intorno questo negotio rispondono li presenti, e più mani di Rettori ritornati dal medesimo Reggimento: & essendo conveniente di venirsi à qualche deliberatione sopra alcuni delli Capitoli presi nel Consiglio maggiore della detta Città, de' quali viene ricercata la confirmatione, fino che sopra gl'altri, che trattano del Mercato Vecchio, e sue Regole, si possa ricevere altre informationi, offerite anco da medemi Amsciatori.
L'anderà Parte, che restando per hora senza alcuna risolutione li Capitoli 2. 3. 4. & 5. il primo, che tratta della condotta delle Biave in Verona, la metà per tutto Ottobre, e l'altra metà per tutto Marzo, resti coll'autorità di questo Consiglio approbato, e confirmato, potendo però li Podestà di Verona secondo i bisogni della Città restringere i sudetti termini, intendendosi sempre li medesimi Podestà Giudici ancor di ogn'altra pretensione, & accidente, che occorresse in questo proposito; nè possa in vece di Grano essere supplito all'obligo con Farine, per evitarsi qualche fraude, che da alcuno potesse essere con questa libertà commessa. Sia medesimamente approbato, e confirmato come stà, e giace il sesto Capitolo, il quale statuisce, che si procuri à tempi debiti, che sia aperto il Fontichetto delle Farine à beneficio della povertà. [p. 63modifica]E parimente sia approbato il settimo, che vuole, che il Mercato della Brà sia libero: dovendo però li Podestà esser sempre Giudici delle contrafattioni, come è detto di sopra.
L'ottavo, che tratta introno all'esser liberi à venditori, & à compratori li Mercati con Decreto publico anticamente instituiti in diverse parti del Territorio, potendo li venditori condur, e ricondur nell'istesso giorno senza obligo de Mandati, e comperarsi alle case de particolari fino ad una somma di Grano, ò Farina pur senza Mandati, mentre i luochi delle condotte siano per trè miglia almeno lontani la luochi esterni, eccettuato il paese verso la Chiusa, e la Crovaram che s'intendono sempre gl'ultimi confini da quella parte; fendo anco libero il potersi condur à Verona ogni quantità di Grano, ò Farina propria, ò comperata, sia similmente confirmato, con questa regolatione però, che i trè miglia lontano da luochi esterni, debbano essere quattro, che resti sempre escluso ancor, e prohibito dalle condotte il Lago di Garda, e che nei viaggi non si possano usare se non le strade battute, e ordinarie.
Sia approbato ancor il nono Capitolo, che versa circa la libertà di condurre senza il Mandato da una casa all'altra di um medesimo Patrone, e da una Villa all'altra, non più lontana, che trè miglia i proprii Grani, con questa conditione, che i luochi delle medesime condotte siano, come è detto di sopra, almeno per quattro miglia lontani da confini [p. 64modifica]esterni, falla Fortezza della Chiusa, dalla Crovara, e dal Lago di Garda.
E finalmente quanto al decimo, & ultimo Capitolo resti statuito, che nelle contrafattioni, che seguissero nel proprio Territorio si debba procedere
dalli Podestà, servatis servandis, in conformità delle Leggi, e come fosse secondo gli accidenti con publiche deliberationi ordinato.
Quare auctoritate supradicti Consilii mandamus vobis, ut supradictam Partem observatis, & ab omnibus inviolabiliter observari, ubi opus fuerit registrari, prestatique restitui fasciatis.
Datæ in nostro Ducali Palatio die 22. Novemberis Indicatione viii. 1624.
Alessandro Busenello Secretario.
Fù publicate le sopradette Lettere il dì Luni 9. Decembre 1624. in Verona al loco solito, premesso il suono di due Trombe, molti presenti, & c.
Registr. in Librio Ducali Cancellarie Pretoriæ Verone fig. B.B. in carte 269.[p. 65modifica]
Ex Actis Consiliorum Magnif. Civitatis Veronae.
Die Domin. post non. ult. Decemb. 1623. in Consilio L.ta & LXXII. presente Illustriss. D. Potest. in Vocib. 98.
Pro regulando negotio Bladorum. Proposita denuò fuit Pars, & Capitula infrascripta, & pro illotum favore de loco concionis copiose differit Mag. Eq. D. Petrus Franciscus Trivella Provisor Communis.
Contradicta per Magnif. Com. Hortensium Pignolatum Juristam de aditione ord. Cons. XII Offic. fungentem ll. contradict. Capta fuit de Vocib. 96. pro 2. contra.
F
U li mesi passati à propositione del Magnif. & Eccell. D. Francesco Corfino Proveditiore di Commune posta Parte di presentar ai piedi di Sua Serenità, col mezo d'Oratori una supplica, con alcuni Capitoli concernenti il buon'ordine da servarsi, circa le Commandate de Grani da introdursi nella Città, Mercati, così della Città, come del Territorio, & sopra altri particolari in materia di Biave, per sollevatione, e commodo di questo Popolo, acciò dalla provida, e benigna Mano di Sua Serenità fossero confermati; & essendo da questo Consiglio con universale consenso stata presa la Parte, e con pieni Voti approvata la Supplica da presentarsi, restarono i Capitoli necessari per la totale [p. 66modifica]regolatione di questo così importante negotio, non assolutamente stabiliti. Onde hora in essecutione di essa Parte presa, e per ridurre alla sua perfettione, e compimento ordine così salutare, e necessario, à propositione del Magnifico Signor Cavalier Pier Francesco Trivella Proveditor di Commun. Anderà Parte posta per li Proveditori, e Consiglio di XII. che gl'infrascritti Capitoli communicati già dalli Eletti da questo Consiglio a questo negotio, con l'Illustrissimo Sig. Carlo Contarini Podestà, siano da i Voti di questo Consiglio approvati, e poi riverentemente presentati dalli Oratori nostri, insieme con la Supplica à Sua Serenità, per ottenerne la desiderata approbatione, come dalla somma benignità di Sua Serenità si spera.
Capitoli sopra la Regolation de Grani.
C
HE fatta, e stabilita l'ordinaria descritione della Biace sia condotta la robba commandata in Città in questo modo. Che dal fine di Luglio sia per tutto Ottobrio condotto almeno la metà, & il rimanente per tutto Marzo sussequente, restando però in libertà de' Cittadini il poter condur anco tutta la Commandata nel primo termine, essendo anco in sua libertà in loco di formento condur farina del corrente peso. E se succederà, che alcuna persona sia agravata per differente quantità, è qualità di Grani notati diversamente dal ministro dell'Illustrissimo Signor Podestà, & dal deputato della [p. 67modifica]Magnifica Città, ò per altra causa, Giudici Delegati di tali aggravii siano gli Eccellentissimi Signori Vicario Pretorio, e Capo Legista Consule di Verona, & in caso di discordia l'Illustrissimo Signor Podestà v'interponga la sua auttorirà, e quel che sarà da essi giudicato di ragione, sia pontualmente essequito. Pro 92. contra 6.
2. Che il Mercato Vecchio resti libero à fatto à venditori senza alcuna limitazione di prezzo, giusta le Parti dell'Eccellentissimo Senato, & alli compratori senza alcun obligo di Mandato, Bolli, ò Bollettini, ò altro impedimento per assicurarsi l'abbondanza del Grano in detto luoco con l'infrascritti ordini; onde non sarà più necessaria quella strettezza che fin'hora si è usata per tema, che non mancasse il grano in detto Mercato, potranno per tanto comprar tutti fino ad un minimale per volta, eccettuati però Molinar, Fornari, e le persone commode, che nell'istesso tempo havessero nella case loro un sacco di Grano, ò Farina, li quali contrafacendo siano castigati, come anco tutti quelli, che useranno fraudi à danno de poveri nell'istesso Mercato. Pro 94. contra 4.
3. Che il mantener, e sostentar detto Mercato sii per l'avenire parte sola della Magnifica Città, con l'obligo consueto, & accordato dal Spettabil Territorio, potendo però ogn'uno condurgliene di volontario, qual non potendo vender habbi libertà di ricondurlo fuori, restando in tutto liberi li Fornari della Città, e Ville dall'obligo di [p. 68modifica]ne, acciò à beneficio de poveri possino far il pane al maggior peso, che li concederà il prezzo de Grani, che correrà di tempo in tempo, giusta il Calmiere, che se li darà di mese in mese, levando in tutto l'abuso delle quattro oncie, che per il passato si calavano con gran danno de' poveri per ogni bina di pane ordinario, e perciò sia tenuto esso Territorio continuar l'obligo suo delli 28. mila minali di Grano in detto Mercato, e la Città in luoco del sei per cento consueto da un tempo in quà à condurvi, sia obligata mantenervi un deposito avantaggiato sempre di doi milla minali di grano, oltre quello, che può esser per sua portione ragionevolmente dispensato quella settimana, potendo astringer l'Illustrissimo Sig. Podestà ambe queste parti al mentenimento di queste summe, e la Città trasferir l'obligo sui in Apaltatori li quali pihlino sopra di se con l'istesse conditioni questo carico, con libertà di poter comprar in ogni luoco, e tempo, & condur senza obligo de Mandati, o Fedi alla Città tutta quella quatità di Grani, che per questo negotio li farà bisofno, dovendo darli per la Città quel suffragio di danari, che resterà d'accordo seco, con quella sicurezza, che si conviene. Pro 96. contra z.
4. Che se non si trova Apaltatore, che del suo voglia girare questo negotio possi essa Magnifica Città prevalersi di cinque milla ducati, che di ragion di San Giacomo sono depositati sopra il Santo Monte, restando in obligo la Città di restituir al detto luoco il sopradetto denaro quando per l'occorrenza [p. 69modifica]dell'Ufficio della Sanità ne havesse bisogno. Pro 92. contra 6.
5. Che oltre li ordinari due Proveditori di Mercato sia dato espressa cura al Magnifico Proveditor alla Cassa, & alli doi Capi del Magnifico Consiglio de XII. Graduato, e Legista, che saranno pro tempore, acciò con ogni essatta diligenza invigilino per prohibire tutte le fraudi del Mercato, dovendo di mese in mese veder i conti della robba entrata, e dispensata, far condur l'obligata pontualmente à suoi tempi debiti, e facendo essatamente osservar tutti gli ordini fatti, e decreti sopra esso Mercato già stabiliti, acciò à beneficio de poveri sia coaggiuvata, e servita con ogni diligenza la pia mente dell'Illustrissimo Signor Podestà à quali daranno di punto in punto parte di tutti li accidenti, che alla giornata occorreranno. Pro 97. contra I.
6. Che si procuri appresso Monsignor Illustrissimo Vescovo, & Illustrissimo Podestà, & altri Governatori del Fonteghetto, che à suoi tempi debiti sia aperto detto Fonteghetto della Farine a beneficio della povertà, e conforme alla Santa Institutione di quel Pio Luoco, & alli ordini già stabiliti da esso, dovendo il Magnifico Proveditor alla Cassa haver con li altri doi Colleghi quest'obligo di procurar l'osservanza de' detti ordini. Pro 97. contra I.
7. Che il Mercato nuovo della Brà sia in tutto libero à venditori, e compratori d'ogni qualità, non escludendo Molinari nè Pistori da quello, mà solo chi comprasse per incanevare, e rendere, nel qual [p. 70modifica]caso cadendo in contrafattione siano dalla Giustitia castigati. Pro 97. contra I.
8. Che li Mercati, che con gran prudenza, e causa sono stati anticamente instituiti in varie parti del Territorio, e dal Serenissimo Prencipe nostro per utile, e commodo dal Contado concessi restino liberi à' compratori, & venditori, senza la qual libertà restariano inutili, e vani, potendo li venditori condur, e ricondur senza Mandati da detti Mercati l'istesso giorno la robba, che li parerà, e li compratori comprar sù detti Mercati, ò alle case di qualsivoglia particolare, e condurre in ogni tempo per il Territorio fino una somma di quattro minali di Grano, ò Farina di che sorte si voglia senza Mandati à tre miglia lontano dai Confini esterni; eccettuando il paese verso la Chiusa, e la Corvara, che quelle due Fortezze da questa parte saranno gl'ultimi confini della sudetta libertà del condurre senza Mandato: oltre il qul termine prescritto come di sopra, e somma cadi in contrafattione non potendosi in alcun modo impedire. ò turbar da chi si sia questa libertà: sia però lecito condur à Verona liberamente, e senza alcun'obligo di Mandato, ò altra fede ogni quantità di Grano, ò Farina proprio, ò compro, come anco alli Molini delle Ville. De omnibus.
9. Che sia medesimamente lecito ad ogn'uno condur per il Territorio da una sua casa all'altra pur sua, e dell'istessa Villa, over d'un'altra Villa à quella contigua, e non più discosta di trè miglia (ma lontana però come di sopra dalla confini) ogni [p. 71modifica]quantità di Grano di sua ragione, che li piacerà senza obligo di Mandato, mà volendola condur da Villa à Villa, che non sia contigua, e lontana più di tre miglia, sia tenuto pigliarne licenza dall'Illustrissimo Signor Podestà. Pro 07. contra I.
10. Che per causa di contrafattione nel paese sia proceduto Servatis Servandis. De omnibus.
Gregorius Fanuensis Not. Cancell.
1625. 28. Agosto. In Collegio.
Alli Rettori di Verona, e Successori.
D
Eliberassimo co'l Senato a 16. di Agosto dell'Anno passato, che cotesto Territorio non fosse in modo alcuno aggravato per occasione delle custodie per oviar a'contrabandi, poiche questo carico doveva esser esercitato da Campagnoli, & altri Ministri, il che vi replicassimo a' 18. di Ottobre sussequente. Hora gli suoi Agenti ci hanno rappresentato di esser aggravati con nuovo Proclama, come vedrete dall'occlusa Scrittura, col quale vengono incaricati sotto gravissime pene à tener le medesime guardie per li contrabandi, il che habbiamo sentito dispiacere; e perciò vi commettemo con l'auttorità del medesimo Senato, che dobbiate essequire le nostre deliberationi in questo proposito; volendo, che quelli fedelissimi non siano in alcun [p. 72modifica]modo sottoposti alle custodie sopradette, ne' lasciarete, che siano molestati per questa causa, essendo tale la nostra ferma intentione.
Oratio Tomasi Nodaro Ducale.
1628. a' 9. Settembre.
Alli Rettori di Verona, e Successori.
C
Otesto Fidelissimo Territorio co'l mezzo dell'Agente suo ci hà fatta l'istanza, che vedrete dall'occlusa supplicatione, che vi mandiamo in copia; parendo essa instanza tanto più raggionevole, quanto, che è appoggiata à deliberatione del Senato de' 16. Agosto 1624. confirmata anco con Lettere posteriori scritte a' Precessori Vostri.
Vi commettemo co'l Senato medemo, che in proposito delle guardie a' passi, e luoghi de' confini per diversion de' contrabandi habbiate ad essequire la sudetta Parte 16. Agosto 1624., che pur c'inviamo in copia, valendovi de Capelletti, & altri Ministri di dette guardie da esser delle loro mercedi sodisfatti co'l danaro, che si trarà dalle condanne de' Grani, Biave, & Animali, che fossero trovati in contrabando senz'alcun'aggravio de'Communi, e come nell'istessa Parte, e così essequirete.
Presentate adi 25. Luglio 1650. per D. Francesco Tomasini Sindico del Spettabil Territorio.
F
RANCISCUS MOLINO DEI GRATIA DUX VENETIARUM, &c. Nobb. & Sapp. Viris Theodoro Balbi de suo mandato Potestati, & Fo: Grimano Capitaneo Verona, & successoribus fidelibus dilectis salutem & dilectionis affectum. Sifnificamus vobis hodie in Consilio Nostro Rogatorum captam fuisse Partem tenoris infrascripti, videlicet.
Nell'occasione d'impedir i contrabandi di Biade si aggrava il Fidelissimo Territorio di Verona, perche s'intenda di obligarlo alla spesa, e guardai di quei passi, non ostante, che più deliberationi di questo Consiglio siano state fatte a suo favore.
È di giustitia, e conveniente, che siano ravvivate; però l'anderà Parte, che il Decreto de' 16. Agosto 1624. in tal proposito sia intieramente essequito, onde il Territorio predetto per le custodie de' passi in oviar ai contrabandi de' Grani non riceva alcuna molestia, e non siano espediti fuori Soldati Corsi, nè Capelletti allo stesso effetto, ma li soli Campagnoli, & altri Ministri, quali debbano esser sodisfatti col danaro, che si trasse dalle condanne de' Grani senz'aggravio alcuno de' Communi, e nel resto in tutto, e per tutto come nella Parte sodetta. Intorno l'altro particolare, che non possa portarsi da luoco à luoco nel Territorio medesimo fino à una somma de Grani di quattro minali senza li Mandati, che riesce pure di evidente [p. 74modifica]obligatione, sia pur preso, che la Parte de 22. Novembre 1624. debba esser in tutto, e per tutto essequita senz'alcuna alteratione, onde quello, ch'è stato conosciuto di publico servitio, e di sodisfattione, e commodo del Teritorio medesimo, continui tuttavia à godere la stessa pontualità, & osservanza. Quare anctoritate Consilii suprascripti mandamus vobis ut ita exequi debeatis.
Dat. in nostro Ducali Palatio die 22. Julii 1650.
Gio: Alvise Vincentii Secretario.
TODERO BALBI Podestà. e GIOVANNI GRIMANI Capitanio per la Serenissima Republica di Venetia, &c. Rettori di Verona, e suo Distretto.
Policella qua-vir Modo; _ `
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7. Che la presente Transatione debba restar ap;»probata dal consenso del Serenissimo Prencipe, per
maggior sua sicùrczza, & per maggior sotisfatione
d’ñañmbe le parti.
Et cosi in essecution delle cose sopradette tutti
-gli antedetti intervenienti per una parte, 6L l’altra
‘spontaneamente, 6L in ogni miglior modo,che pos
sono hanno rinonciato, 6L cesso scambievolmente.alle litti sopradette frà esse parti vertenti, & di più
anco asseri Cono di haver fatto gli suoi conti in ma
teria delle spese descritte nelquarto delli sudettiCa
pitoli, 6t haver trovato essa Val Policella andar de
t itrice’d’i detto ‘Spet. Territorio di libre sei mille
`quattrocento trentacinque soldi disdotto, & danari
tre, come ne appare di detto conto nel libro ordi.nario di detto Spec. Territorio dell’Anno 1 6 o 9.
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Obligantes invia-m bond diñi.sp.Terrítorii, (9’ Val
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