Pagina:Ordini, e Consuetudini, che si osservano nell'Offitio del Vicariato della Valpolicella, 1731.djvu/45


37



C A P I T O L O   L V I I.

Chi non è Originario non possi haver Ufficio nella Valle.


O

Rdiniamo, che ciascuna persona, la quale non sia Originaria della Val Policella, e facia le fontioni con essa, non possi in quella haver Ufficio eccettuati li Signori Vicarii.


C A P I T O L O   L V I I I.

Che alcuno della Val Policella, non possi mover lite contra un'altro di detta Valle, se non al suo Ufficio della Valle.


O

Rdiniamo, che secondo l'antica consuetudine della Valle, & ancor per esecution della Parte presa nel Maggior Consiglio di detta Valle il dì primo Agosto 1571., & anco in esecution della Parte novamente presa nel detto Maggior Consiglio il dì primo Settembre 1662. le quali siano registrate nel fine del presente Capitolo; alcuna persona, che faccia le fationi con la Valle, non possi, e non debbi in alcun modo mover Lite, Causa, ò Questione, tanto per causa di Dadie, quanto per qual si voglia altra causa immaginabile contro alcuna persona di essa Valle, né meno instituir Querelle, Accuse, Denontie, e Manifesti di qualonque somma, tanto per danni dati, quanto per pegni devedati, se non all'Ufficio d'essa Valle, le quali in detto Ufficio siano conosciute, e distinte in prima instanza per il Signor Vicario, ò per il Consiglio de Savii sotto pena