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C A P I T O L O X V I I I.
Che li Nodari, che saranno elletti siano tenuti ad essercitar il suo Ufficio personalmente.
Tem, Ordiniamo, che li Nodari, che saranno eletti all'Ufficio della Valle siano tenuti ad essercitarlo personalmente, e non con il mezo d'interposta persona, nè da quello possino absentarsi nelli giorni giuridici senza licentia del Vicario sotto pena di Lire 5. di danari Veronesi per caduna volta, e meno ad arbitrio del Vicario, da esser applicati come di sopra.
C A P I T O L O X I X.
Dell'Ufficio del Nodaro, che sarà eletto al Civile.
Tem, Ordiniamo, che il Nodaro che sarà eletto al Civile sia tenuto a scriver, & à notar con ogni diligenza possibile, e cura tutti li Atti, Sentenze, & Dichiarationi, che si faranno per lo Vicario, & ogn'altra cosa, che occorrerà secondo la qualità, e natura della Cause; e dia parimente tenuto trasferirli con il Vicario per la facitura delli Estimi, per la metà delli Communi ad ogni sua requisitione, & in qualonque loco della Valle per sciver le visioni de lochi, con le ragioni, che saranno dette, e dedotte dalle parti, e registrare sopra de Protocolli le sudette cose, e tutte le Contumatie di qualonque sorte; e parimente sii tenuto conservar in filo tutte le Scritture giudiciali, Positioni, Capitoli, e le Depositioni de Testimo-